Notifica cartelle con raccomandata
pL’esattore può notificare la cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, anche inviando al contribuente una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, non ravvisandosi alcun obbligo, in tal caso, di redigere apposita relata di notifica. Il Dpr 602/73 detta solo l’onere di conservare, per cinque anni, matrice o copia della cartella con relata o, in alternativa, l’avviso di ricevimento. Lo precisa il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11355 del 17 ottobre 2016.
Muove la causa, l’appello promosso da Equitalia contro la decisione del giudice di pace di accogliere la domanda di una contribuente che – lamentata la mancata ricezione della cartella e del provvedimento sanzionatorio sottostante – chiedeva l’annullamento della comunicazione. Opposizione fondata per il primo giudice. La mancata produzione da parte della società dell’avviso di pagamento sotteso al sollecito, rileva, le aveva impedito di prenderne atto e difendersi. Logica errata per Equitalia che si rivolge al Tribunale: secondo gli articoli 26 del Dpr 602/73 e 156 del Codice di procedura civile, spetta al destinatario provare la mancata notifica della cartella e della cartolina, essendo la concessionaria della riscossione «assistita da una presunzione iuris tantum circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso». Così, avendo la società prodotto copia sia dell’estratto di ruolo della cartella che dell’avviso di ricevimento, il ricorso di controparte andava respinto. Tesi accolta dal Tribunale milanese, che sancisce la validità della notifica.
La Cassazione – spiega il giudice unico – in contrasto con quanto dedotto dalla giurisprudenza tributaria, ha più volte chiarito che l’esattore può notificare la cartella inerente la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tra le altre, si pensi alla pronuncia di legittimità che ritenne validamente effettuata la notifica a mezzo posta di cartella consegnata al portiere da parte di un’agenzia di recapito in regime di convenzione con l’amministrazione postale, cui si era rivolto l’esattore, anche se il plico era stato consegnato all’agenzia per autonoma determinazione dell’ufficio postale (Cass. ord. 16949/14). Non è strettamente necessario, allora, che l’agente di riscossione rediga la relata di notifica, la cui data sarà quella indicata nell’avviso firmato dal ricevente o dal consegnatario. A confermarlo, è l’articolo 26 del Dpr 602/73 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni «la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta». Prova che l’appellante – affatto tenuta ad attestare altresì il contenuto della busta o ad allegare la cartella – aveva ben fornito. Non solo. Il titolo esecutivo, nelle procedure esattoriali, è costituito dall’iscrizione del tributo a ruolo. La notifica della cartella, invece, viene equiparata a una sorta di precetto. Di conseguenza, se la mancata allegazione al precetto del titolo esecutivo non ne comporta il venir meno, allo stesso modo, non si potrebbe porsi nel nulla la cartella esattoriale. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Milano ha accolto l’appello.
IL PUNTO Secondo i giudici è sufficiente l’invio della comunicazione con l’avviso di ricevimento