Regime di cassa penalizzato dalle rimanenze
Il nuovo regime di cassa previsto dalla legge di bilancio 2017 per le imprese di modeste dimensioni pare più favorevole rispetto al principio di competenza. In realtà non sarà sempre così, soprattutto per chi ha ingenti rimanenze di magazzino a fine 2016 e rischia di non poter sfruttare la deduzione legata al loro costo d’acquisto.
Il nuovo regime, i nfatti, prevede che per determinare il reddito di esercizio dell’anno non debbano essere conteggiate le rimanenze di merci. La previsione è logica se si tiene conto della finalità della rilevazione delle merci in magazzino, perché così facendo si esclude dalla determinazione del reddito il costo d’acquisto di merci non ancora vendute (rileverà al momento della vendita).
Dal 1° gennaio 2017 questa esigenza è venuta meno in quanto dopo l’ultima modifica dell’articolo 66 del Tuir è applicabile unicamente il principio di cassa. Pertanto, se un’impresa acquisterà nel 2017 merci per un ammontare pari a 20mila euro e le stesse saranno invendute al termine dell’anno, il costo risulterà immediatamente deducibile al momento del pagamento. Quindi, non ci sarà l’esigenza di valutare le rimanenze.
Ma quella descritta è la nuova disciplina a regime. Per gestire la fase transitoria, ci si è posti il problema di come considerare la voce relativa alle rimanenze rilevate al 31 dicembre del 2016, nel passaggio dalla competenza alla cassa.
La legge di bilancio 2017 prevede che il reddito determinato in base al nuovo sistema, cioè seguendo il principio di cassa (compensi incassati meno spese sostenute), sia «ridotto dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza». In pratica le rimanenze di merci al termine del 2016 dovranno essere considerate in deduzione quale costo, in un’unica soluzione, all’inizio dell’anno 2017, cioè nel primo esercizio durante il quale troverà applicazione il principio di cassa.
Considerata questa deduzione, è possibile che il primo esercizio chiuda con una rilevante perdita. Tale situazione può dare luogo a uno svantag-
IL REGIME TRANSITORIO I residui di magazzino al 31 dicembre 2016 vanno dedotti nel 2017 e non si può riportare l’eventuale perdita
gio per il contribuente. Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Tuir, le imprese minori in contabilità semplificata (limite massimo di ricavi 400.000 euro per le attività di servizi e 700.000 negli altri casi) possono compensare la perdita con gli altri redditi eventualmente posseduti. Tuttavia, la quota di perdita eccedente, non compensata nell’esercizio stesso in cui risulta prodotta, non potrà più essere utilizzata negli esercizi successivi.
Sarebbe opportuna una modifica normativa che consenta alle imprese che determinano il reddito in base al principio di cassa di utilizzare le perdite non compensate nei cinque esercizi successivi. Diversamente il nuovo regime risulterà fortemente penalizzato.