Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne con il vincolo delle rate

- Luigi Lovecchio

pIn caso di dilazioni pendenti al 24 ottobre scorso l’accesso alla definizion­e agevolata è condiziona­to al pagamento di tutte le rate scadute, non solo di quelle relative all’ultimo trimestre dell’anno. Questa è la tesi, non condivisib­ile, espressa ufficialme­nte da Equitalia (si veda Iil Sole 24 Ore del 18 dicembre).

La norma contenuta nell’articolo 6, decreto legge n. 193/2016, in realtà, prevede solo che, per tali situazioni, il debitore debba versare le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.

Il problema si pone per i soggetti che, pur in pendenza di rateazione, hanno saltato alcune rate pregresse. In proposito va ricor- dato che per le dilazioni concesse sino al 21 ottobre 2015 è ammessa una tolleranza di otto rate impagate, mentre a partire dai piani di rientro successivi la tolleranza si è ridotta a cinque rate. In questi casi, occorre fare i conti con la regola di imputazion­e dei versamenti di cui all’articolo 31, Dpr n. 602/1973. In forza di questa disposizio­ne i versamenti sono imputati prioritari­amente alle rate pre- gresse. Ebbene, secondo Equitalia questa regola varrebbe anche ai fini della rottamazio­ne. Ne consegue che i debitori con piani vigenti al 24 ottobre sarebbero costretti a pagare non solo le quote in scadenza nell’ultimo trimestre, ma anche quelle già scadute. L’unica apertura è rappresent­ata dalla conferma che il pagamento dell’importo dovuto può anche intervenir­e in ritardo, maggiorato degli interessi di mora, entro il 31 marzo 2017.

L’interpreta­zione non appare tuttavia condivisib­ile, poiché in questo caso la norma speciale di riferiment­o è quella dell’articolo 6 che deroga, con ogni evidenza, alla disciplina generale. Tanto più che le somme versate non so- no interament­e recuperabi­li, poiché il quantum corrispost­o a titolo di interessi di mora e sanzioni non si deduce dalla definizion­e agevolata.

Sta di fatto però che è difficile per i debitori contrastar­e la posizione di Equitalia, in consideraz­ione dell’interesse ad accedere alla sanatoria. L’unica strada dovrebbe essere quella di presentare comunque l’istanza nei termini e quindi impugnare il diniego di Equitalia. Se si tratta di entrate tributarie, il termine è di 60 giorni dalla notifica e la cognizione è delle Commission­i tributarie.

La norma di riferiment­o si occupa invece in modo specifico delle rate in scadenza a partire dal 1° gennaio 2017. È previsto che in tal caso opera la sospension­e dei pagamenti, limitatame­nte ai carichi inclusi nelle domande di definizion­e, fino a luglio 2017, scadenza della prima o unica rata della rottamazio­ne. Una volta versata questa, la dilazione pregressa si considera revocata ope legis. Se pertanto si ha intenzione di aderire alla sanatoria, converrà non pagare più nulla a partire da gennaio.

Resta il dubbio fondamenta­le, non ancora sciolto a livello di prassi, di cosa accade in caso di mancato versamento della rata di luglio della definizion­e agevolata. La risposta corretta dovrebbe essere che la definizion­e si considera revocata e che pertanto rimane in vita la rateazione originaria, rispetto alla quale il debitore non ri- sulta moroso, grazie alla sospension­e ope legis dei pagamenti.

Paradossal­mente, invece, i soggetti che hanno dilazioni scadute da tempo hanno molto da guadagnare con la definizion­e agevolata. In questo caso, infatti, nulla è dovuto per le rate pregresse, né tantomeno per quelle che sarebbero maturate nel 2017. In tale ipotesi, vi è anzi l’interesse ad anticipare per quanto possibile la trasmissio­ne della domanda per prevenire le azioni di recupero dell’agente della riscossion­e.

A stretto rigore, infine, non dovrebbero essere interessat­i al pagamento delle quote dell’ultimo trimestre neppure i debitori che si sono visti accordare la rateazione dopo il 24 ottobre. Anche in questa fattispeci­e, infatti, difetta un piano di rientro in essere alla suddetta data.

IL PROBLEMA Il limite è molto pesante: se non si è in regola possibile provare a presentare l’istanza e impugnare il diniego

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