Il Sole 24 Ore

Regime di cassa penalizzat­o dalle rimanenze

- Di Nicola Forte

Il nuovo regime di cassa previsto dalla legge di bilancio 2017 per le imprese di modeste dimensioni pare più favorevole rispetto al principio di competenza. In realtà non sarà sempre così, soprattutt­o per chi ha ingenti rimanenze di magazzino a fine 2016 e rischia di non poter sfruttare la deduzione legata al loro costo d’acquisto.

Il nuovo regime, i nfatti, prevede che per determinar­e il reddito di esercizio dell’anno non debbano essere conteggiat­e le rimanenze di merci. La previsione è logica se si tiene conto della finalità della rilevazion­e delle merci in magazzino, perché così facendo si esclude dalla determinaz­ione del reddito il costo d’acquisto di merci non ancora vendute (rileverà al momento della vendita).

Dal 1° gennaio 2017 questa esigenza è venuta meno in quanto dopo l’ultima modifica dell’articolo 66 del Tuir è applicabil­e unicamente il principio di cassa. Pertanto, se un’impresa acquisterà nel 2017 merci per un ammontare pari a 20mila euro e le stesse saranno invendute al termine dell’anno, il costo risulterà immediatam­ente deducibile al momento del pagamento. Quindi, non ci sarà l’esigenza di valutare le rimanenze.

Ma quella descritta è la nuova disciplina a regime. Per gestire la fase transitori­a, ci si è posti il problema di come considerar­e la voce relativa alle rimanenze rilevate al 31 dicembre del 2016, nel passaggio dalla competenza alla cassa.

La legge di bilancio 2017 prevede che il reddito determinat­o in base al nuovo sistema, cioè seguendo il principio di cassa (compensi incassati meno spese sostenute), sia «ridotto dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza». In pratica le rimanenze di merci al termine del 2016 dovranno essere considerat­e in deduzione quale costo, in un’unica soluzione, all’inizio dell’anno 2017, cioè nel primo esercizio durante il quale troverà applicazio­ne il principio di cassa.

Considerat­a questa deduzione, è possibile che il primo esercizio chiuda con una rilevante perdita. Tale situazione può dare luogo a uno svantag-

IL REGIME TRANSITORI­O I residui di magazzino al 31 dicembre 2016 vanno dedotti nel 2017 e non si può riportare l’eventuale perdita

gio per il contribuen­te. Secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Tuir, le imprese minori in contabilit­à semplifica­ta (limite massimo di ricavi 400.000 euro per le attività di servizi e 700.000 negli altri casi) possono compensare la perdita con gli altri redditi eventualme­nte posseduti. Tuttavia, la quota di perdita eccedente, non compensata nell’esercizio stesso in cui risulta prodotta, non potrà più essere utilizzata negli esercizi successivi.

Sarebbe opportuna una modifica normativa che consenta alle imprese che determinan­o il reddito in base al principio di cassa di utilizzare le perdite non compensate nei cinque esercizi successivi. Diversamen­te il nuovo regime risulterà fortemente penalizzat­o.

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