Meno costi senza Ds edile e mobilità
Con la legge di bilancio niente più ticket licenziamenti nel caso di cambio appalto
pDal 2017 cala il costo del lavoro per le imprese edili e per quelle rientranti, fino al 31 dicembre 2016, in orbita mobilità. L’uscita di scena, sancita della riforma Fornero, di due storici ammortizzatori sociali (la Ds speciale edile e l’indennità di mobilità) determinerà, infatti, la scomparsa dei relativi oneri contributivi.
I lavoratori saranno così tutelati da un’unica forma di sostegno al reddito (la Naspi) e le aziende interessate pagheranno meno contributi.
Più sensibile la riduzione per le imprese edili, che potranno contare su un abbattimento di 0,80 punti percentuali dei propri oneri previdenziali; inferiori, invece, i risparmi per le aziende destinatarie di mobilità, che vedranno una riduzione ordinaria dei costi pari allo 0,30 per cento. Per un operaio con retribuzione annua di 28.000 euro, le aziende edili risparmie- ranno 224 euro (28.000 euro x 0,80%); le imprese industriali con oltre 15 dipendenti avranno una riduzione dei costi ordinari pari a 84 euro (28.000 euro x 0,30%).
Le stesse, tuttavia, beneficeranno anche della scomparsa degli altri costi connessi al collocamento in mobilità dei lavoratori. Va, in- fatti, ricordato che l’articolo 5, comma 4, della legge 223/1991 (in vigore sino al 31 dicembre di quest’anno) stabilisce che, per ogni lavoratore in mobilità, le imprese sono tenute a pagare una somma pari a tre volte (in presenza di accordo sindacale) il trattamento iniziale di mobilità. Questi oneri resteranno in piedi con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 o 24 della legge 223/1991, attuate entro il 30 dicembre 2016.
Per un lavoratore come quello sopra descritto, con retribuzione pari a 28.000 euro, si tratterebbe di versare all’Inps poco meno di 3.300 euro (1.099,70 euro x 3). Invece, per i licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016, le cose e, soprattutto, i costi cambiano. In relazione a tali eventi, le aziende saranno infatti tenute al versamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (ticket licenziamenti), che risulta notevolmente inferiore al primo. La somma dovuta è, infatti, pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi d’anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sul punto, l’Inps ha chiarito che il riferimento legislativo va inteso alla retribuzione limite per il calcolo della presta- zione (per il 2016, pari a 1.195 euro), annualmente rivalutata in base all’indice Istat.
Nella sua espressione massima, riferita a un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi, nel 2017 il ticket dovrebbe attestarsi intorno a 1.470 euro (meno, quindi, della metà del contributo di ingresso alla mobilità). Vale la pena di ricordare che, nei casi in cui la dichiarazione d’eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è moltiplicato per tre volte.
Sempre sul fronte del ticket licenziamenti e dei minori costi, va osservato che la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha messo a regime una disposizione molto a cuore, in particolare, alle imprese di pulizia e a quelle edili. Si tratta dell’esenzione, precedente limitata al periodo dal 2013 al 2016, dall’obbligo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licen- ziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto - ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali - o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.
L’uscita di scena delle disposizioni in materia di mobilità sancirà, infine, per le aziende, il venir meno di un incentivo molto noto e diffuso, legato all’assunzione di lavoratori iscritti nelle speciali liste di cui alla legge 223/1991. Dal 1° gennaio 2017 le relative facilitazioni non saranno più vigenti. Ne faranno le spese anche l’apprendistato senza limiti di età in base all’articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015 – che resterà circoscritto ai soli lavoratori beneficiari di disoccupazione - e il bonus economico previsto, unitamente all’agevolazione contributiva, in favore dell’assunzione di cassaintegrati, dall’articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993.
CONTRALTARE Per le aziende viene meno l’incentivo per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle «liste »