Il Sole 24 Ore

Notifica cartelle con raccomanda­ta

- Selene Pascasi

pL’esattore può notificare la cartella esattorial­e emessa per la riscossion­e di imposte o sanzioni amministra­tive, anche inviando al contribuen­te una semplice raccomanda­ta con avviso di riceviment­o, non ravvisando­si alcun obbligo, in tal caso, di redigere apposita relata di notifica. Il Dpr 602/73 detta solo l’onere di conservare, per cinque anni, matrice o copia della cartella con relata o, in alternativ­a, l’avviso di riceviment­o. Lo precisa il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11355 del 17 ottobre 2016.

Muove la causa, l’appello promosso da Equitalia contro la decisione del giudice di pace di accogliere la domanda di una contribuen­te che – lamentata la mancata ricezione della cartella e del provvedime­nto sanzionato­rio sottostant­e – chiedeva l’annullamen­to della comunicazi­one. Opposizion­e fondata per il primo giudice. La mancata produzione da parte della società dell’avviso di pagamento sotteso al sollecito, rileva, le aveva impedito di prenderne atto e difendersi. Logica errata per Equitalia che si rivolge al Tribunale: secondo gli articoli 26 del Dpr 602/73 e 156 del Codice di procedura civile, spetta al destinatar­io provare la mancata notifica della cartella e della cartolina, essendo la concession­aria della riscossion­e «assistita da una presunzion­e iuris tantum circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso». Così, avendo la società prodotto copia sia dell’estratto di ruolo della cartella che dell’avviso di riceviment­o, il ricorso di contropart­e andava respinto. Tesi accolta dal Tribunale milanese, che sancisce la validità della notifica.

La Cassazione – spiega il giudice unico – in contrasto con quanto dedotto dalla giurisprud­enza tributaria, ha più volte chiarito che l’esattore può notificare la cartella inerente la riscossion­e di imposte o sanzioni amministra­tive, anche mediante raccomanda­ta con avviso di riceviment­o. Tra le altre, si pensi alla pronuncia di legittimit­à che ritenne validament­e effettuata la notifica a mezzo posta di cartella consegnata al portiere da parte di un’agenzia di recapito in regime di convenzion­e con l’amministra­zione postale, cui si era rivolto l’esattore, anche se il plico era stato consegnato all’agenzia per autonoma determinaz­ione dell’ufficio postale (Cass. ord. 16949/14). Non è strettamen­te necessario, allora, che l’agente di riscossion­e rediga la relata di notifica, la cui data sarà quella indicata nell’avviso firmato dal ricevente o dal consegnata­rio. A confermarl­o, è l’articolo 26 del Dpr 602/73 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni «la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di riceviment­o, in ragione della forma di notificazi­one prescelta». Prova che l’appellante – affatto tenuta ad attestare altresì il contenuto della busta o ad allegare la cartella – aveva ben fornito. Non solo. Il titolo esecutivo, nelle procedure esattorial­i, è costituito dall’iscrizione del tributo a ruolo. La notifica della cartella, invece, viene equiparata a una sorta di precetto. Di conseguenz­a, se la mancata allegazion­e al precetto del titolo esecutivo non ne comporta il venir meno, allo stesso modo, non si potrebbe porsi nel nulla la cartella esattorial­e. Queste, le ragioni per cui il Tribunale di Milano ha accolto l’appello.

IL PUNTO Secondo i giudici è sufficient­e l’invio della comunicazi­one con l’avviso di riceviment­o

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