Dichiarazione d’intento, il modello cambia dal 1° marzo
pGli esportatori abituali potranno utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento solo per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017. Coloro che, nel frattempo, effettuano gli invii con le vecchie modalità, compilando le caselle relative al periodo di validità, saranno obbligati alla (ri)presentazione, mentre restano “salvi” quelli che hanno richiesto ai propri fornitori di acquistare senza Iva in relazione a singole operazioni o indicando l’importo complessivo da esentare.
Sono queste le principali precisazioni contenute nella risoluzione n. 120/E di ieri e che lasciano parzialmente insoddisfatti gli operatori.
L’agenzia delle Entrate ha innanzitutto affermato che il nuovo modello può essere utilizzato solo per gli acquisti che gli esportatori abituali effettueranno a partire dal 1° marzo 2017, vietandone, nella sostanza, e ammesso che qualcuno ne avesse valutato la possibilità, l’utilizzo con effetto “anticipato”. Tale soluzione non era tuttavia ciò che gli esportatori abituali attendevano. Le aspettative, purtroppo vane, erano rivolte a un’interpretazione “morbida” da parte dell’amministrazione finanziaria che consentisse di mantenere valide le dichiarazioni d’intento emesse con il vecchio modello ed efficacia anche oltre febbraio 2017.
Secondo la risoluzione n. 120/E, infatti, nel caso in cui venga presentata una lettera d’intento con il vecchio modello nella quale siano stati compilati i campi 3 e 4, ossia indicato l’intervallo temporale di efficacia, questa non ha validità per le operazioni effettuate dal 1° marzo. Conseguentemente, per poter effettuare acquisti detassati da tale data dovrà essere (ri)presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
In ogni caso, per evitare periodi “scoperti”, si ritiene possibile redigere la lettera d’intento sul nuovo modello e procedere con l’invio telematico e la consegna della documentazione al fornitore prima dell’inizio di marzo, restando ferma la sua validità solo per le operazioni a partire da detto mese.
Peraltro, già in occasione della precedente modifica alla disciplina, operata dal Dlgs n. 175/2014, l’Agenzia si era espressa in senso favorevole a un simile comportamento.
L’unica agevolazione concessa riguarda le lettere d’intento redatte sul vecchio modello nelle quali la richiesta dell’applicazione del titolo di non i mponibilità riguarda una singola operazione (campo 1 del modello) o una pluralità di operazioni fino a concorrenza di un importo massimo (campo 2): in tali casi non va presentata una nuova dichiarazione d’intento su nuovo modello.
Nel documento di prassi viene inoltre precisato che a regime potrebbe verificarsi che un esportatore abituale intenda acquistare senza applicazione dell’imposta da un proprio fornitore per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento. In questi casi, si deve procedere alla produzione di una nuova lettera d’intento, indicandone l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti mediante l’utilizzo del plafond. Nella sostanza viene indirettamente confermato il possibile “proliferare” di di-
PROCEDURA TEMPORANEA Chi nel frattempo utilizza le vecchie modalità sarà obbligato alla ripresentazione della comunicazione
chiarazioni d’intento rivolte allo stesso soggetto. Tale situazione, oltre a generare una duplicazione degli adempimenti in capo all’esportatore abituale, avrà anche impatto in sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva, visto che i fornitori sono tenuti al riepilogo dei dati delle lettere d’intento ricevute.
Da non dimenticare, infine, che i fornitori saranno tenuti generalmente a prestare maggiore attenzione rispetto al passato all’emissione di fatture in regime di non imponibilità, visto che dovranno verificare l’importo complessivamente fatturato al fine di non superare l’ammontare indicato nelle dichiarazioni d'intento ricevute e di evitare, così, l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs n. 471/97 (dal 100 al 200 per cento).