Perdite di esercizio ad alto impatto
pUn aspetto importante è valutare le conseguenze degli eventi decrementativi del patrimonio netto rispetto al nuovo schema di calcolo dell’Ace per soggetti Irpef.
In primo luogo analizziamo cosa accade se sono conseguite perdite di esercizio a far data dal 2016. Com’è noto, le perdite di esercizio rappresentano sì decrementi di patrimonio netto ma non decrementi di base Ace: al massimo si riduce anche il tetto di computo del rendimento nozionale. Diverso il discorso nel vecchio regime dei soggetti Irpef , che nella normativa applicabile fino al 2015, beneficiavano dell’Ace sull’intero stock di patrimonio netto, quindi la perdita di esercizio riducendo il netto riduceva anche direttamente la base Ace.
Il tema delicato è il seguente: a quale elemento del patrimonio va imputata un perdita di esercizio verificata, per esempio, nel 2018? Se venisse imputata al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010 non avrebbe un impatto diretto sul calcolo dell’Ace, poiché tale patrimonio dal 2016 diventa ininfluente. Da questo punto di vista appare ragionevole affermare che la riduzione dello stock di netto patrimoniale al 31 dicembre2010 non abbia come effetto l’incremento dello stock incrementale del periodo 2011/2015, poiché diversamente ragionando si avrebbe l’effetto paradossale di generare un incremento patrimoniale per effetto di una perdita.
Se venisse i mputata allo stock incrementale 2011/2015 vi sarebbe una riduzione di un dato che rileva direttamente nel calcolo della base Ace. È evidente che questa scelta non è particolarmente conveniente. Ma se fosse obbligatorio imputare la perdita a tale elemento patrimoniale (perché ad esempio gli altri elementi non sono capienti) si tratta di capire se un eventuale incremento patrimoniale eseguito successivamente, magari non computabile tra gli incrementi direttamente utilizzabili nell’Ace (come può essere un conferimento in natura) possa essere utilizzato per ricostituire tale stock incrementale. Un’ipotesi che allo stato attuale risulta non agevole sostenere ma che potrebbe essere considerata in prossimi interventi interpretativi dell’Agenzia.
Se la perdita venisse imputata all’incremento originato nel 2016, non avrebbe particolare significato in senso diretto (non si tratta di un decremento per attribuzione ai soci), ma si dovrebbe porre attenzione al tetto del patrimonio netto quale massimo dato di incremento patrimoniale computabile, applicando la medesima regola che vige nelle società di capitali. Ad esempio: stock patrimoniale al 31 dicembre 2010 = 100; stock incrementale 2011/2015 = zero; incremento per versamento in conto capitale, in denaro, eseguito il 1° gennaio 2016 = 200; perdita conseguita nel 2017 = 200. In assenza della perdita l’incremento patrimoniale Ace sarebbe computabile per 200, ma con la perdita il dato diviene 100 ( cioè il dato del patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2017, cioè 100 + 200 - 200). Si deve ritenere che il valore computabile ai fini Ace nel 2017 sia proprio 100. Diversamente, in assenza dello stock patrimoniale di 100 al 31 dicembre 2010, nel 2017 non avremmo Ace computabile perché il netto sarebbe pari a zero.