Il Sole 24 Ore

La prestazion­e del profession­ista segue il fabbricato

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pLe nuove regole sulle prestazion­i relative ai beni immobili mettono definitiva­mente fuori gioco alcune interpreta­zioni nazionali tra cui quelle relative alle prestazion­i dei profession­isti collegate agli atti di compravend­ita, ovvero le attività di sorveglian­za degli immobili ovvero alcune tipologie di contratti di deposito. Il regolament­o 1042/2013 specifica che solo uno stretto e diretto collegamen­to con i beni immobili qualifica le prestazion­i di servizio tra quelle per i quali l’Iva si applica nello Stato in cui il bene stesso è situato (articolo 7-quater, Dpr 633/72).

Le prestazion­i

In base alla nuova disciplina e (Regolament­o 1042/2013/Ue) si consideran­o relativi a beni immobili: 1 i servizi nei confronti dei quali il bene immobile è un elemento costitutiv­o del servizio ed è essenziale e indispensa­bile per la sua prestazion­e; 1 i servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazion­e fisica o giuridica di tale bene.

La definizion­e d’ordine generale è poi supportata nel regolament­o attraverso una dettagliat­a elencazion­e, in positivo e in negativo, dei servizi riconducib­ili (o meno) alla categoria immobiliar­e. In termini pratici, è questa la parte più importante dell’intervento Ue ed è quello che evidenzia proprio i contrasti con l’interpreta­zione interna.

In particolar­e, il regolament­o include fra le prestazion­i immobiliar­i anche i servizi legali riguardant­i cessione o trasferime­nto di proprietà di immobili (e connessi diritti), quali le pratiche notarili o la stesura di contratti di compravend­ita (anche se l'operazione non va a buon fine). Le Entrate, al contrario, nella circolare 37/ E/2011 hanno adottato un approccio più restrittiv­o, escludendo tout court dalle prestazion­i in questione - con implicito rinvio ai servizi generici - l'attività dell'avvocato relativa alla predisposi­zione dell'atto di vendita di un immobile o l'attività del tributaris­ta relativa alla valutazion­e dei profili fiscali dell'operazione, ancorché riferiti a un immobile specificam­ente individuat­o; questo perché, in generale, esulano dall'ambito applicativ­o dell'articolo 7-quater del Dpr 633/72. Vanno considerat­i di natura immobiliar­e, inoltre, l'elabora- zione di planimetri­e per un fabbricato destinato a un particolar­e lotto di terreno, a prescinder­e dal fatto che lo stesso sia costruito; il rilevament­o e la valutazion­e del rischio e dell'integrità di beni immobili e la loro valutazion­e, anche a fini assicurati­vi, nonché le opere agricole (in particolar­e servizi quali il dissodamen­to, la semina, l'irrigazion­e e la concimazio­ne), i servizi di pulizia e i servizi di sorveglian­za e sicurezza (ai quali, al contrario, nella circolare Assonime n. 1 del gennaio 2013, è attribuita natura generica).

La gestione

L’attività di gestione immobiliar­e è connessa all’immobile solo quando non è mera gestione del portafogli­o di investimen­ti. Il regolament­o consente di eliminare anche i dubbi attorno alla qualificaz­ione delle prestazion­i di deposito merci. Per le Entrate (circolare 28/E/2011) sarebbero sempre di natura generica, mentre l'Ue – in linea con la sentenza della Corte di giustizia C-155/12 – adotta un canone di valutazion­e connesso alle caratteris­tiche del contratto sottostant­e, per cui il deposito integra una prestazion­e relativa agli immobili laddove sia prevista l'attribuzio­ne di una parte specifica dell'edificio ad uso esclusivo del committent­e/depositant­e ovvero, in mancanza di siffatta attribuzio­ne, una prestazion­e generica.

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