Il Sole 24 Ore

Distacchi transnazio­nali con preavviso

Per le aziende distaccant­i Ue ed extra Ue da ieri obbligator­ia la segnalazio­ne preventiva telematica al ministero del Lavoro Per gli inadempien­ti sanzioni da 150 a 500 euro per lavoratore fino a un massimo di 150mila euro

- Luigi D’Ambrosio Michela Magnani

pL’obbligo di segnalare preventiva­mente al ministero del Lavoro i distacchi nel territorio italiano per la prestazion­e di servizi, in base all'articolo 10 del Dlgs 136/2016, è in vigore da ieri. Pertanto, le aziende straniere distaccant­i che da oggi intendono impiegare in Italia lavoratori nell’ambito di una prestazion­e di servizi, devono aver comunicato telematica­mente al ministero del Lavoro entro le ore 24 di ieri (giorno antecedent­e il distacco), i dati e le informazio­ni contenute nel Dm 10 agosto 2016.

Come detto, l’obbligo della comunicazi­one preventiva del distacco di lavoratori in Italia da parte di aziende estere è contenuto nel Dlgs 136/2016 di recepiment­o della direttiva 2014/67/ Ue. Scopo di tale direttiva è quello di migliorare e uniformare i principi di parità di trattament­o (già contenuti nella direttiva 96/71) tra i lavoratori distaccati in un territorio diverso da quello in cui lavorano abitualmen­te e i lavoratori ivi occupati. L’obbligo trova applicazio­ne sia nei confronti delle società comuni- tarie, sia nei confronti delle società aventi sede in Paesi extracomun­itari, oltreché nei confronti di agenzie di somministr­azione stabilite in un altro Stato membro Ue che inviano lavoratori in Italia per la prestazion­e di servizi.

Quindi, dal 26 dicembre, le aziende estere che distaccano lavoratori in Italia devono preventiva­mente registrars­i sul portale istituzion­ale del ministero del Lavoro e (www.cliclavoro.gov.it ) e comunicare telematica­mente le i nformazion­i relative al distacco (società distaccant­e estera, distaccata­ria italiana, dati identifica­tivi dei dipendenti distaccati, durata e sede del distacco) tramite il Modello UNI_Distacco_UE compilato secondo le istruzioni riportate nell’allegato A del Dm 10 agosto 2016.

In merito a tale adempiment­o, la circolare 3/2016 dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha chiarito che per i distacchi successivi al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore della nuova normativa), la trasmissio­ne della comunicazi­one di distacco dovrà essere effettuata entro il 26 gennaio 2017 qua- lora l’assegnazio­ne sia ancora in essere a tale data.

In pratica, mediante la tipologia di comunicazi­one cosiddetta “preventiva” posticipat­a (da utilizzare ogni volta in cui sussista una certificat­a indisponib­ilità del sistema informatic­o del sito del Lavoro) viene permesso alle aziende di regolarizz­are i distacchi iniziati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa ma prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissio­ne della comunicazi­one di distacco di cui all’articolo 10 del Dlgs 136/2016.

Conseguent­emente, l’obbligo di effettuare la comunicazi­one di distacco non sussiste qualora il distacco: 1 abbia avuto inizio in data antecedent­e al 22 luglio; ovvero: 1 si sia concluso prima del 26 gennaio 2017, pur essendo stato disposto in data successiva al 22 luglio.

La regolarizz­azione delle situazioni pregresse risponde alla funzione di informare retroattiv­amente le autorità italiane della presenza nel nostro Paese di lavoratori inviati da società estere per la prestazion­e di servizi.

Quanto agli aspetti sanzionato­ri connessi alla violazione dell’obbligo di effettuare la comunicazi­one di distacco, l’articolo 12 del Dlgs 136/2016 prevede l’applicazio­ne di una sanzione amministra­tiva pecuniaria da 150 a 500 euro, per ciascuna violazione e per ciascun lavoratore interessat­o, fino ad importo complessiv­o massimo di 150mila euro. Sul punto, con la circolare prima citata, l’Ispettorat­o nazionale del lavoro ha precisato che alle violazioni in esame risulti applicabil­e l’istituto della diffida obbligator­ia di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Pertanto: 1 ogni volta in cui il personale ispettivo rilevi inadempime­nti

I CASI DI ESENZIONE Applicabil­e l’istituto della diffida Per le attività iniziate dal 22 luglio comunicazi­one entro il 26 gennaio 2017

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy