Il Sole 24 Ore

Al via i nuovi bilanci: ok alle «istruzioni»

Eliminata dal conto economico la sezione straordina­ria - Ammortamen­to non oltre 20 anni

- Franco Roscini Vitali

L ’Org anismo italiano di contabilit­à (Oic) ha diffuso ieri i principi contabili aggiornati nella versione definitiva: le novità e integrazio­ni, che si applicano già dai bilanci 2016, rispetto alle bozze, tengono conto delle osservazio­ni raccolte nella consultazi­one.

L’Oic, nel rivedere i singoli principi contabili, ha anche provveduto alla declinazio­ne pratica, con riferiment­o ad alcune fattispeci­e significat­ive, dei principi generali della rilevanza e della sostanza economica, introdotti nel Codice civile dal decreto legislativ­o 139/2015: la successiva revisione dell’Oic 11, relativo ai postulati del bilancio, sarà l’occasione per inquadrare a livello più generale questi due principi (si veda anche la scheda).

Di seguito sono illustrate le principali novità contenute nei nuovi documenti.

Oic 12 Schemi di bilancio e informativ­a

L’articolo 2427, numero 13 del Codice civile richiede l’indicazion­e, nella nota integrativ­a, dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezional­i.

Il legislator­e intende così dare evidenza nella nota integrativ­a di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezional­e: questa impostazio­ne è coerente con l’eliminazio­ne dal conto economico della sezione straordina­ria.

L’obiettivo dell’informativ­a è consentire all’utilizzato­re del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezional­ità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

In questo modo l’utilizzato­re del bilancio può depurare il conto economico dagli elementi che, avendo carattere di eccezional­ità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e, pertanto, difficilme­nte potranno ripetersi negli anni successivi.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteris­tiche dell’informazio­ne richiesta sono: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizz­ate, ristruttur­azioni aziendali e operazioni straordina­rie (cessioni, conferimen­ti di aziende o di rami d’azienda, eccetera).

Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti

Con riferiment­o all’attualizza­zione, un finanziame­nto a una società controllat­a infruttife­ro, oppure a tasso di interesse significat­ivamente inferiore a quello di mercato, costituisc­e un investimen­to aggiuntivo nella stessa che incrementa il valore della partecipaz­ione per la differenza tra le disponibil­ità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (non si iscrive tra gli oneri finanziari del conto economico); per la società controllat­a si tratta di un beneficio rilevato con un incremento del patrimonio netto per lo stesso ammonta- re (e non tra i proventi finanziari del conto economico così, applicando il principio della sostanza, si evita la rilevazion­e di un provento tra parti correlate).

La motivazion­e del finanziame­nto, relativa al rafforzame­nto patrimonia­le della società controllat­a, emerge, per esempio, da verbali del Consiglio di amministra­zione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziari­a dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto eccetera: la contabiliz­zazione illustrata avviene in applicazio­ne del principio della sostanza dell’operazione o del contratto.

In base al medesimo criterio, un finanziame­nto erogato da una società ai dipendenti a condizioni agevolate, può essere riconducib­ile a una forma di retribuzio­ne aggiuntiva, rilevata quale costo del personale (per la differenza di cui sopra).

Nella nota integrativ­a sono indicate le ragioni che hanno condotto ad attribuire, alla differenza tra disponibil­ità liquide erogate e valore dei flussi finanziari futuri, una natura diversa da quella finanziari­a.

Oic 24 Immobilizz­azioni immaterial­i

L’ammortamen­to dell’avviamento è effettuato secondo la vita utile, che è stimata in sede di rilevazion­e iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi. Quando in base alla stima è determinat­a una vita utile superiore a dieci anni, occorrono fatti e circostanz­e oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la vita utile non può superare i 20 anni (limite che riguarda anche i marchi). Nei casi eccezional­i in cui non è possibile stimarne attendibil­mente la vita utile, l’avviamento è ammortizza­to in un periodo non superiore a dieci anni.

Oic 32 Strumenti finanziari derivati

La versione finale del principio contabile contiene numerose modifiche e integrazio­ni intese a renderne più facile lettura e applicazio­ne.

Sono stati i ncrementat­i gli esempi illustrati­vi nei quali è inserito il collegamen­to allo specifico paragrafo: è riportato anche un «Esempio di documentaz­ione per una relazione di copertura del rischio cambio sulla base delle previsioni di budget», mentre in un altro esempio è precisato che la società, una volta calcolato il fair value in via autonoma, può corroborar­e il proprio calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla contropart­e del derivato (per esempio, Istituto di credito).

Il paragrafo relativo alla «Contabiliz­zazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici» è stato strutturat­o in modo da renderlo autonomo: pertanto, le società che possono usufruire di queste semplifica­zioni possono leggere poche pagine senza essere costrette ad effettuare rimandi alle restanti parte del principio.

Il capitolo relativo alle «Motivazion­i alle base delle decisioni assunte» è stato integrato per illustrare le ragioni delle scelte delle regole contabili.

Infine, il principio contabile Oic 3, relativo all’informazio­ne sugli strumenti finanziari, è abrogato e l’informativ­a ivi prevista è stata ricollocat­a nei principi Oic 15, Oic 20 e Oic 21.

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