Il Sole 24 Ore

DETTAGLIAT­E LE NORME SUL SILENZIO ASSENSO

- A cura di Ezio Maria Pisapia

Il 29 marzo 2016 presentai ricorso al Prefetto di Milano contro verbale della polizia municipale, notificato­mi il 10 febbraio 2016, per presunta violazione di un divieto di sosta, accertata il 19 gennaio 2016 e commessa il 19 novembre 2015. Il mio ricorso fu ricevuto dalla prefettura il 30 marzo 2016. Il 14 novembre 2016 ho ricevuta dal Prefetto ordinanza ingiunzion­e di pagare la sanzione per l’infrazione accertata nella maggior misura di legge. L’ordinanza ingiunzion­e risulta emessa il 22 luglio 2016, cioè entro i 6 mesi dal mio ricorso, ma io l’ho ricevuta per raccomanda­ta postale dopo 7 mesi e mezzo. Posso invocare il silenzio assenso secondo la legge 241 del 1990?

G.D. – MILANO

Per le violazioni al Codice della strada, il silenzio assenso è regolato dall’articolo 204, comma 1–bis, del Dlgs n. 285 del 1992, e non dalle disposizio­ni richiamate dal lettore. In particolar­e, la decisione adottata nei termini perentori scanditi dal ricordato articolo 204 (che, anche a dire del lettore, sono stati osservati) doveva essere notificata al contravven­tore entro i successivi centocinqu­anta giorni: termine che, nel caso del lettore, è stato rispettato, poiché tra il 22 luglio (decisione) e il 14 novembre (notificazi­one) sono decorsi appena 115 giorni.

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