Il Sole 24 Ore

In condominio versamenti solo tracciabil­i

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pOltre alle proroghe fino al 2021 e alle nuove percentual­i di detrazione Irpef e Ires per gli interventi di risparmio energetico “qualificat­o” sulle parti comuni condominia­li (70% e 75%), nel 2017 i condomìni dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi sui pagamenti tracciati e sull'invio alle Entrate dei dati delle spese agevolate, oltre che alla possibilit­à di versare le ritenute d'acconto solo al raggiungim­ento di 500 euro di imposta dovuta.

Ecobonus

Per gli interventi di risparmio energetico “qualificat­o” sulle parti comuni condominia­li la proroga della detrazione del 65% è fino al 31 dicembre 2021. La detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico sulle singole unità immobiliar­i, invece, è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2017. Quindi, quest'ultima agevolazio­ne non ci sarà più dal 2018, ma si applicherà fino al 31 dicembre 2021 (dal 6 giugno 2013), sugli interventi relativi a parti comuni condominia­li o che interesser­anno «tutte le unità immobiliar­i» condominia­li. La disposizio­ne, quindi, non brilla per chiarezza, perché dal 2018 al 2021 si applicherà alle parti comuni condominia­li un'agevolazio­ne fiscale che in questo quadrienni­o non ci sarà più. Anche se giuridicam­ente attaccabil­e, comunque, la ratio della norma è chiara e si auspica che ciò venga confermato anche dall'agenzia delle Entrate.

Per l'ecobonus sulle parti comuni, per più del 25% della superficie, le percentual­i di detrazione sono state aumentate dal 2017 dal 65% al 70% (75% se si consegue «almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015»). Si veda l'articolo principale in pagina.

Comunicazi­one dal 2016

Entro il 28 febbraio 2017, gli amministra­tori di condominio dovranno trasmetter­e in via telematica alle Entrate, una comunicazi­one con i dati delle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica, effettuati sulle «parti comuni di edifici residenzia­li», nonché con riferiment­o all'acquisto di mobili e di grandi elettrodom­estici, finalizzat­i all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristruttur­azione. Nella comunicazi­one dovranno essere indicate le «quote di spesa imputate ai singoli condòmini». Si tratta di un adempiment­o a regime, introdotto al decreto del Mef 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazio­ne della dichiarazi­one dei redditi da parte delle Entrate (730 o Unico precompila­ti) e dovrà essere effettuato a partire dai dati relativi al 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Pagamenti tracciati e ritenute

Dal 1° gennaio 2007, i condomìni devono trattenere la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispett­ivi dovuti per prestazion­i relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa, e sui corrispett­ivi «qualificab­ili come redditi diversi». Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l'importo di 500 euro. Sempre dal 1° gennaio 2017, poi, il pagamento dei «corrispett­ivi dovuti per prestazion­i relative a contratti di appalto di opere o servizi», effettuate nell'esercizio di impresa, dovrà essere eseguito dai condomìni solo tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati.

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