In condominio versamenti solo tracciabili
pOltre alle proroghe fino al 2021 e alle nuove percentuali di detrazione Irpef e Ires per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni condominiali (70% e 75%), nel 2017 i condomìni dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi sui pagamenti tracciati e sull'invio alle Entrate dei dati delle spese agevolate, oltre che alla possibilità di versare le ritenute d'acconto solo al raggiungimento di 500 euro di imposta dovuta.
Ecobonus
Per gli interventi di risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni condominiali la proroga della detrazione del 65% è fino al 31 dicembre 2021. La detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico sulle singole unità immobiliari, invece, è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2017. Quindi, quest'ultima agevolazione non ci sarà più dal 2018, ma si applicherà fino al 31 dicembre 2021 (dal 6 giugno 2013), sugli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interesseranno «tutte le unità immobiliari» condominiali. La disposizione, quindi, non brilla per chiarezza, perché dal 2018 al 2021 si applicherà alle parti comuni condominiali un'agevolazione fiscale che in questo quadriennio non ci sarà più. Anche se giuridicamente attaccabile, comunque, la ratio della norma è chiara e si auspica che ciò venga confermato anche dall'agenzia delle Entrate.
Per l'ecobonus sulle parti comuni, per più del 25% della superficie, le percentuali di detrazione sono state aumentate dal 2017 dal 65% al 70% (75% se si consegue «almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015»). Si veda l'articolo principale in pagina.
Comunicazione dal 2016
Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno trasmettere in via telematica alle Entrate, una comunicazione con i dati delle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle «parti comuni di edifici residenziali», nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione dovranno essere indicate le «quote di spesa imputate ai singoli condòmini». Si tratta di un adempimento a regime, introdotto al decreto del Mef 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte delle Entrate (730 o Unico precompilati) e dovrà essere effettuato a partire dai dati relativi al 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Pagamenti tracciati e ritenute
Dal 1° gennaio 2007, i condomìni devono trattenere la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa, e sui corrispettivi «qualificabili come redditi diversi». Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l'importo di 500 euro. Sempre dal 1° gennaio 2017, poi, il pagamento dei «corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi», effettuate nell'esercizio di impresa, dovrà essere eseguito dai condomìni solo tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati.