DETTAGLIATE LE NORME SUL SILENZIO ASSENSO
Il 29 marzo 2016 presentai ricorso al Prefetto di Milano contro verbale della polizia municipale, notificatomi il 10 febbraio 2016, per presunta violazione di un divieto di sosta, accertata il 19 gennaio 2016 e commessa il 19 novembre 2015. Il mio ricorso fu ricevuto dalla prefettura il 30 marzo 2016. Il 14 novembre 2016 ho ricevuta dal Prefetto ordinanza ingiunzione di pagare la sanzione per l’infrazione accertata nella maggior misura di legge. L’ordinanza ingiunzione risulta emessa il 22 luglio 2016, cioè entro i 6 mesi dal mio ricorso, ma io l’ho ricevuta per raccomandata postale dopo 7 mesi e mezzo. Posso invocare il silenzio assenso secondo la legge 241 del 1990?
G.D. – MILANO
Per le violazioni al Codice della strada, il silenzio assenso è regolato dall’articolo 204, comma 1–bis, del Dlgs n. 285 del 1992, e non dalle disposizioni richiamate dal lettore. In particolare, la decisione adottata nei termini perentori scanditi dal ricordato articolo 204 (che, anche a dire del lettore, sono stati osservati) doveva essere notificata al contravventore entro i successivi centocinquanta giorni: termine che, nel caso del lettore, è stato rispettato, poiché tra il 22 luglio (decisione) e il 14 novembre (notificazione) sono decorsi appena 115 giorni.