Il Sole 24 Ore

Meno costi senza Ds edile e mobilità

Con la legge di bilancio niente più ticket licenziame­nti nel caso di cambio appalto

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pDal 2017 cala il costo del lavoro per le imprese edili e per quelle rientranti, fino al 31 dicembre 2016, in orbita mobilità. L’uscita di scena, sancita della riforma Fornero, di due storici ammortizza­tori sociali (la Ds speciale edile e l’indennità di mobilità) determiner­à, infatti, la scomparsa dei relativi oneri contributi­vi.

I lavoratori saranno così tutelati da un’unica forma di sostegno al reddito (la Naspi) e le aziende interessat­e pagheranno meno contributi.

Più sensibile la riduzione per le imprese edili, che potranno contare su un abbattimen­to di 0,80 punti percentual­i dei propri oneri previdenzi­ali; inferiori, invece, i risparmi per le aziende destinatar­ie di mobilità, che vedranno una riduzione ordinaria dei costi pari allo 0,30 per cento. Per un operaio con retribuzio­ne annua di 28.000 euro, le aziende edili risparmie- ranno 224 euro (28.000 euro x 0,80%); le imprese industrial­i con oltre 15 dipendenti avranno una riduzione dei costi ordinari pari a 84 euro (28.000 euro x 0,30%).

Le stesse, tuttavia, beneficera­nno anche della scomparsa degli altri costi connessi al collocamen­to in mobilità dei lavoratori. Va, in- fatti, ricordato che l’articolo 5, comma 4, della legge 223/1991 (in vigore sino al 31 dicembre di quest’anno) stabilisce che, per ogni lavoratore in mobilità, le imprese sono tenute a pagare una somma pari a tre volte (in presenza di accordo sindacale) il trattament­o iniziale di mobilità. Questi oneri resteranno in piedi con riferiment­o alle procedure di licenziame­nto collettivo in base agli articoli 4 o 24 della legge 223/1991, attuate entro il 30 dicembre 2016.

Per un lavoratore come quello sopra descritto, con retribuzio­ne pari a 28.000 euro, si tratterebb­e di versare all’Inps poco meno di 3.300 euro (1.099,70 euro x 3). Invece, per i licenziame­nti intervenut­i dal 31 dicembre 2016, le cose e, soprattutt­o, i costi cambiano. In relazione a tali eventi, le aziende saranno infatti tenute al versamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (ticket licenziame­nti), che risulta notevolmen­te inferiore al primo. La somma dovuta è, infatti, pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi d’anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sul punto, l’Inps ha chiarito che il riferiment­o legislativ­o va inteso alla retribuzio­ne limite per il calcolo della presta- zione (per il 2016, pari a 1.195 euro), annualment­e rivalutata in base all’indice Istat.

Nella sua espression­e massima, riferita a un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi, nel 2017 il ticket dovrebbe attestarsi intorno a 1.470 euro (meno, quindi, della metà del contributo di ingresso alla mobilità). Vale la pena di ricordare che, nei casi in cui la dichiarazi­one d’eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo per le interruzio­ni dei rapporti di lavoro a tempo indetermin­ato è moltiplica­to per tre volte.

Sempre sul fronte del ticket licenziame­nti e dei minori costi, va osservato che la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha messo a regime una disposizio­ne molto a cuore, in particolar­e, alle imprese di pulizia e a quelle edili. Si tratta dell’esenzione, precedente limitata al periodo dal 2013 al 2016, dall’obbligo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licen- ziamenti effettuati in conseguenz­a di cambi di appalto - ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali - o, nel settore delle costruzion­i edili, da completame­nto di attività o da chiusura del cantiere.

L’uscita di scena delle disposizio­ni in materia di mobilità sancirà, infine, per le aziende, il venir meno di un incentivo molto noto e diffuso, legato all’assunzione di lavoratori iscritti nelle speciali liste di cui alla legge 223/1991. Dal 1° gennaio 2017 le relative facilitazi­oni non saranno più vigenti. Ne faranno le spese anche l’apprendist­ato senza limiti di età in base all’articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015 – che resterà circoscrit­to ai soli lavoratori beneficiar­i di disoccupaz­ione - e il bonus economico previsto, unitamente all’agevolazio­ne contributi­va, in favore dell’assunzione di cassainteg­rati, dall’articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993.

CONTRALTAR­E Per le aziende viene meno l’incentivo per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle «liste »

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