No all’estradizione in Turchia
pNo all’estradizione verso la Turchia. Neppure per traffico di stupefacenti. La Corte di cassazione, sentenza n. 54467 delle Sesta sezione penale, è chiara,: si tratta di un Paese nel quale le violazioni dei diritti umani rappresenta «una situazione di fatto diffusa e non episodica, di carattere sistemico o comunque generalizzato».
Una situazione che, sottolinea la Cassazione, si è adesso aggra- vata dopo il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016. Tentato golpe che ha portato alla sospensione, ricorda la Corte, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo in particolare limitando i diritti difensivi dell’imputato nel processo penale con un forte aumento dei poteri di polizia. Significativa in questo senso è la previsione del fermo di polizia fino a 30 giorni senza controllo dell’autorità giudiziaria.
A corroborare la propria posizione ostile al riconoscimento dell’estradizione, la Cassazione ricorda anche un recente precedente di Corte d’appello tedesca. Anche in quel caso la consegna del detenuto è stata negata, valorizzando in particolare misure di stampo autoritario come la sostituzione del difensore da parte della Procura senza il consenso dell’imputato e le rigide limitazioni alla partecipazione al dibattimento. A pesare ci sono state anche le condizioni delle carceri, sempre più affollate.
Determinante la documenta- zione presentata da Amnesty international, in cui si mettono in evidenza casi generali di detenzione arbitraria, di violazione delle regole del giusto processo, e pratiche di tortura eseguite ai danni dei detenuti.
Altro elemento importante che la Corte, mette in evidenza in chiusura sono le destituzioni e sospensioni di migliaia di magistrati da parte di una struttura controllata dal ministero della Giustizia turco. Di conseguenza l'estradizione avrebbe esposto l’imputato a un duplice rischio: quello di un processo ingiusto e quello di una detenzione inumana.