Raddoppio dei termini anche senza la denuncia
pÈ legittimo il raddoppio dei termini pur in assenza della denuncia penale: l’obbligo è stato infatti introdotto solo recentemente e non è applicabile per il passato. Inoltre si estende anche ai soci di società di persone. A precisarlo è la sentenza 26037/2016 della Corte di cassazione.
La vicenda decisa dai giudici riguarda un accertamento notificato dall’agenzia delle Entrate a una società di persone e ai suoi soci per il maggior reddito attribuito per trasparenza, beneficiando del raddoppio dei termini. Entrambi i gradi di merito hanno confermato l’operato dell'ufficio e i contribuenti hanno presentato ricorso in Cassazione, che ha confermato la decisione della Ctr.
Richiamando i princìpi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza 247/2011), il collegio rileva che la precedente normativa non prevedeva in concreto l’invio della denuncia, ma l’obbligo in tal senso, attesa la sussistenza di una fattispecie di illecito di presumibile rilevanza penale.
In caso di richiesta dal contribuente, il giudice tributario doveva controllare tali presupposti, il cui onere probatorio gravava sull’amministrazione.
I giudici di legittimità hanno poi ricostruito il quadro normativo. Il decreto legislativo 128/2015 ha subordinato il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria. Queste regole si applicano agli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015).
La norma aveva previsto anche un regime transitorio, secondo cui «erano fatti salvi» gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti di irrogazione sanzioni già notificati al 2 settembre 2015, a prescindere dalla data di inoltro della notizia di reato.
Poi la legge di Stabilità 2016 ha eliminato il raddoppio, prevedendo espressamente che per il passato (quindi fino al periodo 2016) valgono le vecchie regole sul raddoppio se la notizia di reato è stata inoltrata entro la scadenza ordinaria del termine di decadenza.
In tale contesto, alcune Commissioni tributarie si sono pronunciate affermando che la legge di Stabilità 2016 di fatto ha abrogato le vecchie regole, con la conseguenza che per beneficiare del raddoppio occorreva l’invio della denuncia entro i termini ordinari ( sentenze Ctr Lombardia 386/5/2016 e Ctr Lombardia, sezione Brescia, 2898/67/16).
Secondo la Corte, le due norme non sono in conflitto in quanto la nuova disciplina ha regolato tutte le ipotesi non incluse nel precedente regime transitorio: si tratta dei casi in cui non era stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre 2015.
Solo la nuova previsione transitoria subordina il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro gli ordinari termini. Quindi per il passato è confermata la legittimità anche senza denuncia o quando sia stata inviata oltre tali termini.
La decisione chiarisce poi che il raddoppio si estende anche ai soci della società di persone e ciò, da quanto emerge, a prescindere dalla verifica di una violazione penalmente rilevante direttamente ascrivibile al socio.