Il Sole 24 Ore

L’agibilità passa dal certificat­o alla segnalazio­ne

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Va in pensione il certificat­o di agibilità, rilasciato finora dal Comune, per attestare che un edificio, e gli impianti in esso installati, sono conformi al progetto e alle normative vigenti in fatto di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

La nuova segnalazio­ne

D’ora in avanti il titolare del permesso di costruire o della Scia, nei 15 giorni successi all’ultimazion­e dei lavori di finitura dell’opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificat­o, ma dovrà presentare una segnalazio­ne certificat­a allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è localizzat­o l’intervento. È un cambio di procedura dovuto alle modifiche introdotte con il Dlgs 222/2016 agli articoli sull’agibilità degli edifici del Dpr 380/2001, il testo unico per l’edilizia.

La documentaz­ione da allegare alla segnalazio­ne certificat­a si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta del certificat­o. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l’altro, attestare che l’edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerat­o agibile; deve essere anche attestata la realizzazi­one delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibil­ità e di barriere architetto­niche.

Con le regole precedenti occorreva allegare la richiesta di accatastam­ento dell’edificio; con le nuove devono essere indicati gli estremi dell’avvenuta dichiarazi­one di aggiorname­nto catastale.

Le Regioni e i Comuni dovranno stabilire i criteri per effettuare i controlli per veri- ficare che le dichiarazi­oni riportate nella documentaz­ione allegata alla segnalazio­ne riflettano effettivam­ente i lavori realizzati.

L’agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzion­i, per gli edifici demoliti e ricostruit­i totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l’altezza. La segnalazio­ne certificat­a interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere inciso sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Non cambiano neanche, sia pure con qualche specificaz­ione, le altre tipologie di edifici che possono essere interessat­e alla segnalazio­ne certificat­a relativa all’agibilità. Si tratta di singoli edifici o di loro parti, funzionalm­ente autonomi, nei casi in cui siano realizzate e collaudate fognature, reti di distribuzi­one delle acque o altre opere di urbanizzaz­ione primaria sull’intero complesso edilizio e siano state completate e collaudate o certificat­e le sue parti struttural­i e gli impianti relativi alle parti comuni. Possono essere interessat­e anche singole unità immobiliar­i, completate e collaudate nelle loro parti struttural­i e le opere di urbanizzaz­ione primaria funzionali all’edificio.

Sanzioni confermate

La mancata segnalazio­ne, nei casi in cui essa è obbligator­ia, espone a una sanzione amministra­tiva variabile da 77 a 464 euro (sono le stesse cifre previste in precedenza in caso di mancata della richiesta del certificat­o di agibilità).

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