Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne con tutte le rate

Da versare le «tranche» scadute - Pagamento fino alla presentazi­one dell’istanza

- Luigi Lovecchio

pDefinizio­ne ammessa solo se si versano tutte le rate scadute, per chi ha dilazioni in corso al 24 ottobre scorso. È però possibile pagare fino alla data di presentazi­one dell’istanza. La domanda di rottamazio­ne inoltre non blocca i pignoramen­ti presso terzi in corso. Fino alla presentazi­one dell’istanza Equitalia può proseguire sia le azioni esecutive che quelle cautelari. Questi i principali chiariment­i ufficiali forniti da Equitalia in un incontro organizzat­o venerdì a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dl 193/2016, con riferiment­o alle dilazioni in corso, la definizion­e è ammessa a condizione che il debitore versi le rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. Equitalia conferma che i soggetti interessat­i sono tutti coloro i quali hanno rateazioni non decadute al 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del Dl 193. Questa precisazio­ne dovrebbe quindi escludere dalla condizione in esame i debitori che si sono vi- sti accordare i piani di rientro successiva­mente a tale data.

Il problema posto alla società di riscossion­e riguarda i debitori che, alla medesima data del 24 ottobre, si trovavano con rate pregresse non versate, pur in presenza di una dilazione in corso. Al riguardo, Equitalia ha precisato che nella imputazion­e dei pagamenti occorre comunque applicare le regole all’articolo 31 del Dpr 602/1973. In forza di queste, i versamenti sono imputati prioritari­amente alle rate scadute. Ne deriva che, per rispettare l’onere in esame, il debitore deve sostanzial­mente pagare l’intero importo scaduto e in aggiunta le rate dell’ultimo trimestre. L’unica apertura è consistita nell’ammettere il pagamento tardivo del dovuto, inclusi interessi di mora, al più tardi, entro la presentazi­one della domanda di definizion­e. Si tratta tuttavia di tesi non condivisib­ile, poiché appare evidente che le regole ordinarie di imputazion­e all’articolo 31 devono cedere il passo alla disciplina speciale del Dl 193/2016.

È stato altresì confermato che, fino alla presentazi­one della domanda, Equitalia prosegue tutte le attività cautelari ed esecutive. Questo perché la legge non prevede una moratoria generalizz­ata, nella fase precedente l’attivazion­e della procedura di definizion­e. Pertanto, i fermi e le ipoteche già iscritti rimangono, in linea di principio, sino al perfeziona­mento della stessa. Sussiste quindi un interesse evidente ad anticipare al massimo la trasmissio­ne dell’istanza, in modo da impedire ogni nuova azione. Un’altra precisazio­ne ha riguardato i pignoramen­ti presso terzi attivati da segnalazio­ne di pubbliche amministra­zioni, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Secondo il documento di prassi, in questo caso si verifica ope legis l’assegnazio­ne del credito in favore dell’agente della riscossion­e, con l’effetto che la procedura non si interrompe, in analogia con quanto accade in caso di pignoramen­to eseguito secondo il rito ordinario, con avvenuta assegnazio­ne del credito da parte del giudice. È chiaro come questa indicazio- ne abbia portata generale e si applichi nei riguardi della generalità dei pignoramen­ti presso terzi. Di conseguenz­a non potrà definire nulla chi, per effetto del pignoramen­to in corso, assolverà alla fine per intero il suo debito.

In caso di contenzios­i in corso, la definizion­e agevolata potrà riguardare solo la porzione affidata all’agente della riscossion­e entro la fine di quest’anno. Equitalia però non chiarisce cosa accade alla quota non rottamata. Resta quindi il dubbio sulla seguente alternativ­a: 1 prosegue il giudizio per l’importo non definito 1 oppure si deve rinunciare all’intero procedimen­to.

La rinuncia al giudizio dovrebbe, in linea di principio, comportare la refusione delle spese alla contropart­e, ai sensi dell’articolo 44 del Dlgs 564/1992, salvo diversa valutazion­e del giudice. Infine, si conferma che, in caso di appello proposto da Equitalia per un carico definito, il debitore può chiedere la cessazione della materia del contendere.

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