Il rendiconto finanziario diventa obbligatorio
A pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio solare 2016 diventano ufficiali le regole contabili per la redazione dei bilanci. Ieri, sono stati infatti pubblicati, in versione definitiva, i principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016.
Ecco cosa è cambiato in merito agli schemi di bilancio.
In base delle disposizioni del nuovo articolo 2423 del Codice civile, modificato dal Dlgs 139/2015, l’Oic 12 prevede che tutti i prossimi bilanci “in forma estesa” saranno composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Quest’ultimo documento quindi non si limiterà più ad essere uno schema consigliato ma diviene obbligatorio e non sarà contenuto nella nota integrativa ma costituirà un prospetto a parte.
Sono previste eccezioni per le imprese di “minori dimensioni” e nello specifico per quelle che redigono i bilanci in forma abbreviata e per la nuova categoria delle cosiddette microimprese.
I bilanci in forma abbreviata, regolamentati dall’articolo 2435-bis del Codice civile, potranno essere redatti dalle società che, oltre a non aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, non hanno, nel primo esercizio o nei due successivi, superato due dei seguenti limiti: 1 totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 1 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Se sussistono questi requisiti la società sarà esonerata dalla redazione del rendiconto finan- ziario e si limiterà a redigere il bilancio nella versione “ante riforma”, presentando lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ovviamente attenendosi alle nuove regole previste per questo schema.
Rientrano invece nella categoria delle microimprese, in base all’articolo 2435-ter del Codice civile, le società che non abbiano superato, nel primo o nei due successivi esercizi, due dei seguenti limiti: 1 totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 1 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tali soggetti si potranno limi- tare a redigere il solo stato patrimoniale e il conto economico, essendo previsto l’esonero sia dalla redazione del rendiconto finanziario ma, soprattutto, della nota integrativa.
I bilanci con inizio il 1° gennaio 2016 delle società di capitali che non rientrano in questi limiti, dovranno, quindi, redigere il rendiconto finanziario previsto dal nuovo articolo 2425-ter del Codice civile introdotto dal Dlgs 139.
Il rendiconto è definito dal legislatore quale strumento volto a far emergere «…per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci».
Il nuovo Oic 10 delinea la struttura e i criteri di redazione del documento, il cui scopo è quello di permettere un’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa, e di rilevare in modo chiaro e immediato le variazioni delle risorse finanziarie da un esercizio all’altro nonché le relative cause.
Altra importante modifica riguardo il conto economico consegue all’eliminazione della sezione riservata ai componenti straordinari di reddito effettuata dal Dlgs 139/2015. L’articolo 2427, n. 13, Codice civile, prevede la necessità di indicazione in nota integrativa degli importi e della natura degli elementi di entità o incidenza eccezionali.
Sono molteplici le modifiche agli Oic che si sono rese necessarie per tenere conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/15. L’Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, recepisce le novità connesse all’eliminazione, dallo stato patrimoniale, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, ora non più capitalizzabili, e delle modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.
L’Oic 32 (Strumenti finanziari derivati) è stato rivisto al fine di dare le linee guida, ad esempio, per la valutazione al fair value di un derivato, per definire la modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario e le modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di fair value e dei flussi finanziari attesi.
I PROBLEMI Debutto complesso per chi è chiamato alla prima compilazione Escluse dal vincolo le imprese di minori dimensioni