L’accantonamento nel fondo rischi è tassato ai fini Irap
pDiversamente dalle imposte dirette, la competenza in ambito Irap è direttamente collegata – almeno per le società di capitali e gli altri soggetti che applicano l’articolo 5 del Dlgs 446/1997– a quella emergente dai corretti principi contabili.
Per le imprese industriali e commerciali, la base imponibile Irap è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)e B) dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione però delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)e d), 12), e 13) .
Inoltre, ai fini Irap, dopo le modifiche della Finanziaria 2008, non rilevano più le regole di determinazione del reddito di impresa previste dal Tuir. Pertanto, per le spese relative a prestazioni professionali non si applicano i criteri di competenza fiscale previsti dall’articolo 109 del Tuir. La base imponibile dell’imposta regionale è dunque determinata unicamente sulla base delle risultanze del bilancio. Come precisato dalle istruzioni al modello Irap, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. Dunque anche per la deducibilità dall’Irap delle spese legali assumono rilevanza i principi di competenza civilistici.
Va ricordato, allora, l’Oic 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) che impone, già nell’esercizio in cui insorge la causa legale, lo stanziamento nei fondi rischi e oneri delle spese che si presume di sostenere per l’assistenza lega- le. Ciò in virtù del principio di prudenza sancito dall’articolo 2423-bis, comma 1, numero 4), del Codice civile
Nonostante non siano iscritti alle voci B.12 e B.13 del conto economico, ma vengano rilevati alla voce B.7, tali accantonamenti mantengono la loro natura come confermato dalla circolare 12/E/2008 (par.9.2). Quindi eventuali spese legali oggetto di mero accantonamento risultano indeducibili Irap nell’esercizio in cui avviene lo stanziamento. Le spese legali saranno, invece, deducibili
IL CRITERIO L’effettivo sostenimento detta la deduzione delle spese previste per l’avvocato anche se non «passano» dal conto economico
(se comunque riconducibili a voci del conto economico rilevanti ai fini Irap) al momento dell’effettivo sostenimento, circostanza che generalmente coincide con la fatturazione da parte dell’avvocato.
L’accantonamento è dunque tassato, in quanto non rileva nella determinazione della base imponibile Irap. Mentre il costo per prestazioni professionali sostenuto negli esercizi successivi – contabilmente addebitato al fondo precedentemente costituito – darà diritto a una variazione in diminuzione della base imponibile Irap da effettuare in dichiarazione. Occorre dunque stanziare le corrispondenti imposte differite attive nell’esercizio in cui è operato l’accantonamento.