I costi di pubblicità escono dallo stato patrimoniale
Eliminazione dei costi di pub
blicità e dei costi di ricerca dallo stato patrimoniale, modifiche alla determinazione dell'ammortamento dei costi di sviluppo e dell'avviamento, nuova disciplina dei costi accessori sui finanziamenti a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato: queste sono le novità introdotte dal decreto legislativo 139/2015 in tema di immobilizzazioni immateriali, commentate dal nuovo principio contabile Oic 24.
Le novità si applicano dai bilanci 2016 (se solari), con la necessità di predisporre la comparazione dei dati 2016 con quelli 2015, se ciò non risulta eccessivamente oneroso.
I costi di pubblicità
In base alla precedente versione dell'Oic 24, era possibile la capitalizzazione dei costi di pubblicità se relativi a operazioni non ricorrenti, dalle quali la società avesse la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici. In base alla nuova normativa, dal 2016, tali costi non sono più capitalizzabili. L'Oic, però, sottolinea che l'eliminazione della possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità potrebbe convertirsi in una loro “riclassificazione” tra i costi di start up, inclusi tra quelli di impianto e ampliamento, purché essi soddisfino i requisiti ivi previsti.
I costi di pubblicità, precedentemente capitalizzati, possono quindi essere riclassificati, in sede di prima applicazione del nuovo Oic 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento, se soddisfano requisiti; diversamente, essi sono eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale, con contropartita il patrimonio netto (in genere riserva di utili a nuovo). In base all'analisi dell'impresa, in sede di chiusura del bilancio 2016 dovranno essere effettuate le scritture contabili di conversione o di eliminazione.
I costi di ricerca
La previgente versione dell'Oic 24 prevedeva la distinzione tra costi di ricerca di base (non capitalizzabili), costi di ricerca applicata (capitalizzabili) e costi di sviluppo (capitalizzabili).
Il Dlgs 139/2015 ha abrogato il riferimento ai costi di ricerca dall'ambito delle immobilizzazioni immateriali di cui alla voce BI2 dello stato patrimoniale; questa modifica ha determinato l'eli- minazione della categoria della ricerca applicata, in precedenza capitalizzabile, nonché l'introduzione di una nuova definizione della ricerca di base, adeguata ai principi contabili internazionali.
In particolare, la nuova definizione specifica che il costo della ricerca di base è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito che lo sviluppo è il risultato dell'applicazione della ricerca di base; pertanto, esso dovrebbe ora tendenzialmente comprendere quella che in precedenza era la ricerca applicata.
I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del nuovo Oic 24 continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'Oic 24, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo, se soddisfano i previsti criteri di capitalizzabilità; in caso contrario, si tratterà di eliminare tali costi con contropartita il patrimonio netto. Anche in questo caso l'impresa dovrà effettuare le opportune scritture contabili di conversione o di eliminazione.
Altra novità riguarda il fatto che i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; solo nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. In precedenza, era previsto unicamente che essi fossero ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di transazione sui finanziamenti
Una terza novità è strettamente connessa all'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, titoli e debiti. Tale criterio comporta infatti la finanziarizzazione dei costi di transazione, quali le spese di istruttoria, le spese notarili, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine e simili, che ora concorrono a determinare il tasso di interesse effettivo. In precedenza, tali costi di transazione erano iscritti nelle Altre immobilizzazioni immateriali, da cui ora sono quindi stati espunti a partire dal bilancio 2016. Per quanto riguarda gli aspetti transitori, tali costi, se preesistenti, sono eliminati solo se l'impresa applica per opzione il criterio del costo ammmortizzato ai debiti sorti prima del bilancio 2016.
La vita utile dell'avviamento
In base alla previgente normativa, l'avviamento doveva essere ammortizzato entro cinque anni; era tuttavia consentito che esso fosse ammortizzato sistematicamente in un periodo di durata superiore, corrispondente alla sua vita utile, purché ne fosse data adeguata motivazione nella nota integrativa. Capovolgendo la precedente impostazione, è previsto che, in prima battuta, l'ammortamento dell'avviamento sia effettuato secondo la sua vita utile; solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni (e non più solo cinque anni). Si ricorda che tale novità si applica a partire dal 2016; le regole di prima applicazione, sul punto, cercano di facilitare la fase di transizione al nuovo principio contabile, e prevedono che il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile solo in via prospettica; infatti, in base all'articolo 12, comma 2 del decreto 139/2015, l'impresa può continuare ad ammortizzare l'avviamento preesistente con le precedenti regole.