Mediazione dopo il ritorno sul ruolo
pLa mediazione può essere disposta dal giudice anche dopo aver rimesso la causa sul ruolo , in quanto la fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni non esaurisce una volta per tutte il potere di avviare le parti in mediazione. L’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28/2010 non autorizza una simile lettura restrittiva. Sono le conclusioni cui giunge la Corte di appello di Firenze (II sezione civile, presidente ed estensore Barbarisi) con la sentenza del 17 novembre 2016 chiamata a risolvere una complessa lite in materia di trasporto merci per conto terzi relativa al pagamento di conguagli tariffari. Nel giudizio di primo grado il tribunale di Firenze - sezione distaccata di Empoli - dopo aver pronunciato una sentenza parziale, con la sentenza definitiva dichiarava l’improcedibilità della domanda attorea in quanto non era stato dato seguito all’ordinanza che aveva disposto la mediazione.
In sede di gravame, l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza di prime cure in quanto il giudice non avrebbe dovuto disporre la mediazione sia perché aveva rimesso la causa sul ruolo per l’espletamento di una Ctu contabile e sia perché un tentativo di conciliazione era stato avviato ma era fallito da parte del consulente. La Corte perviene così al rigetto dell’appello confermando la declaratoria di improcedibilità del tribunale rilevando come il tribunale abbia correttamente operato. E infatti, secondo i giudici di appello ben poteva essere ordinata la me- diazione posto che la causa era stata messa nuovamente sul ruolo per l’espletamento di una Ctu «sicché il giudizio era suscettibile, al termine dell’accertamento tecnico, di essere riesaminato anche sotto il profilo mediatorio». La fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni non esaurisce il potere del giudice di avviare le parti alla mediazione in quanto la rimessione della causa sul ruolo «equivale a tutti gli effetti a una riapertura dell’istruzione» (Cassazione civile, sezione II, 24 febbraio 2012, n. 2895) con tutto quello che tale decisione comporta per le parti. Peraltro, a nulla può valere che il Ctu non fosse riuscito nell’intento conciliativo rendendo la mediazione delegata inutile, «posto non solo la circostanza che il consulente vi è obbligato ex lege, ma anche perché tale tentativo fallito non sostituisce quello esperibile dall'organismo demandato dal giudice». La parte attrice in primo grado avrebbe potuto chiedere la revoca dell’ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione, ma tale istanza avrebbe dovuto essere comunque presentata nel termine dei 15 giorni fissati per l’avvio della mediazione. Resta fermo che in assenza di una revoca dell’ordinanza la mediazione avrebbe dovuto essere esperita e tale mancanza ha condotto alla sentenza di improcedibilità che viene confermata anche in appello .
LO STRUMENTO La parte attrice in primo grado avrebbe potuto chiedere la revoca dell’ordinanza che aveva disposto la mediazione