Il Sole 24 Ore

Voluntary-bis, calcolo fai-da-te

Nell’istanza alle Entrate vanno indicati imposte, interessi e sanzioni

- Antonio Tomassini

pL’agenzia delle Entrate ha messo online sul proprio sito la bozza di istanza e le istruzioni per l’adesione alla cosiddetta voluntary- bis, con la quale possono essere sanate violazioni internazio­nali o domestiche commesse sino al 30 settembre 2016 (con istanze che potranno essere presentate entro il 31 luglio 2017 e periodi da sanare che in caso di dichiarazi­oni omesse e raddoppio dei termini potranno risalire fino al 2004).

Da salutare con favore l’idea ( già sperimenta­ta con la prima versione della voluntary) di pubblicare l’istanza in bozza per raccoglier­e i suggerimen­ti degli operatori.

Si può scrivere all’indirizzo della casella di posta elettronic­a dc.acc. min@agenziaent­rate.it.

Le maggiori criticità ruotano attorno agli adattament­i resesi necessari con l’introduzio­ne della procedura di autoliquid­azione, molto temuta dai profession­isti, che è op- portuno che facciano sentire la loro voce.

C’è tempo per le osservazio­ni sino a fine anno, posto che l’Agenzia annuncia che il modello definitivo verrà approvato con provvedime­nto direttoria­le entro il prossimo 2 gennaio.

L’Agenzia ricorda che in attesa dell’apertura del canale telematico per la trasmissio­ne del nuovo modello, per chi vuole prevenire cause ostative è possibile utilizzare il vecchio modello approvato con provvedime­nto direttoria­le del 30 gennaio 2015.

Può inoltre essere inviata via Pec, con le modalità di cui al punto 7 di tale provvedi- mento, una prima relazione di accompagna­mento con l’indicazion­e dei dati e delle informazio­ni non previste, come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

L’istanza continue indicazion­i nuove rispetto al vecchio modello che le istruzioni provano a spiegare quasi a mò di circolare.

Oltre ai dati identifica­tivi di contribuen­te e profession­ista, è stata ad esempio inserita una casella concernent­e la dichiarazi­one che l’origine dei contanti o dei valori al portatore non deriva da condotte ascrivibil­i a reati diversi da quelli tributari ( anche se ovviamente sarà comunque necessaria la dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio relativa a questi beni, a cui si auspica che una futura circolare dia maggior valore, chiarendo il suo ruolo anche rispetto al regime di “prova contraria” introdotto dalla legge).

Va poi specificat­o se si è presentata già una istanza; in particolar­e chi utilizza il vec- chio modello sarà obbligato a ripresenta­rla con il nuovo e forse tale casella relativa ad istanze pregresse va utilizzata anche da chi ha già aderito alla prima finestra (è possibile per chi ha fatto la internazio­nale fare la nazionale e viceversa, senza, si ritiene, rischi sulla prima disclosure).

Inoltre se si vuole che la regolarità della procedura (in caso di autoliquid­azione) sia notificata a mezzo pec occorrerà specificar­lo nell’apposita casella.

Ai fini della procedura facoltativ­a di autoliquid­azione la Sezione V del modello è stata integrata aggiungend­o le caselle relative alle maggiori imposte (occorrerà materialme­nte riliquidar­e le dichiarazi­oni), interessi, contributi di solidariet­à, addizional­i e sanzioni. Vengono, poi, ufficialme­nte inserite anche l’Ivie e l’Ivafe.

Restano non chiariti alcuni dei temi emersi nella prima disclosure, quali la spettanza dei crediti per imposte estere, il ri- porto a nuovo delle minusvalen­ze, le modalità di calcolo delle sanzioni RW a partire da Unico 2014, la tassazione dei dividendi al lordo o al netto delle imposte pagate dalle società ( per non parlare dei casi dove sono necessarie riqualific­azioni giuridiche di fatti) e il profession­ista deve assumersi responsabi­lità forse troppo gravose in caso di autoliquid­azione. Occorrereb­be forse che l’agenzia delle Entrate elaborasse i un software ad hoc.

Nel caso in cui il contribuen­te non opti per l’autoliquid­azione dovrà verosimilm­ente compilare (visto che il modello è unico) solamente le caselle che sono riferite agli imponibili.

Per le sanzioni viene specificat­o che non si applica il principio del favor rei, quindi secondo l’agenzia delle Entrate in caso ad esempio di dichiarazi­one infedele la misura minima sarà pari al 100 per cento della maggiore imposta e non al 90.

LA COMPILAZIO­NE Sulle sanzioni non si applica il principio del favor rei Necessario segnalare se è già stata presentata una precedente domanda

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