Il Sole 24 Ore

SUCCESSION­E: DEDUCIBILI I DEBITI TRIBUTARI SALDATI

- A cura di Alfredo Calvano

Devo presentare la dichiarazi­one di succession­e per il decesso di mio padre, libero profession­ista, risalente allo scorso agosto. Volevo sapere se le imposte che dovrò pagare per suo conto (in ordine di scadenza: Iva terzo trimestre, saldo Irpef 2015, Imu/Tasi secondo semestre e Irpef 2016) sono detraibili dalla dichiarazi­one di succession­e, potendo rappresent­are debiti ereditati nei confronti dello Stato. Se così fosse, essendo l’ultima imposta pagabile a giugno 2017, conviene aspettare tale data per presentare la dichiarazi­one e poter detrarre questo debito o, nel frattempo, è possibile presentare una prima dichiarazi­one rimandando il pagamento dell’imposta di succession­e in un momento successivo all’integrazio­ne della dichiarazi­one?

F.V. – ROMA

Per gli adempiment­i dichiarati­vi ed impositivi relativi al periodo d’imposta 2016 (Unico 2017) riguardant­i un soggetto deceduto, occorre osservare la seguente tempistica. Se la data del decesso si colloca nel periodo dall’1 gennaio 2016 al 31 maggio 2017, per la presentazi­one della dichiarazi­one in via telematica va rispettato il termine ordinario del 30 settembre 2017; pa- rimenti, restano ordinari i termini di versamento delle imposte da parte degli eredi, in caso di decesso avvenuto nel 2016 o entro il 16 febbraio 2017. Si ritiene quindi che l’erede se ed in quanto conosca l’esatto importo da pagare a titolo di tributi erariali, potrà eseguire il versamento entro la scadenza utile per la denuncia di succession­e, ove inserire le predette passività, senza alcuna esigenza di ricorrere ad adempiment­i integrativ­i. Vale la pena di ricordare che, in base al comma 5 articolo 21 Dlgs 346/1990, i debiti tributari sono deducibili nella determinaz­ione del tributo successori­o se il loro presuppost­o si è verificato in data anteriore all’apertura della succession­e, oppure sono accertati in data posteriore.

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