L’agibilità passa dal certificato alla segnalazione
Va in pensione il certificato di agibilità, rilasciato finora dal Comune, per attestare che un edificio, e gli impianti in esso installati, sono conformi al progetto e alle normative vigenti in fatto di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
La nuova segnalazione
D’ora in avanti il titolare del permesso di costruire o della Scia, nei 15 giorni successi all’ultimazione dei lavori di finitura dell’opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificato, ma dovrà presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è localizzato l’intervento. È un cambio di procedura dovuto alle modifiche introdotte con il Dlgs 222/2016 agli articoli sull’agibilità degli edifici del Dpr 380/2001, il testo unico per l’edilizia.
La documentazione da allegare alla segnalazione certificata si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta del certificato. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l’altro, attestare che l’edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerato agibile; deve essere anche attestata la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibilità e di barriere architettoniche.
Con le regole precedenti occorreva allegare la richiesta di accatastamento dell’edificio; con le nuove devono essere indicati gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
Le Regioni e i Comuni dovranno stabilire i criteri per effettuare i controlli per veri- ficare che le dichiarazioni riportate nella documentazione allegata alla segnalazione riflettano effettivamente i lavori realizzati.
L’agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzioni, per gli edifici demoliti e ricostruiti totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l’altezza. La segnalazione certificata interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere inciso sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
Non cambiano neanche, sia pure con qualche specificazione, le altre tipologie di edifici che possono essere interessate alla segnalazione certificata relativa all’agibilità. Si tratta di singoli edifici o di loro parti, funzionalmente autonomi, nei casi in cui siano realizzate e collaudate fognature, reti di distribuzione delle acque o altre opere di urbanizzazione primaria sull’intero complesso edilizio e siano state completate e collaudate o certificate le sue parti strutturali e gli impianti relativi alle parti comuni. Possono essere interessate anche singole unità immobiliari, completate e collaudate nelle loro parti strutturali e le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’edificio.
Sanzioni confermate
La mancata segnalazione, nei casi in cui essa è obbligatoria, espone a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro (sono le stesse cifre previste in precedenza in caso di mancata della richiesta del certificato di agibilità).