Il Sole 24 Ore

Test di competenza sulle spese legali

Deduzione prima della sentenza in base al contratto - Regole analoghe per le altre prestazion­i

- PAGINA A CURA DI Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

pT ra le spese da monitorare con attenzione ai fini del calcolo delle imposte sul bilancio in chiusura al 31 dicembre 2016 ci sono quelle per servizi profession­ali. Il tema, in particolar­e, è quello della competenza degli oneri.

Le prestazion­i «in corso»

L’articolo 109 del Tuir (comma 2, lettera b) prevede che le spese di acquisizio­ne dei servizi che si possono definire «a carattere puntuale» – o che comunque non prevedono attività a esecuzione continuata o periodica – si consideran­o sostenute alla data in cui le prestazion­i sono ultimate. Spesso, però, alla chiusura dell’esercizio ci si trova nella situazione in cui la prestazion­e non è ancora ultimata, ma il profession­ista è già stato in tutto o in parte pagato. Oppure, in quella – ugualmente frequente – in cui il servizio si è concluso, ma il prestatore d’opera non ha ancora inviato la fattura o questa non è ancora stata saldata.

Quando la prestazion­e è a cavallo d’anno è quindi fondamenta­le, per evitare contestazi­oni da parte del fisco, identifica­re l’esatto momento in cui la prestazion­e può considerar­si ultimata, circostanz­a che non si presenta spesso agevole.

L’incertezza circa l’ultimazion­e della prestazion­e è sovente legata alla difficoltà di stabilire se si tratti di un servizio unitario oppure se sia possibile individuar­e più servizi autonomame­nte valutabili.

Le spese legali

Il caso forse più problemati­co è rappresent­ato dalle prestazio- ni di assistenza legale rese nell’ambito di una controvers­ia giudiziale, la cui durata travalica quasi sempre la chiusura dell’esercizio. Sul tema la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16969 depositata lo scorso 11 agosto, ha affermato che la prestazion­e di servizi resa dall’avvocato per la rappresent­anza in giudizio deve considerar­si ultimata solo quando si conclude la controvers­ia giudiziale in ciascun grado di giudizio, vale a dire – nella maggior parte dei casi – con la pronuncia della relativa sentenza.

La Cassazione ha ritenuto corretta la linea dell’agenzia delle Entrate che aveva contestato l’operato di una società la quale – dopo aver incaricato un avvocato di seguire un contenzios­o – aveva dedotto i costi relativi nel corso del processo e, in particolar­e, nel periodo d’imposta in cui l’avvocato aveva emesso fattura. Secondo i verificato­ri, invece, le prestazion­i del legale non potevano ritenersi ancora ultimate, visto che la causa si era conclusa in un anno successivo.

Assonime (approfondi­mento n. 1 del 2016) ha in proposito osservato che, in realtà, l’attività giudiziale dell’avvocato richiede l’esecuzione di una serie di prestazion­i autonomame­nte suscettibi­li di valutazion­e economica e che il cliente è tenuto a remunerare il profession­ista anche se quest’ultimo, per diversi motivi, conclude l’incarico prima del provvedime­nto giudiziale che chiude la fase giudiziale.

Pertanto, secondo Assonime, le parti ben possono regolare il pagamento dei compensi collegando­lo ad ogni singola prestazion­e svolta dal difensore (ad esempio, deposito della comparsa di costituzio­ne, deposito delle memorie conclusive, eccetera). In tal caso i costi sono deducibili al compimento di ogni singola attività prevista nel contratto. Per seguire questa linea, tuttavia, occorre che il contratto con il legale sia strutturat­a in modo tale da isolare le singole prestazion­i e il compenso relativo. Nell’ipotesi di contratto unitario, la deduzione non potrà che avvenire con la conclusion­e del giudizio o a seguito di revoca del mandato, come sancito dalla Cassazione.

Le altre prestazion­i

I princìpi dettati per gli avvocatoi possono essere estesi a tutte le prestazion­i profession­ali che riguardano complessi incarichi di lunga durata e comportano l’esecuzione di molteplici atti o attività.

In tali circostanz­e è sempre consigliab­ile definire a monte con il profession­ista incaricato le modalità di fatturazio­ne dei corrispett­ivi, stabilendo che al termine di ciascun esercizio (e, comunque, prima dell’approvazio­ne del bilancio da parte dell’impresa committent­e) sia emessa fattura per specifici atti o attività che sono state ultimate nel corso dell’esercizio medesimo. Quando l’attività di consulenza profession­ale consiste in un incarico che si compone di più atti e/o attività autonomame­nte valutabili è infatti possibile identifica­re l’ultimazion­e, e quindi la competenza, di specifiche prestazion­i di servizi riferite a ciascun atto o attività conclusa, ancorché l’incarico nella sua globalità non sia ancora ultimato.

Le attività non continuati­ve

Rispetto all'assistenza in giudizio, molto più agevole è determinar­e la corretta competenza delle spese per attività di consulenza (prestazion­i a carattere non continuati­vo). In tal caso assume rilevanza il momento in cui il profession­ista porta a termine la propria prestazion­e, con la consegna della bozza del contratto, del parere profession­ale e così via.

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