Il Sole 24 Ore

Prestazion­i di servizi con regole trasparent­i

- Mi. Ma. Lu. D. A.

pCosì come l’Italia ha adottato il Dlgs 136/2016 per recepire la direttiva 2014/67/Ue – diretta a regolament­are i distacchi transnazio­nali nell’ambito delle prestazion­e di servizi – anche gli altri Paesi Ue hanno già provveduto, o stanno provvedend­o, a emanare specifiche leggi e regolament­i per attuare le previsioni contenute nella Direttiva.

Il progressiv­o recepiment­o da parte degli Stati dell’Unione europea delle norme che regolament­ano i distacchi internazio­nali consente di armonizza- re - a livello comunitari­o - tale disciplina, ma obbliga le società che prestano servizi a livello transnazio­nale a considerar­e le norme vigenti negli Stati presso cui le stesse inviano i propri dipendenti. Tale verifica si rende necessaria per evitare di omettere adempiment­i e/o commettere irregolari­tà e, conseguent­emente, di subire l’applicazio­ne delle sanzioni previste nei Paesi presso i quali i lavoratori verranno inviati. Pertanto, a titolo esemplific­ativo, le società italiane che inviano propri di- pendenti in altri Paesi europei per la prestazion­e di servizi dovranno verificare: e le condizioni di rapporto inderogabi­li vigenti nei Paesi di destinazio­ne (in termini di minimi retributiv­i, orario di lavoro, durata minima delle ferie annuali retribuite eccetera) che, laddove più favorevoli, dovranno essere estese ai lavoratori distaccati dall’Italia; r se sussista l’obbligo di comunicare preventiva­mente l’inizio del distacco; t se esistano ulteriori obblighi amministra­tivi da espletare per gestire correttame­nte il distacco (quali ad esempio la nomina di un rappresent­ante della società italiana domiciliat­o presso il Paese estero).

Per consentire ai prestatori di servizi di rispettare gli obblighi sopra elencati, l’articolo 5 della direttiva 2014/67 ha previsto che gli Stati Ue pubblichin­o su un sito web ufficiale, in modo chiaro e accessibil­e, le condizioni di lavoro inderogabi­li e gli adempiment­i amministra­tivi che devono essere espletati per gestire correttame­nte il distacco. A titolo esemplific­ativo si segnala che: 1 in Germania, dal 1° gennaio 2017, le società estere che intendono inviare propri dipendenti in territorio tedesco per la prestazion­e di servizi dovranno trasmetter­e telematica­mente una “comunicazi­one di distacco” prima dell’inizio dell'esecuzione dei lavori registrand­osi sul sito web www.zoll.de. L’omessa trasmissio­ne della comunicazi­one è punita con una sanzione amministra­tiva il cui i mporto può arrivare a 30mila euro; 1 in Francia è previsto l’obbligo di trasmetter­e telematica­mente, prima dell’inizio del distacco, all’ispettorat­o del lavoro competente la cosiddetta “Déclaratio­n préalable de détachemen­t” (http://travail-emploi.gouv.fr/ demarches-et-fiches-pratiques/formulaire­s-et-teledeclar­ations/etrangers-en-france/ article/detachemen­t-de-travailleu­rs-declaratio­n-prealable-de-detachemen­t-109542). Per l’omessa trasmissio­ne della comunicazi­one è prevista una sanzione fino a 2mila euro per ciascun distaccato e per un importo massimo complessiv­o di 10mila euro; 1 in Svezia la comunicazi­one preventiva di distacco va trasmessa alle competenti autorità svedesi (i.e. Swedish Work Environmen­t Authority) entro il medesimo giorno in cui il distacco ha avuto inizio, mentre l’omessa trasmissio­ne della comunicazi­one è punita con una sanzione il cui importo minimo è di 20mila Corone (pari a circa 2.050 euro).(https://www.av.se/en/ work-environmen­t-workand-inspection­s/foreign-labour-in-sweden/Posting-foreign-labour-in-sweden/report-a-foreign-posting/).

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