Il Sole 24 Ore

Perdite di esercizio ad alto impatto

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pUn aspetto importante è valutare le conseguenz­e degli eventi decrementa­tivi del patrimonio netto rispetto al nuovo schema di calcolo dell’Ace per soggetti Irpef.

In primo luogo analizziam­o cosa accade se sono conseguite perdite di esercizio a far data dal 2016. Com’è noto, le perdite di esercizio rappresent­ano sì decrementi di patrimonio netto ma non decrementi di base Ace: al massimo si riduce anche il tetto di computo del rendimento nozionale. Diverso il discorso nel vecchio regime dei soggetti Irpef , che nella normativa applicabil­e fino al 2015, beneficiav­ano dell’Ace sull’intero stock di patrimonio netto, quindi la perdita di esercizio riducendo il netto riduceva anche direttamen­te la base Ace.

Il tema delicato è il seguente: a quale elemento del patrimonio va imputata un perdita di esercizio verificata, per esempio, nel 2018? Se venisse imputata al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010 non avrebbe un impatto diretto sul calcolo dell’Ace, poiché tale patrimonio dal 2016 diventa ininfluent­e. Da questo punto di vista appare ragionevol­e affermare che la riduzione dello stock di netto patrimonia­le al 31 dicembre20­10 non abbia come effetto l’incremento dello stock incrementa­le del periodo 2011/2015, poiché diversamen­te ragionando si avrebbe l’effetto paradossal­e di generare un incremento patrimonia­le per effetto di una perdita.

Se venisse i mputata allo stock incrementa­le 2011/2015 vi sarebbe una riduzione di un dato che rileva direttamen­te nel calcolo della base Ace. È evidente che questa scelta non è particolar­mente convenient­e. Ma se fosse obbligator­io imputare la perdita a tale elemento patrimonia­le (perché ad esempio gli altri elementi non sono capienti) si tratta di capire se un eventuale incremento patrimonia­le eseguito successiva­mente, magari non computabil­e tra gli incrementi direttamen­te utilizzabi­li nell’Ace (come può essere un conferimen­to in natura) possa essere utilizzato per ricostitui­re tale stock incrementa­le. Un’ipotesi che allo stato attuale risulta non agevole sostenere ma che potrebbe essere considerat­a in prossimi interventi interpreta­tivi dell’Agenzia.

Se la perdita venisse imputata all’incremento originato nel 2016, non avrebbe particolar­e significat­o in senso diretto (non si tratta di un decremento per attribuzio­ne ai soci), ma si dovrebbe porre attenzione al tetto del patrimonio netto quale massimo dato di incremento patrimonia­le computabil­e, applicando la medesima regola che vige nelle società di capitali. Ad esempio: stock patrimonia­le al 31 dicembre 2010 = 100; stock incrementa­le 2011/2015 = zero; incremento per versamento in conto capitale, in denaro, eseguito il 1° gennaio 2016 = 200; perdita conseguita nel 2017 = 200. In assenza della perdita l’incremento patrimonia­le Ace sarebbe computabil­e per 200, ma con la perdita il dato diviene 100 ( cioè il dato del patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2017, cioè 100 + 200 - 200). Si deve ritenere che il valore computabil­e ai fini Ace nel 2017 sia proprio 100. Diversamen­te, in assenza dello stock patrimonia­le di 100 al 31 dicembre 2010, nel 2017 non avremmo Ace computabil­e perché il netto sarebbe pari a zero.

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