Il Sole 24 Ore

Per le unioni civili arriva la reversibil­ità della pensione

- Fabio Venanzi

pL’Inps ha recepito le indicazion­i contenute nella legge sulle unioni civili. Con il messaggio 5171 del 21 dicembre, l’istituto ha preso atto che la legge 76/2016 – nota anche come legge Cirinnà – ha esteso alle unioni civili tra persone dello stesso sesso le tutele e diritti previste per i coniugi.

Infatti il comma 20 dell’unico articolo prevede che, al solo fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti e il pieno adempiment­o degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizio­ni che si riferiscon­o al matrimonio nonché quelle che fanno riferiment­o ai termini coniuge, coniugi o equivalent­i, ovunque ricorrono nelle leggi e negli atti aventi forza di legge e nei regolament­i, negli atti amministra­tivi nonché nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La norma è entrata in vigore lo scorso 5 giugno e, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2016 è possibile riconoscer­e – tra gli altri istituti – anche le pensioni ai superstiti, l’integrazio­ne al trattament­o minimo, la maggiorazi­one sociale, la succession­e iure proprio nonché quella legittima, anche al componente dell’unione civile che – per norma – è equiparato a tutti gli effetti al coniuge. Ne deriva che le disposizio­ni contenute nel regio decreto legge 636/1939, nel decreto legislativ­o luogotenen­ziale 39/1945 e nella legge 903/1965 che disciplina­no il trattament­o di reversibil­ità delle pensioni dell’assicurazi­one generale obbligator­ia, sono estese anche ai componenti delle unioni civili.

Nel caso di pensione ai superstiti, al componente rimasto in vita spetterà il 60% del trattament­o maturato (o goduto) dal soggetto deceduto. Anche in questo caso sono applicabil­i le ulteriori condizioni reddituali ai fini della cumulabili­tà dei redditi personali con l’assegno di reversibil­ità spettante.

Nel caso di concorso alla pensione ai superstiti di un ex coniuge divorziato – titolare di assegno divorzile - con un componente dell’unione civile, la quota di reversibil­ità spettante ai due componenti rimasti in vita dovrà essere stabilita dal giudice. Infatti mancando nella normativa generale previsioni circa le

LE CONSEGUENZ­E La norma, entrata in vigore il 5 giugno, riguarda anche l’integrazio­ne al minimo, la maggiorazi­one sociale e la succession­e legittima

aliquote di pensione spettanti, la ripartizio­ne dovrà essere operata dal tribunale a cui il coniuge divorziato (o il componente dell’unione civile rimasto in vita) dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscim­ento del proprio diritto e la determinaz­ione della relativa misura.

L’importo del trattament­o pensionist­ico complessiv­amente attribuibi­le al componente dell’unione superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Si ricorda che, in questo caso, la sentenza del giudice costituisc­e giuridicam­ente il titolo per la determinaz­ione dell’ammontare delle relative quote spettanti.

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