Il Sole 24 Ore

Crediti e debiti vanno attualizza­ti

Il criterio del costo ammortizza­to irrilevant­e nei rapporti fino a 12 mesi

- Emanuele Reich Franco Vernassa

L’Oic ha aggiornato i principi contabili 15 (crediti) e 19 (debiti) per tenere conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 e per migliorarn­e il coordiname­nto con gli altri principi contabili, in primis con l’Oic 12, relativo a composizio­ne e schemi del bilancio d’esercizio. Le imprese hanno quindi lo strumento per gestire i cambiament­i sui crediti e sui debiti nel bilancio 2016 (se solare), con un sospiro di sollievo per quanto riguarda la complessa gestione del costo ammortizza­to, che in base al principio generale della rilevanza potrà non essere applicato per i crediti e i debiti commercial­i a breve termine (inferiori a 12 mesi). Di seguito commentiam­o il principio sui crediti, le consideraz­ioni valgono anche per quello sui debiti.

Il principio contabile 15 sui crediti include molte delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015: la modifica dello stato patrimonia­le con la specifica inclusione dei «crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllan­ti» (consociate), il costo ammortizza­to e la connessa attualizza­zione, con le specifiche disposizio­ni di prima applicazio­ne, la prevalenza della sostanza sulla forma, la distinzion­e tra bilanci ordinari, abbreviati e delle micro imprese. Vediamo le principali novità per le imprese con bilancio ordinario.

Costo ammortizza­to

L’articolo 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile prevede che «i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizza­to, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibil­e realizzo». Per recepire l’introduzio­ne del costo ammortizza­to, l’Oic 15 e l’Oic 19 riportano le definizion­i dei principi contabili internazio­nali Ias/Ifrs. Inoltre, per tenere conto del “fattore temporale” nella valutazion­e del costo ammortizza­to, l’Oic ha dettato specifiche regole, con esempi, per l’attualizza­zione dei crediti, precisando che occorre utilizzare il tasso di mercato nella rilevazion­e iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti “significat­ivamente” dal tasso di interesse di mercato, e sempre che gli effetti dell’attualizza­zione siano rilevanti, in base al principio generale contenuto nell’articolo 2423 del Codice civile. Quindi il costo ammortizza­to e la connessa attualizza­zione possono non essere applicati ai crediti con scadenza inferiore a 12 mesi o, se superiori a 12 mesi, quando i costi di transazion­e, le commission­i pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Le stesse possibilit­à sono previste anche per i debiti. L’applicazio­ne del costo ammortizza­to e della connessa attualizza­zione riduce l’importo di ricavi e costi, come illustrato negli esempi citati dal principio contabile.

Rispetto al precedente Oic 15 sono state eliminate le disposizio­ni sullo scorporo degli interessi impliciti sui crediti commercial­i con scadenza oltre i 12 mesi non fruttiferi di interessi o con interessi irragionev­olmente bassi, in quanto di fatto già comprese nella nuova metodologi­a di calcolo del costo ammortizza­to e della connessa attualizza­zione. Inoltre, l’Oic 15 distingue il processo di attualizza­zione dei crediti da quello di loro svalutazio­ne, che attiene alla previsione dei mancati flussi futuri di cassa in entrata. Ai fini pratici, le imprese dovranno dotarsi degli strumenti e della documentaz­ione necessaria per conteggiar­e il costo ammortizza­to e/o l’attualizza­zione: condizioni di vendita e di acquisto, tassi di mercato rilevati al momenti iniziale eccetera. Le stesse imprese dovranno anche continuare a gestire la fatturazio­ne ai fini Iva, gli estratti conto con clienti e fornitori ed eventuali conteggi provvigion­ali con il valore nominale del credito o del debito.

Prevale la sostanza sulla forma

Interessan­ti, ma di complessa gestione amministra­tiva, le indicazion­i dell’Oic 15 sui crediti finanziari nei casi in cui la differenza tra le disponibil­ità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri non sia rilevata tra i proventi e gli oneri finanziari in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Due sono le fattispeci­e tipiche, caratteriz­zate dal fatto che vi sia un tasso di interesse significat­ivamente diverso da quello di mercato, e analiticam­ente commentate dal principio contabile: i finanziame­nti soci e i prestiti ai dipendenti. In questi casi, il finanziame­nto infruttife­ro a una società controllat­a genera un incremento del costo della partecipaz­ione per la controllan­te e un maggiore equity per la controllat­a, mentre il prestito a tasso agevolato a un dipendente evidenzia un maggiore costo del personale.

Prima applicazio­ne

Alcuni paragrafi del principio sono dedicati alle disposizio­ni di prima applicazio­ne del costo ammortizza­to e dell’attualizza­zione. In coerenza con quanto previsto dal Dlgs 139/2015 (articolo 12, comma 2), gli effetti derivanti dall’ap- plicazione del costo ammortizza­to possono essere rilevati «prospettic­amente», e quindi solo ai crediti e ai debiti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 (se solare). Nel caso in cui l’impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizza­to deve essere applicato retroattiv­amente a tutti i crediti e debiti iscritti in bilancio alla data di prima applicazio­ne.

Cancellazi­one dei crediti

L’Oic 15 semplifica le regole per la cancellazi­one dei crediti dal bilancio, poiché attribuisc­e rilevanza al solo trasferime­nto dei “rischi”, a differenza dei principi contabili Ias/Ifrs, che fanno riferiment­o al concetto generale di trasferime­nto dei rischi e dei benefici relativi all’attività finanziari­a. La semplifica­zione coinvolge anche le cessioni che comportano il trasferime­nto parziale dei rischi, per le quali si è scelto di non introdurre dei modelli contabili ad hoc.

Nota integrativ­a

Anche la nota integrativ­a è soggetta a cambiament­i. Innanzitut­to, sarà necessario illustrare le politiche contabili adottate, con riferiment­o particolar­e al principio generale sulla rilevanza (articolo 2423, Codice civile). Sarà poi necessario indicare la natura e l’effetto patrimonia­le, finanziari­o ed economico, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che prima erano contenuti nella relazione sulla gestione.

Ove rilevante, la nota integrativ­a indica anche il tasso di interesse effettivo e le scadenze, l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il relativo effetto sul conto economico, nonché l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti ed impegni.

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