Cessioni al minuto
Entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, i produttori agricoli che l’anno precedente hanno optato per l’applicazione del regime normale Iva, possono effettuare un’unica registrazione cumulativa per le cessioni di beni verso i privati consumatori nel registro dei corrispettivi. Entro il 15 gennaio (prorogato al 16) devono, quindi, essere annotate le operazioni effettuate nel mese di dicembre 2016. Si ricorda che si definisce “diretta” la vendita, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo. Inoltre, gli agricoltori possono anche vendere prodotti acquistati da terzi, fermo restando il vincolo della prevalenza di prodotti propri. Se l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di questi prodotti nell’anno solare precedente è inferiore a 160.000 euro (o a 4 milioni di euro per le società), allora non occorre rispettare le regole sul commercio; se, invece, il valore di vendita dei beni acquistati da terzi superi i limiti indicati, allora si rendono applicabili le disposizioni del Dlgs 114/1998 sull’esercizio delle attività commerciali.
Riferimenti normativi
Dpr 435/01; Articolo 34, Dpr 633/72; Articolo 4, Dlgs 228/01; Articolo 6, Dpr 696/96; Articolo 30 bis Dl 69/2013; Articolo 2135, 3° comma, Codice civile