L’IMPOSTA AL 4% SOLAMENTE PER I SUSSIDI INFORMATICI
L’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici si limita solo ai dispositivi e apparecchiature basati su tecnologie elettroniche o informatiche? Viste le finalità previste dalla legge per l’utilizzo di tali strumenti (comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica eccetera) sembrerebbe precludere tale agevolazione l’acquisto di televisori, lavatrici e altre categorie non previste in quelle del settore informatica e telefonia (anche se eventualmente previste dalla prescrizione della struttura Asl)?
F.C. – NAPOLI
La risposta è affermativa: l’aliquota Iva del 4% trova applicazione esclusivamente per i sussidi tecnici e informatici, volti a facilitare l’autonomia e l’integrazione dei portatori di handicap. Sono invece soggetti ad aliquota ordinaria le cessioni di televisori, lavatrici ed altri elettrodomestici “generici” che non hanno le caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla normativa di riferimento. L’articolo 2, comma 9, del Dl 669/1996 dispone che l’aliquota Iva del 4%, già prevista per gli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche “ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”. L’articolo 2 del Dm 14 marzo 1998 individua i sussidi tecnici ed informatici in “apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.