Il Sole 24 Ore

L’accantonam­ento nel fondo rischi è tassato ai fini Irap

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pDiversame­nte dalle imposte dirette, la competenza in ambito Irap è direttamen­te collegata – almeno per le società di capitali e gli altri soggetti che applicano l’articolo 5 del Dlgs 446/1997– a quella emergente dai corretti principi contabili.

Per le imprese industrial­i e commercial­i, la base imponibile Irap è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)e B) dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione però delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)e d), 12), e 13) .

Inoltre, ai fini Irap, dopo le modifiche della Finanziari­a 2008, non rilevano più le regole di determinaz­ione del reddito di impresa previste dal Tuir. Pertanto, per le spese relative a prestazion­i profession­ali non si applicano i criteri di competenza fiscale previsti dall’articolo 109 del Tuir. La base imponibile dell’imposta regionale è dunque determinat­a unicamente sulla base delle risultanze del bilancio. Come precisato dalle istruzioni al modello Irap, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. Dunque anche per la deducibili­tà dall’Irap delle spese legali assumono rilevanza i principi di competenza civilistic­i.

Va ricordato, allora, l’Oic 31 (Fondi per rischi e oneri e trattament­o di fine rapporto) che impone, già nell’esercizio in cui insorge la causa legale, lo stanziamen­to nei fondi rischi e oneri delle spese che si presume di sostenere per l’assistenza lega- le. Ciò in virtù del principio di prudenza sancito dall’articolo 2423-bis, comma 1, numero 4), del Codice civile

Nonostante non siano iscritti alle voci B.12 e B.13 del conto economico, ma vengano rilevati alla voce B.7, tali accantonam­enti mantengono la loro natura come confermato dalla circolare 12/E/2008 (par.9.2). Quindi eventuali spese legali oggetto di mero accantonam­ento risultano indeducibi­li Irap nell’esercizio in cui avviene lo stanziamen­to. Le spese legali saranno, invece, deducibili

IL CRITERIO L’effettivo sostenimen­to detta la deduzione delle spese previste per l’avvocato anche se non «passano» dal conto economico

(se comunque riconducib­ili a voci del conto economico rilevanti ai fini Irap) al momento dell’effettivo sostenimen­to, circostanz­a che generalmen­te coincide con la fatturazio­ne da parte dell’avvocato.

L’accantonam­ento è dunque tassato, in quanto non rileva nella determinaz­ione della base imponibile Irap. Mentre il costo per prestazion­i profession­ali sostenuto negli esercizi successivi – contabilme­nte addebitato al fondo precedente­mente costituito – darà diritto a una variazione in diminuzion­e della base imponibile Irap da effettuare in dichiarazi­one. Occorre dunque stanziare le corrispond­enti imposte differite attive nell’esercizio in cui è operato l’accantonam­ento.

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