Doppia sanzione per il market abuse
Il Tribunale di Milano valor izza il «legame» tra giudizio amministrativo e penale Riconosciuti poteri incisivi alla Consob in collaborazione con il Pm
pPerde quota il ne bis in idem nel penale societario e sul market abuse in particolare. Il tribunale di Milano con ordinanza del 6 dicembre, prima sezione penale, ha ritenuto che il doppio binario penale-amministrativo è pienamente legittimo. Tanto più alla,luce della situazione normativa venutasi a creare e delle più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’ordinanza ha così respinto la tesi difensiva di tre dirigenti di società (tra cui Salvatore Ligresti) sanzionati da Consob, due in via definitiva e uno (Ligresti) ancora in attesa del verdetto definitivo della Cassazione, sanzionati sul piano amministrativo da Consob per manipolazione del mercato (articolo 187 ter del Testo unico della finanza).
Rispetto al procedimento penale, la linea difensiva aveva visto in campo l’ormai “classico” tentativo di fare valere il divieto di un nuovo giudizio quando i medesimi fatti erano già stati oggetto di sanzione, sia pure su un piano diverso. Il tribunale di Milano non è stato però di que- sto avviso. E ha messo in evidenza il nuovo quadro normativo venutosi a creare dal 3 luglio corso quando, in materia di market abuse, da una parte non è stata recepita in tempo la direttiva comunitaria 2014/57, mentre dall’altra è entrato in vigore il regolamento 596/14.
Soprattutto la direttiva rende evidente, ricorda l’ordinanza, che il polo dell’azione repressi- va si è via via concentrato sul rafforzamento del versante penale, mentre in precedenza era valorizzata soprattutto la misura amministrativa. «Con riguardo, quindi ai reati gravi commessi con dolo in materia di market abuse, il legislatore europeo non lascia adito a dubbi. Obbligo di sanzioni penali, facoltà di sanzioni amministrative». È la stessa direttiva del 2014 a riconoscere che l’adozione di sanzioni amministrative si è finora rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire gli abusi di mercato».
Il regolamento poi, nella lettura che ne dà l’ordinanza, prevede espressamente che gli Stati dell’Unione europea possono decidere di non stabilire norme specifiche sulle sanzioni amministrative.
Quanto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, a venire richiamata dal tribunale di Milano è la recentissima sentenza del 15 novembre, nella quale la Grande Camera si è soffermata su due casi di omessa dichiarazione di profitti derivanti da transazioni estere. In quest’ultimo giudizio viene enfatizzato il criterio della connessione tra due procedimenti, amministrativo e penale, per sostenere che, in caso di collegamento, a cadere è proprio il rischio di infrazione al principio del ne bis in idem.
La sentenza della Corte europea ha cioè affermato che non esiste violazione quando il procedimento penale è aperto nei confronti di chi è già stato sanzionato sul piano amministrati-
LA TENDENZA Di poche settimane fa la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che esclude il bis in idem in caso di connessione