SUCCESSIONE: DEDUCIBILI I DEBITI TRIBUTARI SALDATI
Devo presentare la dichiarazione di successione per il decesso di mio padre, libero professionista, risalente allo scorso agosto. Volevo sapere se le imposte che dovrò pagare per suo conto (in ordine di scadenza: Iva terzo trimestre, saldo Irpef 2015, Imu/Tasi secondo semestre e Irpef 2016) sono detraibili dalla dichiarazione di successione, potendo rappresentare debiti ereditati nei confronti dello Stato. Se così fosse, essendo l’ultima imposta pagabile a giugno 2017, conviene aspettare tale data per presentare la dichiarazione e poter detrarre questo debito o, nel frattempo, è possibile presentare una prima dichiarazione rimandando il pagamento dell’imposta di successione in un momento successivo all’integrazione della dichiarazione?
F.V. – ROMA
Per gli adempimenti dichiarativi ed impositivi relativi al periodo d’imposta 2016 (Unico 2017) riguardanti un soggetto deceduto, occorre osservare la seguente tempistica. Se la data del decesso si colloca nel periodo dall’1 gennaio 2016 al 31 maggio 2017, per la presentazione della dichiarazione in via telematica va rispettato il termine ordinario del 30 settembre 2017; pa- rimenti, restano ordinari i termini di versamento delle imposte da parte degli eredi, in caso di decesso avvenuto nel 2016 o entro il 16 febbraio 2017. Si ritiene quindi che l’erede se ed in quanto conosca l’esatto importo da pagare a titolo di tributi erariali, potrà eseguire il versamento entro la scadenza utile per la denuncia di successione, ove inserire le predette passività, senza alcuna esigenza di ricorrere ad adempimenti integrativi. Vale la pena di ricordare che, in base al comma 5 articolo 21 Dlgs 346/1990, i debiti tributari sono deducibili nella determinazione del tributo successorio se il loro presupposto si è verificato in data anteriore all’apertura della successione, oppure sono accertati in data posteriore.