Dalla laurea al tirocinio di 12 mesi
I requisiti r ichiesti da Consob in vista della Mifid2
A distanza di un anno esatto dalla pubblicazione degli orientamenti dell’Esma che mirano a individuare le caratteristiche professionali indispensabili per erogare il servizio di consulenza finanziaria in vista della Mifid2, la Consob ha posto ieri in consultazione un documento per decidere come recepirli a livello nazionale.
In particolare il documento si sofferma sui requisiti di conoscenza e competenza, sul tipo di formazione e aggiornamento che deve avere il personale che presta consulenza finanziaria ai clienti per conto di un intermediario. Vengono quindi definite le idonee qualifiche e le adeguate esperienze che le diverse categorie di soggetti devono avere, tenendo in considerazione la distinzione tra il personale che fornisce informazioni generiche ai clienti e il personale che eroga la consulenza con specifiche raccomandazione di strumenti finanziari. A tal riguardo la Consob ha deciso di seguire la strada di individuare per le diverse qualifiche le necessarie tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio, eventualmente integrati dal superamento di uno specifico esame di valutazione.
Le varie ipotesi di “qualificazione” individuate dalla Consob ruotano attorno al conseguimento di un diploma di laurea specialistico, al superamento dell’esame di iscrizione all’Albo, a percorsi di formazioni muniti di un sistema di accre- ditamento riconosciuto a livello europeo come quello dell’Efpa, al periodo di tirocinio che la Consob individua in 12 mesi.
Lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore della Mifid2 a inizio 2018, ha dato più respiro alla Consob,oltre che agli stessi intermediari che adesso potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 20 gennaio. Il documento sarà senz’altro oggetto di analisi del mondo bancario, per valutare l’impatto che avrà nel processo avviato per trasformare il personale addetto allo sportello in consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.