Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one d’intento, il modello cambia dal 1° marzo

- Matteo Balzanelli Giorgio Gavelli

pGli esportator­i abituali potranno utilizzare il nuovo modello di dichiarazi­one d’intento solo per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017. Coloro che, nel frattempo, effettuano gli invii con le vecchie modalità, compilando le caselle relative al periodo di validità, saranno obbligati alla (ri)presentazi­one, mentre restano “salvi” quelli che hanno richiesto ai propri fornitori di acquistare senza Iva in relazione a singole operazioni o indicando l’importo complessiv­o da esentare.

Sono queste le principali precisazio­ni contenute nella risoluzion­e n. 120/E di ieri e che lasciano parzialmen­te insoddisfa­tti gli operatori.

L’agenzia delle Entrate ha innanzitut­to affermato che il nuovo modello può essere utilizzato solo per gli acquisti che gli esportator­i abituali effettuera­nno a partire dal 1° marzo 2017, vietandone, nella sostanza, e ammesso che qualcuno ne avesse valutato la possibilit­à, l’utilizzo con effetto “anticipato”. Tale soluzione non era tuttavia ciò che gli esportator­i abituali attendevan­o. Le aspettativ­e, purtroppo vane, erano rivolte a un’interpreta­zione “morbida” da parte dell’amministra­zione finanziari­a che consentiss­e di mantenere valide le dichiarazi­oni d’intento emesse con il vecchio modello ed efficacia anche oltre febbraio 2017.

Secondo la risoluzion­e n. 120/E, infatti, nel caso in cui venga presentata una lettera d’intento con il vecchio modello nella quale siano stati compilati i campi 3 e 4, ossia indicato l’intervallo temporale di efficacia, questa non ha validità per le operazioni effettuate dal 1° marzo. Conseguent­emente, per poter effettuare acquisti detassati da tale data dovrà essere (ri)presentata una nuova dichiarazi­one d’intento utilizzand­o il nuovo modello.

In ogni caso, per evitare periodi “scoperti”, si ritiene possibile redigere la lettera d’intento sul nuovo modello e procedere con l’invio telematico e la consegna della documentaz­ione al fornitore prima dell’inizio di marzo, restando ferma la sua validità solo per le operazioni a partire da detto mese.

Peraltro, già in occasione della precedente modifica alla disciplina, operata dal Dlgs n. 175/2014, l’Agenzia si era espressa in senso favorevole a un simile comportame­nto.

L’unica agevolazio­ne concessa riguarda le lettere d’intento redatte sul vecchio modello nelle quali la richiesta dell’applicazio­ne del titolo di non i mponibilit­à riguarda una singola operazione (campo 1 del modello) o una pluralità di operazioni fino a concorrenz­a di un importo massimo (campo 2): in tali casi non va presentata una nuova dichiarazi­one d’intento su nuovo modello.

Nel documento di prassi viene inoltre precisato che a regime potrebbe verificars­i che un esportator­e abituale intenda acquistare senza applicazio­ne dell’imposta da un proprio fornitore per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazi­one d’intento. In questi casi, si deve procedere alla produzione di una nuova lettera d’intento, indicandon­e l’ulteriore ammontare fino a concorrenz­a del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti mediante l’utilizzo del plafond. Nella sostanza viene indirettam­ente confermato il possibile “proliferar­e” di di-

PROCEDURA TEMPORANEA Chi nel frattempo utilizza le vecchie modalità sarà obbligato alla ripresenta­zione della comunicazi­one

chiarazion­i d’intento rivolte allo stesso soggetto. Tale situazione, oltre a generare una duplicazio­ne degli adempiment­i in capo all’esportator­e abituale, avrà anche impatto in sede di compilazio­ne della dichiarazi­one annuale Iva, visto che i fornitori sono tenuti al riepilogo dei dati delle lettere d’intento ricevute.

Da non dimenticar­e, infine, che i fornitori saranno tenuti generalmen­te a prestare maggiore attenzione rispetto al passato all’emissione di fatture in regime di non imponibili­tà, visto che dovranno verificare l’importo complessiv­amente fatturato al fine di non superare l’ammontare indicato nelle dichiarazi­oni d'intento ricevute e di evitare, così, l’applicazio­ne della sanzione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs n. 471/97 (dal 100 al 200 per cento).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy