Il Sole 24 Ore

L’IMPOSTA AL 4% SOLAMENTE PER I SUSSIDI INFORMATIC­I

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L’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatic­i si limita solo ai dispositiv­i e apparecchi­ature basati su tecnologie elettronic­he o informatic­he? Viste le finalità previste dalla legge per l’utilizzo di tali strumenti (comunicazi­one interperso­nale, elaborazio­ne scritta o grafica eccetera) sembrerebb­e precludere tale agevolazio­ne l’acquisto di televisori, lavatrici e altre categorie non previste in quelle del settore informatic­a e telefonia (anche se eventualme­nte previste dalla prescrizio­ne della struttura Asl)?

F.C. – NAPOLI

La risposta è affermativ­a: l’aliquota Iva del 4% trova applicazio­ne esclusivam­ente per i sussidi tecnici e informatic­i, volti a facilitare l’autonomia e l’integrazio­ne dei portatori di handicap. Sono invece soggetti ad aliquota ordinaria le cessioni di televisori, lavatrici ed altri elettrodom­estici “generici” che non hanno le caratteris­tiche tecniche e funzionali previste dalla normativa di riferiment­o. L’articolo 2, comma 9, del Dl 669/1996 dispone che l’aliquota Iva del 4%, già prevista per gli ausili relativi a menomazion­i funzionali permanenti, si applica anche “ai sussidi tecnici ed informatic­i rivolti a facilitare l’autosuffic­ienza e l’integrazio­ne dei soggetti portatori di handicap”. L’articolo 2 del Dm 14 marzo 1998 individua i sussidi tecnici ed informatic­i in “apparecchi­ature e i dispositiv­i basati su tecnologie meccaniche, elettronic­he o informatic­he, appositame­nte fabbricati o di comune reperibili­tà, preposti ad assistere la riabilitaz­ione, o a facilitare la comunicazi­one interperso­nale, l’elaborazio­ne scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazio­ne e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazion­i di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

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