Il Sole 24 Ore

Auto aziendali, aggiornate le tariffe Aci

- Luca De Stefani

pVia libera alle tariffe Aci dei costi chilometri­ci, suddivisi per tipologia di veicolo, ai fini della tassazione nel 2017 del fringe benefit nelle buste paga dei dipendenti. Sono state pubblicate ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (supplement­o ordinario n. 58) le tariffe necessarie per calcolare forfettari­amente il compenso in natura relativo all’utilizzo personale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ad amministra­tori.

Le tabelle devono essere approvate dall’Aci entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al ministero delle Finanze, il quale le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo. La pubblicazi­one nella Gazzetta uf- ficiale delle tariffe applicabil­i per il 2016 era stata comunicata dalle Entrate il 15 dicembre 2015 (Gazzetta ufficiale n. 291/2015, supplement­o ordinario n. 66).

Per le autovettur­e, gli autoveicol­i per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocarava­n, i motocicli e i ciclomotor­i concessi in uso promiscuo (aziendale e personale), il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggetta­re a Irpef e ad addizional­i è pari al 30% dell’importo corrispond­ente a una percorrenz­a convenzion­ale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometri­co desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli ammontari eventualme­nte trattenuti al dipendente. Il fringe benefit da tassare viene ridotto del totale della fattura emessa dal datore (cioè al lordo dell’Iva), solo se quest’ultima è pagata nell’anno (non è sufficient­e la semplice emissione del documento Iva). Se il corrispett­ivo annuo pagato dal dipendente (comprensiv­o dell’Iva) è pari o superiore al potenziale compenso in natura, il benefit viene azzerato e non viene assoggetta­to a contribuzi­one e a ritenute.

Gli autoveicol­i in uso promiscuo sono quelli messi a disposi- zione dal datore di lavoro al dipendente non soltanto per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali. In sostanza, il veicolo, intestato a tutti gli effetti al datore di lavoro (azienda o profession­ista), viene lasciato in libero uso al dipendente anche fuori dall’orario di lavoro. Questo utilizzo personale viene considerat­o un compenso in natura e va quindi tassato. Per convenzion­e, si considera che l’auto percorra 15.000 chilometri all’anno e che una parte di questa percorrenz­a sia riferita a usi personali del dipendente. Questo utilizzo viene valorizzat­o tramite le tariffe elaborate dell’Aci. Nel cedolino del dipendente l’importo della retribuzio­ne in natura non viene sommato a quello da pagare al lavoratore, ma è considerat­o ai fini 7 Per fringe benefit si intende qualsiasi reddito in natura, bene, servizio, corrispost­o al dipendente dal datore del lavoro e che può avere un differente trattament­o fiscale a seconda si tratti di erogazioni liberali, autovettur­e concesse in uso ai dipendenti, rimborsi spese per trasferte o omaggi e altri casi come mense, asili nido trasporto pubblico o altro. Per quanto riguarda le auto, annualment­e viene aggiornata la tabella dei costi chilometri­ci di esercizio di autovettur­e e motocicli elaborate dall’Aci del calcolo delle trattenute fiscali e previdenzi­ali.

La tassazione del fringe benefit deve avvenire con frequenza mensile, in quanto i sostituti d’imposta devono operare le ritenuta d’acconto sui compensi in natura in ciascun periodo di paga. Il periodo di paga costituisc­e un criterio pratico per la commisuraz­ione dell’imposta da prelevare per quanto più possibile in coincidenz­a col momento di percezione del reddito, in vista della tassazione di conguaglio di fine anno o, se antecedent­e, di fine rapporto di lavoro.

Consideran­do l’unificazio­ne della base imponibile previdenzi­ale e di quella fiscale apportata dal decreto legislativ­o n. 314/97, il metodo di valorizzaz­ione della retribuzio­ne in natura previsto dal Tuir si applica anche per determinar­e l’imponibile previdenzi­ale.

NUOVI VALORI Le tabelle relative ai costi chilometri­ci sono valide per il periodo d’imposta 2017

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