Prestazioni di servizi con regole trasparenti
pCosì come l’Italia ha adottato il Dlgs 136/2016 per recepire la direttiva 2014/67/Ue – diretta a regolamentare i distacchi transnazionali nell’ambito delle prestazione di servizi – anche gli altri Paesi Ue hanno già provveduto, o stanno provvedendo, a emanare specifiche leggi e regolamenti per attuare le previsioni contenute nella Direttiva.
Il progressivo recepimento da parte degli Stati dell’Unione europea delle norme che regolamentano i distacchi internazionali consente di armonizza- re - a livello comunitario - tale disciplina, ma obbliga le società che prestano servizi a livello transnazionale a considerare le norme vigenti negli Stati presso cui le stesse inviano i propri dipendenti. Tale verifica si rende necessaria per evitare di omettere adempimenti e/o commettere irregolarità e, conseguentemente, di subire l’applicazione delle sanzioni previste nei Paesi presso i quali i lavoratori verranno inviati. Pertanto, a titolo esemplificativo, le società italiane che inviano propri di- pendenti in altri Paesi europei per la prestazione di servizi dovranno verificare: e le condizioni di rapporto inderogabili vigenti nei Paesi di destinazione (in termini di minimi retributivi, orario di lavoro, durata minima delle ferie annuali retribuite eccetera) che, laddove più favorevoli, dovranno essere estese ai lavoratori distaccati dall’Italia; r se sussista l’obbligo di comunicare preventivamente l’inizio del distacco; t se esistano ulteriori obblighi amministrativi da espletare per gestire correttamente il distacco (quali ad esempio la nomina di un rappresentante della società italiana domiciliato presso il Paese estero).
Per consentire ai prestatori di servizi di rispettare gli obblighi sopra elencati, l’articolo 5 della direttiva 2014/67 ha previsto che gli Stati Ue pubblichino su un sito web ufficiale, in modo chiaro e accessibile, le condizioni di lavoro inderogabili e gli adempimenti amministrativi che devono essere espletati per gestire correttamente il distacco. A titolo esemplificativo si segnala che: 1 in Germania, dal 1° gennaio 2017, le società estere che intendono inviare propri dipendenti in territorio tedesco per la prestazione di servizi dovranno trasmettere telematicamente una “comunicazione di distacco” prima dell’inizio dell'esecuzione dei lavori registrandosi sul sito web www.zoll.de. L’omessa trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa il cui i mporto può arrivare a 30mila euro; 1 in Francia è previsto l’obbligo di trasmettere telematicamente, prima dell’inizio del distacco, all’ispettorato del lavoro competente la cosiddetta “Déclaration préalable de détachement” (http://travail-emploi.gouv.fr/ demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/ article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542). Per l’omessa trasmissione della comunicazione è prevista una sanzione fino a 2mila euro per ciascun distaccato e per un importo massimo complessivo di 10mila euro; 1 in Svezia la comunicazione preventiva di distacco va trasmessa alle competenti autorità svedesi (i.e. Swedish Work Environment Authority) entro il medesimo giorno in cui il distacco ha avuto inizio, mentre l’omessa trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione il cui importo minimo è di 20mila Corone (pari a circa 2.050 euro).(https://www.av.se/en/ work-environment-workand-inspections/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/report-a-foreign-posting/).