Distacchi transnazionali con preavviso
Per le aziende distaccanti Ue ed extra Ue da ieri obbligatoria la segnalazione preventiva telematica al ministero del Lavoro Per gli inadempienti sanzioni da 150 a 500 euro per lavoratore fino a un massimo di 150mila euro
pL’obbligo di segnalare preventivamente al ministero del Lavoro i distacchi nel territorio italiano per la prestazione di servizi, in base all'articolo 10 del Dlgs 136/2016, è in vigore da ieri. Pertanto, le aziende straniere distaccanti che da oggi intendono impiegare in Italia lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, devono aver comunicato telematicamente al ministero del Lavoro entro le ore 24 di ieri (giorno antecedente il distacco), i dati e le informazioni contenute nel Dm 10 agosto 2016.
Come detto, l’obbligo della comunicazione preventiva del distacco di lavoratori in Italia da parte di aziende estere è contenuto nel Dlgs 136/2016 di recepimento della direttiva 2014/67/ Ue. Scopo di tale direttiva è quello di migliorare e uniformare i principi di parità di trattamento (già contenuti nella direttiva 96/71) tra i lavoratori distaccati in un territorio diverso da quello in cui lavorano abitualmente e i lavoratori ivi occupati. L’obbligo trova applicazione sia nei confronti delle società comuni- tarie, sia nei confronti delle società aventi sede in Paesi extracomunitari, oltreché nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro Ue che inviano lavoratori in Italia per la prestazione di servizi.
Quindi, dal 26 dicembre, le aziende estere che distaccano lavoratori in Italia devono preventivamente registrarsi sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e (www.cliclavoro.gov.it ) e comunicare telematicamente le i nformazioni relative al distacco (società distaccante estera, distaccataria italiana, dati identificativi dei dipendenti distaccati, durata e sede del distacco) tramite il Modello UNI_Distacco_UE compilato secondo le istruzioni riportate nell’allegato A del Dm 10 agosto 2016.
In merito a tale adempimento, la circolare 3/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che per i distacchi successivi al 22 luglio 2016 (data di entrata in vigore della nuova normativa), la trasmissione della comunicazione di distacco dovrà essere effettuata entro il 26 gennaio 2017 qua- lora l’assegnazione sia ancora in essere a tale data.
In pratica, mediante la tipologia di comunicazione cosiddetta “preventiva” posticipata (da utilizzare ogni volta in cui sussista una certificata indisponibilità del sistema informatico del sito del Lavoro) viene permesso alle aziende di regolarizzare i distacchi iniziati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa ma prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione della comunicazione di distacco di cui all’articolo 10 del Dlgs 136/2016.
Conseguentemente, l’obbligo di effettuare la comunicazione di distacco non sussiste qualora il distacco: 1 abbia avuto inizio in data antecedente al 22 luglio; ovvero: 1 si sia concluso prima del 26 gennaio 2017, pur essendo stato disposto in data successiva al 22 luglio.
La regolarizzazione delle situazioni pregresse risponde alla funzione di informare retroattivamente le autorità italiane della presenza nel nostro Paese di lavoratori inviati da società estere per la prestazione di servizi.
Quanto agli aspetti sanzionatori connessi alla violazione dell’obbligo di effettuare la comunicazione di distacco, l’articolo 12 del Dlgs 136/2016 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ciascuna violazione e per ciascun lavoratore interessato, fino ad importo complessivo massimo di 150mila euro. Sul punto, con la circolare prima citata, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che alle violazioni in esame risulti applicabile l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Pertanto: 1 ogni volta in cui il personale ispettivo rilevi inadempimenti
I CASI DI ESENZIONE Applicabile l’istituto della diffida Per le attività iniziate dal 22 luglio comunicazione entro il 26 gennaio 2017