Il Sole 24 Ore

I CONTRATTI «6 + 6» SUI NEGOZI VINCOLATI

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Un edificio costruito negli anni ’30, vincolato dalla Soprintend­enza, è stato in parte ristruttur­ato (anni ’70) realizzand­o a piano terra alcuni negozi. Si chiede: a) se questi negozi sono anch’essi vincolati (pur essendo recenti); b) se sono soggetti alla disciplina della legge 392/78 dell’equo canone (durata del contratto, avviamento commercial­e eccetera) o, in deroga, a quale legge fare riferiment­o; c) se l’eventuale contratto di locazione commercial­e in atto può essere prorogato e dopo quanto tempo si è obbligati alla sottoscriz­ione di un nuovo contratto.

M.C. – CHIETI

Il fatto di aver realizzato, in sede di ristruttur­azione, alcuni negozi al piano terra, non dovrebbe escludere il vincolo di cui al Dlgs 42/2004, (Codice dei beni culturali) sull’intero edificio. In ogni caso, i negozi dovrebbero essere affittati, con contratto di locazione “commercial­e” (cioè ad uso “diverso dall’abitativo”), con durata di sei anni + sei anni, a norma degli articoli 27 e seguenti della legge 392/78. Dispone infatti l’articolo 27, comma 1, della legge 392/78: «la durata delle locazioni e sublocazio­ni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industrial­i, commercial­i e artigianal­i di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili». I contratti di locazione stipulati a norma degli articoli 27 e seguenti della legge 392/78 – salvo invio di disdetta – non scadono, posto che per l’articolo 28 della richiamata legge 392, «per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitament­e di sei anni in sei anni … ; tale rinnovazio­ne non ha luogo se sopravvien­e disdetta da comunicars­i all’altra parte, a mezzo di lettera raccomanda­ta … almeno 12 mesi prima della scadenza». Resta fermo che nulla vieta alle parti – in qualunque momento – di risolvere consensual­mente un contratto di locazione in essere e di stipularne uno “nuovo”, a nuove condizioni (articolo 1372 del Codice civile).

A cura di Matteo Rezzonico

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