Comodato non registrato, salvo il 36%
L’invio al centro operativo di Pescara permette di mantenere la detrazione sui lavori
Anche il contratto di comodato concluso solo verbalmente dà diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione. È quanto emerge dalla sentenza 2914/3/2016 della Ctr Emilia Romagna (presidente Gobbi, relatore Moliterni).
La controversia riguardava la ripresa a tassazione dell’importo di 152mila euro relativi a lavori di ristrutturazione edilizia, che un contribuente aveva portato in detrazione al 36% (ora 50%) nella dichiarazione dei redditi. Secondo l’agenzia delle Entrate, si trattava di importi per i quali non spettava il beneficio fiscale, dal momento che gli interventi erano stati eseguiti su un’unità immobiliare di proprietà della suocera non convivente del dichiarante. La Ctp aveva invece affermato l’illegittimità della cartella di pa- gamento emessa dalle Entrate, giacché il contribuente utilizzava l’immobile in base a un contratto di comodato verbale, non soggetto a registrazione. Inoltre, erano a nome dello stesso contribuente sia le fatture relative agli interventi sia la comu- nicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara.
L’agenzia delle Entrate aveva presentato appello, insistendo sul fatto che il contribuente non era titolare di alcun diritto sullo stabile ristrutturato. Dal canto suo, l’appellato aveva chiesto la conferma della sentenza, con condanna alle spese del giudizio.
Nel respingere l’impugnazione, la Ctr afferma che anche un contratto di comodato costituisce titolo per le detrazioni che spettano per interventi di recupero. Inoltre - prosegue la Commissione -, nella risoluzione n. 14 del 6 febbraio 2001 la stessa agenzia delle Entrate ha affermato che i contratti verbali di comodato (relativi tanto a beni mobili quanto a immobili) non sono soggetti all’obbligo della registrazione.
Nel caso in esame, il contribuente, prima dell’inizio dei lavori, aveva comunicato al Centro operativo di Pescara di essere detentore, a titolo di comodato verbale, dell’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi; alla comunicazione, poi abolita dal 14 aprile 2011, era stata allegata la dichiarazione di consenso della proprietaria dell’immobile a effettuare i lavori. Si tratta di documentazione - prosegue la Ctr - che «ha lo stesso valore» di una registrazione del contratto di comodato verbale: infatti, per tale adempimento non è prevista alcuna formalità «se non la sua comunicazione all’ufficio competente». Sicché - conclude la sentenza - il motivo di impugnazione va respinto, giacché l’amministrazione «era già in possesso della documentazione» che provava l’esistenza del comodato. Così la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado.
Nella vicenda esaminata dalla Commissione emiliana, il fisco era dunque venuto a conoscenza del contratto verbale di comodato a seguito della comunicazione di inizio dei lavori. In altri casi, i giudici di merito (Ctp Forlì, sentenze 179/2/2014 e 7 Il comodato è il contratto con il cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva, con l’obbligo di restituirlo. È un contratto essenzialmente gratuito. Può essere redatto in forma verbale o scritta. In quest’ultimo caso va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto. Se è redatto in forma verbale, la registrazione - sempre possibile - è obbligatoria soltanto se il comodato è enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione. 387/1/2014) hanno dato rilevo a ulteriori elementi. Come, ad esempio, il certificato di residenza o il pagamento di bollette. In una vicenda decisa dalla Ctp Como (sentenza 43/5/2013), si è affermato che sono irrilevanti, in vista della detrazione, «il titolo giuridico (proprietà, o altro diritto reale, o contratto a effetti obbligatori) e la forma del contratto (scritta o verbale) in base al quale il contribuente che ha sostenuto le spese detiene l’immobile». Sicché «a maggior ragione - hanno concluso i giudici lariani - è irrilevante la circostanza che tale titolo abbia data certa opponibile al fisco».
LE ALTRE PRONUNCE Alcune commissioni tributarie provinciali hanno dato rilievo al requisito della residenza o al pagamento delle bollette