Per le unioni civili arriva la reversibilità della pensione
pL’Inps ha recepito le indicazioni contenute nella legge sulle unioni civili. Con il messaggio 5171 del 21 dicembre, l’istituto ha preso atto che la legge 76/2016 – nota anche come legge Cirinnà – ha esteso alle unioni civili tra persone dello stesso sesso le tutele e diritti previste per i coniugi.
Infatti il comma 20 dell’unico articolo prevede che, al solo fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio nonché quelle che fanno riferimento ai termini coniuge, coniugi o equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi e negli atti aventi forza di legge e nei regolamenti, negli atti amministrativi nonché nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La norma è entrata in vigore lo scorso 5 giugno e, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2016 è possibile riconoscere – tra gli altri istituti – anche le pensioni ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio nonché quella legittima, anche al componente dell’unione civile che – per norma – è equiparato a tutti gli effetti al coniuge. Ne deriva che le disposizioni contenute nel regio decreto legge 636/1939, nel decreto legislativo luogotenenziale 39/1945 e nella legge 903/1965 che disciplinano il trattamento di reversibilità delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria, sono estese anche ai componenti delle unioni civili.
Nel caso di pensione ai superstiti, al componente rimasto in vita spetterà il 60% del trattamento maturato (o goduto) dal soggetto deceduto. Anche in questo caso sono applicabili le ulteriori condizioni reddituali ai fini della cumulabilità dei redditi personali con l’assegno di reversibilità spettante.
Nel caso di concorso alla pensione ai superstiti di un ex coniuge divorziato – titolare di assegno divorzile - con un componente dell’unione civile, la quota di reversibilità spettante ai due componenti rimasti in vita dovrà essere stabilita dal giudice. Infatti mancando nella normativa generale previsioni circa le
LE CONSEGUENZE La norma, entrata in vigore il 5 giugno, riguarda anche l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale e la successione legittima
aliquote di pensione spettanti, la ripartizione dovrà essere operata dal tribunale a cui il coniuge divorziato (o il componente dell’unione civile rimasto in vita) dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura.
L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al componente dell’unione superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Si ricorda che, in questo caso, la sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.