Giorgio Confente
plicherà: – l’aliquota del 10% sulla somministrazione di alimenti e bevande ( comprese capsule e cialde di caffè come indicato nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 103 del 17 novembre 2016); – l’aliquota del 22% sulla somministrazione di beni non alimentari. In secondo luogo, si precisa che le operazioni di somministrazione effettuate nei confronti di consumatori finali non sono soggette a fatturazione secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1 n. 2) del Dpr n. 633/ 1972 né all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso Dpr. Gli incassi, al netto dell’Iva, devono essere annotati nel libro giornale ( salvo il caso in cui si rientri tra i soggetti in contabilità semplificata, i quali sono tenuti a conservare un apposito registro degli incassi e pagamenti invece del libro giornale). Il gestore dovrà rilevare i corrispettivi incassati e annotarli sul registro Iva dei corrispettivi, dopo averli scorporati dell’Iva. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo, ai sensi dell’articolo 24 del Dpr 633/ 1972. Ai fini Iva, poiché l’attività di somministrazione per il tramite di distributori automatici sembra configurarsi come una fattispecie assimilata alle prestazioni di servizi, la liquidazione trimestrale può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro. Lo stesso limite opera nella scelta o meno della contabilità semplificata. Nel caso in cui non venga superato, si dovrà procedere con la dichiarazione del reddito nel quadro RG del Modello Unico. Infine, non ci sono altri adempimenti particolari, salvo l’obbligo, dal 1° aprile 2017, di comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici.
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