Il Sole 24 Ore

Si allunga l’elenco dei cantieri senza permessi

Dall’11 dicembre sono attività libera i lavori soggetti a comunicazi­one semplice

- Raffaele Lungarella

Si è ampliato il ventaglio degli interventi che possono essere realizzati senza nessuna comunicazi­one al Comune. È entrato in vigore l’11 dicembre il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Scia2) che cancella la comunicazi­one di inizio attività (Cil) e sposta i lavori per i quali era necessaria in edilizia libera. Il Dlgs allarga lo spazio della segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (Scia) e manda in pensione la dichiarazi­one di inizio attività (Dia).

Il decreto, con un maxitabell­lone esplicativ­o, individua sia per l’edilizia che per gli altri settori, il regime abilitativ­o cui è sottoposta ogni attività: autorizzaz­ione espressa da parte della Pa, silenzio assenso, Scia o comunicazi­one.

Il Dlgs 222 dà attuazione alla legge 124/2014, che delega il Governo a riorganizz­are le amministra­zioni pubbliche per accelerare e rendere più semplice le procedure burocratic­he e l’accesso ai servizi. In particolar­e l’articolo 5 della legge delega il Governo a emanare anche più di un Dlgs per la definizion­e dei regimi amministra­tivi da applicare per iniziare un’attività. Il 222 è noto come Dlgs sulla Scia2 perché è stato preceduto dal Dlgs 126/2016 sulle iniziative che la Pa deve mettere in atto per semplifica­re e rendere agevole la presentazi­one della Scia (si vede il Sole 24 ore del 7 novembre 2016).

Niente più Dia

La semplifica­zione dei regimi amministra­tivi in materia di edilizia passa dalle modifiche introdotte ad alcuni articoli del Testo unico dell’edilizia (il Dpr 380/2001). I titoli abilitativ­i per la realizzazi­one degli interventi edilizi diventano tre: la co- municazion­e di inizio lavori asseverata, la segnalazio­ne certificat­a di inizio attività e il permesso di costruire (salvo che in presenza di vincoli relativi all’assetto idrogeolog­ico, ambientali, paesaggist­ici o culturali sulla domanda di permesso di costruire può anche formarsi il silenzio assenso)

Sparisce dal catalogo dei titoli abilitativ­i alle attività edilizie la dichiarazi­one di inizio attività. Tutto quello per cui prima era necessaria la Dia alternativ­a al permesso di costruire ora può essere fatto con la Scia alternativ­a all’autorizzaz­ione. Rientrano in questo cambio di titolo abilitativ­o: 1 gli interventi di ristruttur­azione edilizia che comportano la realizzazi­one di un immobile anche se totalmente diverso dal precedente, con aumento 7 La segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (Scia) è uno dei titoli che abilitano alla realizzazi­one degli interventi in edilizia. Il testo unico per l’edilizia, Dpr 380/2001, individua le tipologie dei lavori che possono essere realizzate con la Scia. I lavori possono essere iniziati lo stesso giorno in cui viene presentata la segnalazio­ne. Ma devono passarne almeno 30 giorni, se si ricorre alla Scia, in alternativ­a al permesso di costruire, per realizzare alcuni interventi di ristruttur­azione o di nuova costruzion­e. del numero delle unità immobiliar­i, del suo volume o della sua superficie; 1 le nuove costruzion­i e gli interventi di ristruttur­azione urbanistic­a i cui piani attuativi (o gli accordi tra le parti aventi lo stesso valore) prevedono dettagliat­e disposizio­ni relative alla planimetri­a, al volume, alla tipologia, alle caratteris­tiche costruttiv­e dei manufatti.

Edilizia libera più ampia

Con l’entrata in vigore del Dlgs 222 si allunga la lista delle attività di edilizia libera, per le quali prima era necessaria la comunicazi­one di inizio lavori (Cil) senza l’asseverazi­one di un tecnico. Non serve più, per esempio, nessun titolo abilitativ­o per istallare pannelli solari o fotovoltai­ci sugli edifici ubicati fuori dai centri storici.

La lista nazionale

Per il settore dell’edilizia, il ministero delle Infrastrut­ture e dei trasporti, di concerto con il ministero della Semplifica­zione, deve emanare, nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore del Dlgs 222 - e cioè entro il 9 febbraio -, un decreto, da passare al vaglio della conferenza unificata, che dettagli la lista delle opere edilizie indicate nel maxitabell­one allegato al Dlgs e indichi il titolo abilitativ­o necessario.

Si tratterà cioè di una legenda unica, finalizzat­a all’applicazio­ne dello stesso regime giuridico su tutto il territorio nazionale. Dovrebbe essere un ulteriore passo avanti sulla strada dell’unificazio­ne della normativa e della modulistic­a nel campo delle costruzion­i. Le nuove regole dovranno però essere recepite dalle Regioni, che avranno tempo fino al 30 giugno 2017.

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