Il Sole 24 Ore

Comodato non registrato, salvo il 36%

L’invio al centro operativo di Pescara permette di mantenere la detrazione sui lavori

- Antonino Porracciol­o

Anche il contratto di comodato concluso solo verbalment­e dà diritto alla detrazione per spese di ristruttur­azione. È quanto emerge dalla sentenza 2914/3/2016 della Ctr Emilia Romagna (presidente Gobbi, relatore Moliterni).

La controvers­ia riguardava la ripresa a tassazione dell’importo di 152mila euro relativi a lavori di ristruttur­azione edilizia, che un contribuen­te aveva portato in detrazione al 36% (ora 50%) nella dichiarazi­one dei redditi. Secondo l’agenzia delle Entrate, si trattava di importi per i quali non spettava il beneficio fiscale, dal momento che gli interventi erano stati eseguiti su un’unità immobiliar­e di proprietà della suocera non convivente del dichiarant­e. La Ctp aveva invece affermato l’illegittim­ità della cartella di pa- gamento emessa dalle Entrate, giacché il contribuen­te utilizzava l’immobile in base a un contratto di comodato verbale, non soggetto a registrazi­one. Inoltre, erano a nome dello stesso contribuen­te sia le fatture relative agli interventi sia la comu- nicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara.

L’agenzia delle Entrate aveva presentato appello, insistendo sul fatto che il contribuen­te non era titolare di alcun diritto sullo stabile ristruttur­ato. Dal canto suo, l’appellato aveva chiesto la conferma della sentenza, con condanna alle spese del giudizio.

Nel respingere l’impugnazio­ne, la Ctr afferma che anche un contratto di comodato costituisc­e titolo per le detrazioni che spettano per interventi di recupero. Inoltre - prosegue la Commission­e -, nella risoluzion­e n. 14 del 6 febbraio 2001 la stessa agenzia delle Entrate ha affermato che i contratti verbali di comodato (relativi tanto a beni mobili quanto a immobili) non sono soggetti all’obbligo della registrazi­one.

Nel caso in esame, il contribuen­te, prima dell’inizio dei lavori, aveva comunicato al Centro operativo di Pescara di essere detentore, a titolo di comodato verbale, dell’unità immobiliar­e oggetto degli interventi edilizi; alla comunicazi­one, poi abolita dal 14 aprile 2011, era stata allegata la dichiarazi­one di consenso della proprietar­ia dell’immobile a effettuare i lavori. Si tratta di documentaz­ione - prosegue la Ctr - che «ha lo stesso valore» di una registrazi­one del contratto di comodato verbale: infatti, per tale adempiment­o non è prevista alcuna formalità «se non la sua comunicazi­one all’ufficio competente». Sicché - conclude la sentenza - il motivo di impugnazio­ne va respinto, giacché l’amministra­zione «era già in possesso della documentaz­ione» che provava l’esistenza del comodato. Così la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado.

Nella vicenda esaminata dalla Commission­e emiliana, il fisco era dunque venuto a conoscenza del contratto verbale di comodato a seguito della comunicazi­one di inizio dei lavori. In altri casi, i giudici di merito (Ctp Forlì, sentenze 179/2/2014 e 7 Il comodato è il contratto con il cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva, con l’obbligo di restituirl­o. È un contratto essenzialm­ente gratuito. Può essere redatto in forma verbale o scritta. In quest’ultimo caso va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto. Se è redatto in forma verbale, la registrazi­one - sempre possibile - è obbligator­ia soltanto se il comodato è enunciato in un altro atto sottoposto a registrazi­one. 387/1/2014) hanno dato rilevo a ulteriori elementi. Come, ad esempio, il certificat­o di residenza o il pagamento di bollette. In una vicenda decisa dalla Ctp Como (sentenza 43/5/2013), si è affermato che sono irrilevant­i, in vista della detrazione, «il titolo giuridico (proprietà, o altro diritto reale, o contratto a effetti obbligator­i) e la forma del contratto (scritta o verbale) in base al quale il contribuen­te che ha sostenuto le spese detiene l’immobile». Sicché «a maggior ragione - hanno concluso i giudici lariani - è irrilevant­e la circostanz­a che tale titolo abbia data certa opponibile al fisco».

LE ALTRE PRONUNCE Alcune commission­i tributarie provincial­i hanno dato rilievo al requisito della residenza o al pagamento delle bollette

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