Rottamazione con il vincolo delle rate
pIn caso di dilazioni pendenti al 24 ottobre scorso l’accesso alla definizione agevolata è condizionato al pagamento di tutte le rate scadute, non solo di quelle relative all’ultimo trimestre dell’anno. Questa è la tesi, non condivisibile, espressa ufficialmente da Equitalia (si veda Iil Sole 24 Ore del 18 dicembre).
La norma contenuta nell’articolo 6, decreto legge n. 193/2016, in realtà, prevede solo che, per tali situazioni, il debitore debba versare le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016.
Il problema si pone per i soggetti che, pur in pendenza di rateazione, hanno saltato alcune rate pregresse. In proposito va ricor- dato che per le dilazioni concesse sino al 21 ottobre 2015 è ammessa una tolleranza di otto rate impagate, mentre a partire dai piani di rientro successivi la tolleranza si è ridotta a cinque rate. In questi casi, occorre fare i conti con la regola di imputazione dei versamenti di cui all’articolo 31, Dpr n. 602/1973. In forza di questa disposizione i versamenti sono imputati prioritariamente alle rate pre- gresse. Ebbene, secondo Equitalia questa regola varrebbe anche ai fini della rottamazione. Ne consegue che i debitori con piani vigenti al 24 ottobre sarebbero costretti a pagare non solo le quote in scadenza nell’ultimo trimestre, ma anche quelle già scadute. L’unica apertura è rappresentata dalla conferma che il pagamento dell’importo dovuto può anche intervenire in ritardo, maggiorato degli interessi di mora, entro il 31 marzo 2017.
L’interpretazione non appare tuttavia condivisibile, poiché in questo caso la norma speciale di riferimento è quella dell’articolo 6 che deroga, con ogni evidenza, alla disciplina generale. Tanto più che le somme versate non so- no interamente recuperabili, poiché il quantum corrisposto a titolo di interessi di mora e sanzioni non si deduce dalla definizione agevolata.
Sta di fatto però che è difficile per i debitori contrastare la posizione di Equitalia, in considerazione dell’interesse ad accedere alla sanatoria. L’unica strada dovrebbe essere quella di presentare comunque l’istanza nei termini e quindi impugnare il diniego di Equitalia. Se si tratta di entrate tributarie, il termine è di 60 giorni dalla notifica e la cognizione è delle Commissioni tributarie.
La norma di riferimento si occupa invece in modo specifico delle rate in scadenza a partire dal 1° gennaio 2017. È previsto che in tal caso opera la sospensione dei pagamenti, limitatamente ai carichi inclusi nelle domande di definizione, fino a luglio 2017, scadenza della prima o unica rata della rottamazione. Una volta versata questa, la dilazione pregressa si considera revocata ope legis. Se pertanto si ha intenzione di aderire alla sanatoria, converrà non pagare più nulla a partire da gennaio.
Resta il dubbio fondamentale, non ancora sciolto a livello di prassi, di cosa accade in caso di mancato versamento della rata di luglio della definizione agevolata. La risposta corretta dovrebbe essere che la definizione si considera revocata e che pertanto rimane in vita la rateazione originaria, rispetto alla quale il debitore non ri- sulta moroso, grazie alla sospensione ope legis dei pagamenti.
Paradossalmente, invece, i soggetti che hanno dilazioni scadute da tempo hanno molto da guadagnare con la definizione agevolata. In questo caso, infatti, nulla è dovuto per le rate pregresse, né tantomeno per quelle che sarebbero maturate nel 2017. In tale ipotesi, vi è anzi l’interesse ad anticipare per quanto possibile la trasmissione della domanda per prevenire le azioni di recupero dell’agente della riscossione.
A stretto rigore, infine, non dovrebbero essere interessati al pagamento delle quote dell’ultimo trimestre neppure i debitori che si sono visti accordare la rateazione dopo il 24 ottobre. Anche in questa fattispecie, infatti, difetta un piano di rientro in essere alla suddetta data.
IL PROBLEMA Il limite è molto pesante: se non si è in regola possibile provare a presentare l’istanza e impugnare il diniego