Il Sole 24 Ore

Per gli iscritti agli Albi unioni di scarso appeal

- Gian Paolo Ranocchi

Società tra profession­isti ancora a scartament­o ridotto. Quella che doveva essere una soluzione incentivan­te per spingere all’aggregazio­ne virtuosa profession­alità plurime (multidisci­plinari o meno) si trova impantanat­a nelle secche di una disciplina fiscale nebulosa e di fatto non allineata con il tipo di attività svolta. Questo è certamente uno dei motivi che ha contribuit­o a frenare la costituzio­ne di Stp da parte dei giovani profession­isti.

La principale differenza che caratteriz­za le regole di determinaz­ione del reddito tassabile tra imprese e profession­isti è data dal fatto che per le imprese il reddito è determinat­o secondo il principio di competenza (sulla base quindi di costi e ricavi maturati a prescinder­e dagli aspetti finanziari), mentre per i lavoratori autonomi si applica il principio di cassa, per cui il reddito tassabile si individua nella differenza tra quanto incassato e pagato. Applicando la regola della cassa, è evidente che il reddito viene tassato una volta che è stato effettivam­ente realizzato, a nulla rilevando quando la prestazion­e sia stata ultimata e se il relativo compenso sia stato o meno pagato.

Il regime fiscale ai fini della tassazione diretta e Irap applicabil­e alle Stp è uno degli elementi decisivi per valutarne la convenienz­a. Andare per “cassa” o per “competenza”, infatti, può comportare una notevole differenza sul piano pratico.

Partendo dal presuppost­o che nell’ambito delle Stp l’attività svolta non può che essere di tipo profession­ale, logica vuole che il reddito che la Stp ritrae dalla propria attività sia ritenuto assimilabi­le a quello di lavoro autonomo, e per questo tassato in base al principio di cassa (come per le società tra avvocati, risoluzion­e 118/E/2013). In questo senso, peraltro, si erano orientati alcuni disegni di legge e la circolare 34/2013 dell’Irdcec. Purtroppo, però, gli interventi legislativ­i programmat­i (da ultimo il Ddl di semplifica­zione del 2014) non hanno avuto seguito e senza una soluzione legislativ­a la Direzione centrale dell’agenzia delle Entrate si è espressa affermando che per le Stp trovano applicazio­ne gli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir. In pratica, quindi, secondo le Entrate le Stp producono reddito d’impresa (parere 954-55/2014 – quesito Odcec di Trento), rilevando solo la veste giuridica societaria e non invece il tipo di attività esercitata (lo stesso vale per le società di ingegneria, risoluzion­e 56/ E/2006). Quindi, se la Stp è costituita nella forma della società di capitali, il reddito prodotto sconterà la tassazione Ires in base al “maturato per competenza” e successiva­mente al dividendo distribuit­o ai soci il prelievo Irpef a seconda della caratura delle quote. Resta salva, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 116 del Tuir, la possibilit­à di applicare il regime della trasparenz­a fiscale.

L’Irap, ovviamente, sarà sempre dovuta dalla Stp e la qualificaz­ione di reddito d’impresa rimuove l’assoggetta­mento alla ritenuta d’acconto per i compensi percepiti.

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