Per i mobili l’autorizzazione «fissa» lo sconto
pSe i lavori edili, propedeutici all'acqu isto di mobili e di grandi elettrodomestici, sono iniziati prima del 1° gennaio 2016, per beneficiare della detrazione Irpef del 50% sugli arredi è necessario effettuare i relativi pagamenti entro il 31 dicembre 2016, perché questo bonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 solo per chi usufruirà della detrazione Irpef del 50% sugli interventi edili, iniziati dal 1° gennaio 2016.
Non è stata prorogata al 2017, invece, la detrazione Irpef del 50% (con limite di spesa di 16.000 euro) per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, quindi entro il 31 dicembre 2016 devono essere effettuati i relativi pagamenti. Entro la stessa data devono essere soddisfatti anche tutti e tre questi requisiti:
conviventi da almeno 3 anni (certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza o un'autocertificazione) ovvero coniugi o componenti di “unioni civili” anche da meno di 3 anni; 1 almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età;
acquisto nel 2016 di un'unità immobiliare che deve diventare abitazione principale entro il 2 ottobre 2017. È possibile anche l'acquisto nel 2015, ma la destinazione ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia deve avvenire entro la fine del 2016.
Il verificarsi di queste tre condizioni può essere «anteriore o successiva alla data di acquisto», cioè di pagamento, dei mobili.
Bonus mobili
Dal 2017, per il bonus mobili generale l'inizio dei lavori edili dovrà essere successivo al 31 dicembre 2015 e precedente al pagamento dei mobili e degli elettrodomestici. La data del bonifico “parlante” per gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio», quindi, dovrà essere compresa tra il 26 giugno 2012 e la fine del 2017 e la data di inizio di questi lavori deve essere successiva al 31 dicembre 2015, ma precedente al pagamento dei mobili. Per l'agevolazione applicabile dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, invece, la data del bonifico “parlante” per gli interventi edili deve essere compresa tra il 26 giugno 2012 e la fine del 2016, ma questi lavori devono solo iniziare prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici, senza porre alcuna data specifica di inizio. Oggi, infatti, l'inizio dei lavori edili può essere anche precedente al 26 giugno 2012 o al 6 giugno 2013.
Oggi, per il bonus mobili e grandi elettrodomestici applicabile fino alla fine del 2016, è necessario che il pagamento per il loro acquisto avvenga dopo che siano iniziati i lavori edili dell'immobile da arredare. Per individuare il momento di inizio dei lavori edili (precedente al pagamento dell'arredo) si può far riferimento alle «eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni» comunali (Dia, Scia, Cil o Cila) o alla «comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria» (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.3). Ma se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
Tutte queste regole sono ancora valide anche per l'incentivo applicabile nel 2017, con l'aggiunta che gli «interventi di recupero del patrimonio edilizio» devono essere «iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016».