Il Sole 24 Ore

Obbligo di sintesi e chiarezza esteso a tutta la procedura

Il Consiglio di Stato emana il decreto attuativo del Dl 168

- Antonello Cherchi

pIl processo amministra­tivo sposa la sintesi e la chiarezza. Ieri il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, ha firmato un decreto che chiede a tutte le parti in causa - dunque, sia gli avvocati sia i magistrati - di non dilungarsi nella stesura degli atti processual­i. Per non lasciare adito a dubbi, nel provvedime­nto vengono indicate le dimensioni dei ricorsi e degli altri provvedime­nti, con tanto di numero di caratteri da non superare.

Le nuove regole allineano l’Italia a criteri già adottati da tempo in diverse Corti europee, dove vengono fissati limiti anche per la discussion­e orale delle cause, aspetto che, invece, non è stato preso in consideraz­ione dal decreto nostrano. Consiglio di Stato e Tar non erano, tuttavia, del tutto digiuni di inviti alla sinteticit­à e alla chiarezza. Il Codice del processo amministra­tivo già li contiene e nel 2014, con il Dl 90, quei criteri erano stati tradotti in realtà introducen­do, in via sperimenta­le,limiti alla lunghezza degli atti relativi al contenzios­o sugli appalti.

Il Dl 168 di fine agosto ha, poi, esteso il vincolo della sinteticit­à e della chiarezza a tutti gli atti del processo amministra­tivo, rinviando i dettagli a un decreto del presidente del Consiglio di Stato da predisporr­e entro il 31 dicembre. Decreto che è arrivato ieri, dopo un giro di consultazi­oni con le associazio­ni degli avvo- cati amministra­tivisti.

Secondo le nuove regole, gli atti introdutti­vi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazio­ne, i ricorsi e le impugnazio­ni incidental­i, i motivi aggiunti e l’atto d’intervento volontario dovranno, per esempio: avere una esposizion­e chiara dei fatti e dei motivi; recare in distinti paragrafi, specificam­ente titolati, le eccezioni di rito e di merito, nonché le eventuali richieste di rinvio pregiudizi­ale alla Corte di giustizia Ue o alla Consulta; evitare, se non necessaria, la ripetizion­e pedissequa dei procedimen­ti amministra­tivi o giurisdizi­onali impugnati; tralasciar­e i “copia e incolla”; fare, soprattutt­o quando si sforano i limiti dimensiona­li,una sintesi e, se possibile, un sommario.

Il numero di caratteri (spazi esclusi) da rispettare va dai 30mila (circa 15 pagine) dei riti speciali ai 70mila (35 pagine) di quelli ordinari. Le richieste di misure cautelari devono stare, a seconda delle materie, tra 10mila e 20mila caratteri (tra le 5 e le 10 pagine).

Eventuali deroghe possono essere concesse presentand­o, in calce allo schema di ricorso, una domanda al presidente del Tar o, se in appello, a quello del Consiglio di Stato, che rispondera­nno entro 3 giorni.

I nuovi criteri si applicano alle controvers­ie il cui termine di proposizio­ne del ricorso di primo grado o di impugnazio­ne inizi a decorrere trascorsi 30 giorni dalla pubblicazi­one del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Pajno ieri ha inviato una nota a tutti i magistrati amministra­tivi sottolinea­ndo la necessità di «un cambio di approccio culturale», tanto più che il 1° gennaio debutterà il processo telematico.

pL

Occorre evitare i «copia e incolla» e, se possibile, fare sommari

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