Il Sole 24 Ore

Alle Entrate i dati sui lavori per le «precompila­te»

- Nadia Parducci

pUn nuovo adempiment­o fiscale sta aggiungend­osi a quelli, già numerosi, che gravano sugli amministra­tori condominia­li.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2016, n. 296, il decreto del ministero dell’Economia del 1° dicembre 2016 con cui è stato previsto l’obbligo della trasmissio­ne telematica all’agenzia delle Entrate dei dati riguardant­i le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenzia­li, che saranno utilizzati per la precompila­zione delle dichiarazi­oni (modello 730 e Unico PF).

Il termine per la comunicazi­one dei dati all’agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferiment­o; la prima scadenza sarà quindi il 28 febbraio 2017.

Il nuovo obbligo prevede la trasmissio­ne in via telematica all’agenzia delle Entrate di una comunicazi­one contenente la tipologia e l’importo complessiv­o relativo alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferiment­o: e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualific­azione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenzia­li; r all’acquisto di mobili e di grandi elettrodom­estici, finalizzat­i all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristruttur­azione (in pratica, nella stragrande maggioranz­a dei casi, si tratta dell’alloggio del portiere).

Nella comunicazi­one, però, devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Appare quindi evidente, anche in ambito condominia­le, la finalità di acquisire ulteriori dati per la corretta determinaz­ione degli oneri che benefician­o di una detrazione d’imposta nella dichiarazi­one dei redditi. Il testo del Dm parla di «condòmini», quindi comodatari e inqui- lini sembrerebb­ero esclusi, ma già i problemi emergono osservando le «specifiche tecniche di trasmissio­ne», già disponibil­i in bozza sul sito dell’agenzia delle Entrate: in realtà si dovrà indicare se il soggetto è proprietar­io, nudo proprietar­io, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatari­o o da inserire in «altre tipologie di soggetti». Sui dati catastali della singola unità immobiliar­e, invece, si potrà sorvolare. Ma chi non ha aggiornato a dovere l’anagrafica condominia­le si troverà in serie difficoltà.

Al momento, comunque, non sembra previsto alcun regime sanzionato­rio per gli amministra­tori che non eseguono l’adempiment­o. Gli effetti, semmai, si avranno sui condòmini che dovranno annotare di persona la detrazione nella dichiarazi­one dei redditi.

Dall’analisi del Dm emerge anche il problema di condòmini morosi. Il diritto a detrarre le spese per interventi su parti comuni di edifici residenzia­li spetta soltanto ai condòmini in regola con i versamenti; tuttavia, il beneficio compete anche ai morosi, qualora il pagamento della quota di spettanza venga effettuato entro il termine ultimo per la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi (quindi a maggio 2017 per il 730 e a settembre per Unico telematico. Quindi, ben oltre il termine del 28 febbraio per la comunicazi­one degli amministra­tori alle Entrate. È auspicabil­e che l’agenzia delle Entrate si pronunci subito per evitare contenzios­o.

Nella legge di Bilancio, invece, è stata inserita un piccola semplifica­zione: il condominio verserà la ritenuta del 4% sugli appalti solo se la ritenuta stessa raggiunge la soglia minima di 500 euro. In caso contrario pagherà solo due volte: il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

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