Per gli iscritti agli Albi unioni di scarso appeal
Società tra professionisti ancora a scartamento ridotto. Quella che doveva essere una soluzione incentivante per spingere all’aggregazione virtuosa professionalità plurime (multidisciplinari o meno) si trova impantanata nelle secche di una disciplina fiscale nebulosa e di fatto non allineata con il tipo di attività svolta. Questo è certamente uno dei motivi che ha contribuito a frenare la costituzione di Stp da parte dei giovani professionisti.
La principale differenza che caratterizza le regole di determinazione del reddito tassabile tra imprese e professionisti è data dal fatto che per le imprese il reddito è determinato secondo il principio di competenza (sulla base quindi di costi e ricavi maturati a prescindere dagli aspetti finanziari), mentre per i lavoratori autonomi si applica il principio di cassa, per cui il reddito tassabile si individua nella differenza tra quanto incassato e pagato. Applicando la regola della cassa, è evidente che il reddito viene tassato una volta che è stato effettivamente realizzato, a nulla rilevando quando la prestazione sia stata ultimata e se il relativo compenso sia stato o meno pagato.
Il regime fiscale ai fini della tassazione diretta e Irap applicabile alle Stp è uno degli elementi decisivi per valutarne la convenienza. Andare per “cassa” o per “competenza”, infatti, può comportare una notevole differenza sul piano pratico.
Partendo dal presupposto che nell’ambito delle Stp l’attività svolta non può che essere di tipo professionale, logica vuole che il reddito che la Stp ritrae dalla propria attività sia ritenuto assimilabile a quello di lavoro autonomo, e per questo tassato in base al principio di cassa (come per le società tra avvocati, risoluzione 118/E/2013). In questo senso, peraltro, si erano orientati alcuni disegni di legge e la circolare 34/2013 dell’Irdcec. Purtroppo, però, gli interventi legislativi programmati (da ultimo il Ddl di semplificazione del 2014) non hanno avuto seguito e senza una soluzione legislativa la Direzione centrale dell’agenzia delle Entrate si è espressa affermando che per le Stp trovano applicazione gli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir. In pratica, quindi, secondo le Entrate le Stp producono reddito d’impresa (parere 954-55/2014 – quesito Odcec di Trento), rilevando solo la veste giuridica societaria e non invece il tipo di attività esercitata (lo stesso vale per le società di ingegneria, risoluzione 56/ E/2006). Quindi, se la Stp è costituita nella forma della società di capitali, il reddito prodotto sconterà la tassazione Ires in base al “maturato per competenza” e successivamente al dividendo distribuito ai soci il prelievo Irpef a seconda della caratura delle quote. Resta salva, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 116 del Tuir, la possibilità di applicare il regime della trasparenza fiscale.
L’Irap, ovviamente, sarà sempre dovuta dalla Stp e la qualificazione di reddito d’impresa rimuove l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i compensi percepiti.