Test di competenza sulle spese legali
Deduzione prima della sentenza in base al contratto - Regole analoghe per le altre prestazioni
pT ra le spese da monitorare con attenzione ai fini del calcolo delle imposte sul bilancio in chiusura al 31 dicembre 2016 ci sono quelle per servizi professionali. Il tema, in particolare, è quello della competenza degli oneri.
Le prestazioni «in corso»
L’articolo 109 del Tuir (comma 2, lettera b) prevede che le spese di acquisizione dei servizi che si possono definire «a carattere puntuale» – o che comunque non prevedono attività a esecuzione continuata o periodica – si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Spesso, però, alla chiusura dell’esercizio ci si trova nella situazione in cui la prestazione non è ancora ultimata, ma il professionista è già stato in tutto o in parte pagato. Oppure, in quella – ugualmente frequente – in cui il servizio si è concluso, ma il prestatore d’opera non ha ancora inviato la fattura o questa non è ancora stata saldata.
Quando la prestazione è a cavallo d’anno è quindi fondamentale, per evitare contestazioni da parte del fisco, identificare l’esatto momento in cui la prestazione può considerarsi ultimata, circostanza che non si presenta spesso agevole.
L’incertezza circa l’ultimazione della prestazione è sovente legata alla difficoltà di stabilire se si tratti di un servizio unitario oppure se sia possibile individuare più servizi autonomamente valutabili.
Le spese legali
Il caso forse più problematico è rappresentato dalle prestazio- ni di assistenza legale rese nell’ambito di una controversia giudiziale, la cui durata travalica quasi sempre la chiusura dell’esercizio. Sul tema la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16969 depositata lo scorso 11 agosto, ha affermato che la prestazione di servizi resa dall’avvocato per la rappresentanza in giudizio deve considerarsi ultimata solo quando si conclude la controversia giudiziale in ciascun grado di giudizio, vale a dire – nella maggior parte dei casi – con la pronuncia della relativa sentenza.
La Cassazione ha ritenuto corretta la linea dell’agenzia delle Entrate che aveva contestato l’operato di una società la quale – dopo aver incaricato un avvocato di seguire un contenzioso – aveva dedotto i costi relativi nel corso del processo e, in particolare, nel periodo d’imposta in cui l’avvocato aveva emesso fattura. Secondo i verificatori, invece, le prestazioni del legale non potevano ritenersi ancora ultimate, visto che la causa si era conclusa in un anno successivo.
Assonime (approfondimento n. 1 del 2016) ha in proposito osservato che, in realtà, l’attività giudiziale dell’avvocato richiede l’esecuzione di una serie di prestazioni autonomamente suscettibili di valutazione economica e che il cliente è tenuto a remunerare il professionista anche se quest’ultimo, per diversi motivi, conclude l’incarico prima del provvedimento giudiziale che chiude la fase giudiziale.
Pertanto, secondo Assonime, le parti ben possono regolare il pagamento dei compensi collegandolo ad ogni singola prestazione svolta dal difensore (ad esempio, deposito della comparsa di costituzione, deposito delle memorie conclusive, eccetera). In tal caso i costi sono deducibili al compimento di ogni singola attività prevista nel contratto. Per seguire questa linea, tuttavia, occorre che il contratto con il legale sia strutturata in modo tale da isolare le singole prestazioni e il compenso relativo. Nell’ipotesi di contratto unitario, la deduzione non potrà che avvenire con la conclusione del giudizio o a seguito di revoca del mandato, come sancito dalla Cassazione.
Le altre prestazioni
I princìpi dettati per gli avvocatoi possono essere estesi a tutte le prestazioni professionali che riguardano complessi incarichi di lunga durata e comportano l’esecuzione di molteplici atti o attività.
In tali circostanze è sempre consigliabile definire a monte con il professionista incaricato le modalità di fatturazione dei corrispettivi, stabilendo che al termine di ciascun esercizio (e, comunque, prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’impresa committente) sia emessa fattura per specifici atti o attività che sono state ultimate nel corso dell’esercizio medesimo. Quando l’attività di consulenza professionale consiste in un incarico che si compone di più atti e/o attività autonomamente valutabili è infatti possibile identificare l’ultimazione, e quindi la competenza, di specifiche prestazioni di servizi riferite a ciascun atto o attività conclusa, ancorché l’incarico nella sua globalità non sia ancora ultimato.
Le attività non continuative
Rispetto all'assistenza in giudizio, molto più agevole è determinare la corretta competenza delle spese per attività di consulenza (prestazioni a carattere non continuativo). In tal caso assume rilevanza il momento in cui il professionista porta a termine la propria prestazione, con la consegna della bozza del contratto, del parere professionale e così via.