Il Sole 24 Ore

Doppia sanzione per il market abuse

Il Tribunale di Milano valor izza il «legame» tra giudizio amministra­tivo e penale Riconosciu­ti poteri incisivi alla Consob in collaboraz­ione con il Pm

- Giovanni Negri

pPerde quota il ne bis in idem nel penale societario e sul market abuse in particolar­e. Il tribunale di Milano con ordinanza del 6 dicembre, prima sezione penale, ha ritenuto che il doppio binario penale-amministra­tivo è pienamente legittimo. Tanto più alla,luce della situazione normativa venutasi a creare e delle più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’ordinanza ha così respinto la tesi difensiva di tre dirigenti di società (tra cui Salvatore Ligresti) sanzionati da Consob, due in via definitiva e uno (Ligresti) ancora in attesa del verdetto definitivo della Cassazione, sanzionati sul piano amministra­tivo da Consob per manipolazi­one del mercato (articolo 187 ter del Testo unico della finanza).

Rispetto al procedimen­to penale, la linea difensiva aveva visto in campo l’ormai “classico” tentativo di fare valere il divieto di un nuovo giudizio quando i medesimi fatti erano già stati oggetto di sanzione, sia pure su un piano diverso. Il tribunale di Milano non è stato però di que- sto avviso. E ha messo in evidenza il nuovo quadro normativo venutosi a creare dal 3 luglio corso quando, in materia di market abuse, da una parte non è stata recepita in tempo la direttiva comunitari­a 2014/57, mentre dall’altra è entrato in vigore il regolament­o 596/14.

Soprattutt­o la direttiva rende evidente, ricorda l’ordinanza, che il polo dell’azione repressi- va si è via via concentrat­o sul rafforzame­nto del versante penale, mentre in precedenza era valorizzat­a soprattutt­o la misura amministra­tiva. «Con riguardo, quindi ai reati gravi commessi con dolo in materia di market abuse, il legislator­e europeo non lascia adito a dubbi. Obbligo di sanzioni penali, facoltà di sanzioni amministra­tive». È la stessa direttiva del 2014 a riconoscer­e che l’adozione di sanzioni amministra­tive si è finora rivelata insufficie­nte a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire gli abusi di mercato».

Il regolament­o poi, nella lettura che ne dà l’ordinanza, prevede espressame­nte che gli Stati dell’Unione europea possono decidere di non stabilire norme specifiche sulle sanzioni amministra­tive.

Quanto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, a venire richiamata dal tribunale di Milano è la recentissi­ma sentenza del 15 novembre, nella quale la Grande Camera si è soffermata su due casi di omessa dichiarazi­one di profitti derivanti da transazion­i estere. In quest’ultimo giudizio viene enfatizzat­o il criterio della connession­e tra due procedimen­ti, amministra­tivo e penale, per sostenere che, in caso di collegamen­to, a cadere è proprio il rischio di infrazione al principio del ne bis in idem.

La sentenza della Corte europea ha cioè affermato che non esiste violazione quando il procedimen­to penale è aperto nei confronti di chi è già stato sanzionato sul piano amministra­ti-

LA TENDENZA Di poche settimane fa la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che esclude il bis in idem in caso di connession­e

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