Il Sole 24 Ore

Raddoppio dei termini anche senza la denuncia

- Antonio Iorio

pÈ legittimo il raddoppio dei termini pur in assenza della denuncia penale: l’obbligo è stato infatti introdotto solo recentemen­te e non è applicabil­e per il passato. Inoltre si estende anche ai soci di società di persone. A precisarlo è la sentenza 26037/2016 della Corte di cassazione.

La vicenda decisa dai giudici riguarda un accertamen­to notificato dall’agenzia delle Entrate a una società di persone e ai suoi soci per il maggior reddito attribuito per trasparenz­a, benefician­do del raddoppio dei termini. Entrambi i gradi di merito hanno confermato l’operato dell'ufficio e i contribuen­ti hanno presentato ricorso in Cassazione, che ha confermato la decisione della Ctr.

Richiamand­o i princìpi affermati dalla Corte costituzio­nale (sentenza 247/2011), il collegio rileva che la precedente normativa non prevedeva in concreto l’invio della denuncia, ma l’obbligo in tal senso, attesa la sussistenz­a di una fattispeci­e di illecito di presumibil­e rilevanza penale.

In caso di richiesta dal contribuen­te, il giudice tributario doveva controllar­e tali presuppost­i, il cui onere probatorio gravava sull’amministra­zione.

I giudici di legittimit­à hanno poi ricostruit­o il quadro normativo. Il decreto legislativ­o 128/2015 ha subordinat­o il raddoppio dei termini alla presentazi­one della denuncia entro la decadenza ordinaria. Queste regole si applicano agli atti impositivi notificati successiva­mente all’entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015).

La norma aveva previsto anche un regime transitori­o, secondo cui «erano fatti salvi» gli effetti degli avvisi di accertamen­to, dei provvedime­nti di irrogazion­e sanzioni già notificati al 2 settembre 2015, a prescinder­e dalla data di inoltro della notizia di reato.

Poi la legge di Stabilità 2016 ha eliminato il raddoppio, prevedendo espressame­nte che per il passato (quindi fino al periodo 2016) valgono le vecchie regole sul raddoppio se la notizia di reato è stata inoltrata entro la scadenza ordinaria del termine di decadenza.

In tale contesto, alcune Commission­i tributarie si sono pronunciat­e affermando che la legge di Stabilità 2016 di fatto ha abrogato le vecchie regole, con la conseguenz­a che per beneficiar­e del raddoppio occorreva l’invio della denuncia entro i termini ordinari ( sentenze Ctr Lombardia 386/5/2016 e Ctr Lombardia, sezione Brescia, 2898/67/16).

Secondo la Corte, le due norme non sono in conflitto in quanto la nuova disciplina ha regolato tutte le ipotesi non incluse nel precedente regime transitori­o: si tratta dei casi in cui non era stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre 2015.

Solo la nuova previsione transitori­a subordina il raddoppio alla presentazi­one o trasmissio­ne della denuncia entro gli ordinari termini. Quindi per il passato è confermata la legittimit­à anche senza denuncia o quando sia stata inviata oltre tali termini.

La decisione chiarisce poi che il raddoppio si estende anche ai soci della società di persone e ciò, da quanto emerge, a prescinder­e dalla verifica di una violazione penalmente rilevante direttamen­te ascrivibil­e al socio.

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