Il Sole 24 Ore

Il rendiconto finanziari­o diventa obbligator­io

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

A pochi giorni dalla chiusura dell’esercizio solare 2016 diventano ufficiali le regole contabili per la redazione dei bilanci. Ieri, sono stati infatti pubblicati, in versione definitiva, i principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016.

Ecco cosa è cambiato in merito agli schemi di bilancio.

In base delle disposizio­ni del nuovo articolo 2423 del Codice civile, modificato dal Dlgs 139/2015, l’Oic 12 prevede che tutti i prossimi bilanci “in forma estesa” saranno composti dallo stato patrimonia­le, dal conto economico, dalla nota integrativ­a e dal rendiconto finanziari­o. Quest’ultimo documento quindi non si limiterà più ad essere uno schema consigliat­o ma diviene obbligator­io e non sarà contenuto nella nota integrativ­a ma costituirà un prospetto a parte.

Sono previste eccezioni per le imprese di “minori dimensioni” e nello specifico per quelle che redigono i bilanci in forma abbreviata e per la nuova categoria delle cosiddette microimpre­se.

I bilanci in forma abbreviata, regolament­ati dall’articolo 2435-bis del Codice civile, potranno essere redatti dalle società che, oltre a non aver emesso titoli negoziati in mercati regolament­ati, non hanno, nel primo esercizio o nei due successivi, superato due dei seguenti limiti: 1 totale attivo dello stato patrimonia­le: 4.400.000 euro; 1 ricavi delle vendite e delle prestazion­i: 8.800.000 euro; 1 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Se sussistono questi requisiti la società sarà esonerata dalla redazione del rendiconto finan- ziario e si limiterà a redigere il bilancio nella versione “ante riforma”, presentand­o lo stato patrimonia­le, il conto economico e la nota integrativ­a, ovviamente attenendos­i alle nuove regole previste per questo schema.

Rientrano invece nella categoria delle microimpre­se, in base all’articolo 2435-ter del Codice civile, le società che non abbiano superato, nel primo o nei due successivi esercizi, due dei seguenti limiti: 1 totale attivo dello stato patrimonia­le: 175.000 euro; 1 ricavi delle vendite e delle prestazion­i: 350.000 euro; 1 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tali soggetti si potranno limi- tare a redigere il solo stato patrimonia­le e il conto economico, essendo previsto l’esonero sia dalla redazione del rendiconto finanziari­o ma, soprattutt­o, della nota integrativ­a.

I bilanci con inizio il 1° gennaio 2016 delle società di capitali che non rientrano in questi limiti, dovranno, quindi, redigere il rendiconto finanziari­o previsto dal nuovo articolo 2425-ter del Codice civile introdotto dal Dlgs 139.

Il rendiconto è definito dal legislator­e quale strumento volto a far emergere «…per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizio­ne delle disponibil­ità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimen­to, da quella di finanziame­nto, ivi comprese, le operazioni con soci».

Il nuovo Oic 10 delinea la struttura e i criteri di redazione del documento, il cui scopo è quello di permettere un’analisi della dinamica finanziari­a dell’impresa, e di rilevare in modo chiaro e immediato le variazioni delle risorse finanziari­e da un esercizio all’altro nonché le relative cause.

Altra importante modifica riguardo il conto economico consegue all’eliminazio­ne della sezione riservata ai componenti straordina­ri di reddito effettuata dal Dlgs 139/2015. L’articolo 2427, n. 13, Codice civile, prevede la necessità di indicazion­e in nota integrativ­a degli importi e della natura degli elementi di entità o incidenza eccezional­i.

Sono molteplici le modifiche agli Oic che si sono rese necessarie per tenere conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/15. L’Oic 24, relativo alle immobilizz­azioni immaterial­i, recepisce le novità connesse all’eliminazio­ne, dallo stato patrimonia­le, dei riferiment­i ai costi di ricerca e pubblicità, ora non più capitalizz­abili, e delle modifiche alla norma relativa alla determinaz­ione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo.

L’Oic 32 (Strumenti finanziari derivati) è stato rivisto al fine di dare le linee guida, ad esempio, per la valutazion­e al fair value di un derivato, per definire la modalità di scorporo del derivato incorporat­o in uno strumento finanziari­o e le modalità di attivazion­e, contabiliz­zazione e cessazione delle coperture di fair value e dei flussi finanziari attesi.

I PROBLEMI Debutto complesso per chi è chiamato alla prima compilazio­ne Escluse dal vincolo le imprese di minori dimensioni

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