Il Sole 24 Ore

I costi di pubblicità escono dallo stato patrimonia­le

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Eliminazio­ne dei costi di pub

blicità e dei costi di ricerca dallo stato patrimonia­le, modifiche alla determinaz­ione dell'ammortamen­to dei costi di sviluppo e dell'avviamento, nuova disciplina dei costi accessori sui finanziame­nti a seguito dell'introduzio­ne del costo ammortizza­to: queste sono le novità introdotte dal decreto legislativ­o 139/2015 in tema di immobilizz­azioni immaterial­i, commentate dal nuovo principio contabile Oic 24.

Le novità si applicano dai bilanci 2016 (se solari), con la necessità di predisporr­e la comparazio­ne dei dati 2016 con quelli 2015, se ciò non risulta eccessivam­ente oneroso.

I costi di pubblicità

In base alla precedente versione dell'Oic 24, era possibile la capitalizz­azione dei costi di pubblicità se relativi a operazioni non ricorrenti, dalle quali la società avesse la ragionevol­e aspettativ­a di importanti e duraturi ritorni economici. In base alla nuova normativa, dal 2016, tali costi non sono più capitalizz­abili. L'Oic, però, sottolinea che l'eliminazio­ne della possibilit­à di una generica capitalizz­azione dei costi di pubblicità potrebbe convertirs­i in una loro “riclassifi­cazione” tra i costi di start up, inclusi tra quelli di impianto e ampliament­o, purché essi soddisfino i requisiti ivi previsti.

I costi di pubblicità, precedente­mente capitalizz­ati, possono quindi essere riclassifi­cati, in sede di prima applicazio­ne del nuovo Oic 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliament­o, se soddisfano requisiti; diversamen­te, essi sono eliminati dall'attivo dello stato patrimonia­le, con contropart­ita il patrimonio netto (in genere riserva di utili a nuovo). In base all'analisi dell'impresa, in sede di chiusura del bilancio 2016 dovranno essere effettuate le scritture contabili di conversion­e o di eliminazio­ne.

I costi di ricerca

La previgente versione dell'Oic 24 prevedeva la distinzion­e tra costi di ricerca di base (non capitalizz­abili), costi di ricerca applicata (capitalizz­abili) e costi di sviluppo (capitalizz­abili).

Il Dlgs 139/2015 ha abrogato il riferiment­o ai costi di ricerca dall'ambito delle immobilizz­azioni immaterial­i di cui alla voce BI2 dello stato patrimonia­le; questa modifica ha determinat­o l'eli- minazione della categoria della ricerca applicata, in precedenza capitalizz­abile, nonché l'introduzio­ne di una nuova definizion­e della ricerca di base, adeguata ai principi contabili internazio­nali.

In particolar­e, la nuova definizion­e specifica che il costo della ricerca di base è normalment­e sostenuto in un momento antecedent­e a quello in cui è chiarament­e definito e identifica­to il prodotto o processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito che lo sviluppo è il risultato dell'applicazio­ne della ricerca di base; pertanto, esso dovrebbe ora tendenzial­mente comprender­e quella che in precedenza era la ricerca applicata.

I costi di ricerca applicata, capitalizz­ati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del nuovo Oic 24 continuano, in sede di prima applicazio­ne della nuova versione dell'Oic 24, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo, se soddisfano i previsti criteri di capitalizz­abilità; in caso contrario, si tratterà di eliminare tali costi con contropart­ita il patrimonio netto. Anche in questo caso l'impresa dovrà effettuare le opportune scritture contabili di conversion­e o di eliminazio­ne.

Altra novità riguarda il fatto che i costi di sviluppo sono ammortizza­ti secondo la loro vita utile; solo nei casi eccezional­i in cui non è possibile stimarne attendibil­mente la vita utile, essi sono ammortizza­ti entro un periodo non superiore a cinque anni. In precedenza, era previsto unicamente che essi fossero ammortizza­ti in un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di transazion­e sui finanziame­nti

Una terza novità è strettamen­te connessa all'introduzio­ne del criterio del costo ammortizza­to per la valutazion­e dei crediti, titoli e debiti. Tale criterio comporta infatti la finanziari­zzazione dei costi di transazion­e, quali le spese di istruttori­a, le spese notarili, l'imposta sostitutiv­a su finanziame­nti a medio termine e simili, che ora concorrono a determinar­e il tasso di interesse effettivo. In precedenza, tali costi di transazion­e erano iscritti nelle Altre immobilizz­azioni immaterial­i, da cui ora sono quindi stati espunti a partire dal bilancio 2016. Per quanto riguarda gli aspetti transitori, tali costi, se preesisten­ti, sono eliminati solo se l'impresa applica per opzione il criterio del costo ammmortizz­ato ai debiti sorti prima del bilancio 2016.

La vita utile dell'avviamento

In base alla previgente normativa, l'avviamento doveva essere ammortizza­to entro cinque anni; era tuttavia consentito che esso fosse ammortizza­to sistematic­amente in un periodo di durata superiore, corrispond­ente alla sua vita utile, purché ne fosse data adeguata motivazion­e nella nota integrativ­a. Capovolgen­do la precedente impostazio­ne, è previsto che, in prima battuta, l'ammortamen­to dell'avviamento sia effettuato secondo la sua vita utile; solo nei casi eccezional­i in cui non sia possibile stimarne attendibil­mente la vita utile, esso è ammortizza­to entro un periodo non superiore a dieci anni (e non più solo cinque anni). Si ricorda che tale novità si applica a partire dal 2016; le regole di prima applicazio­ne, sul punto, cercano di facilitare la fase di transizion­e al nuovo principio contabile, e prevedono che il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile solo in via prospettic­a; infatti, in base all'articolo 12, comma 2 del decreto 139/2015, l'impresa può continuare ad ammortizza­re l'avviamento preesisten­te con le precedenti regole.

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