Professioni sanitarie, responsabilità limitata con verifica di merito
Clausole claims made
pDeve essere dichiarata nulla la clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione per i danni causati a terzi dall’esercizio della professione medico-sanitaria che contenga un’estensione di garanzia di qualche anno precedente alla stipula della copertura assicurativa ma che limiti la stessa alle richieste di risarcimento pervenute entro il periodo di vigenza del contratto. Il giudice dopo aver dichiarato la nullità con sentenza parziale può disporre la mediazione. Sono le conclusioni cui perviene con una sentenza del 19 dicembre 2016 il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) nell’affrontare la questione della validità di una clausola claims made dopo la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9140 del 6 maggio 2016 confermata dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24645 del 2 dicembre 2016.
Nel contratto di assicurazione per i danni causati a terzi dall’esercizio della professione medico-sanitaria la clausola claims made è diretta a circoscrivere l’efficacia della garanzia in un determinato spazio temporale, oltre che al periodo di vigenza del contratto, e talvolta anche prima, al momento della denuncia dell’evento dannoso da parte del danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione. Questa pattuizione può realizzare interessi delle parti, in particolare dell’assicurazione, meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento ed essere considerata valida, a condizione che la garanzia dell’assicurato non sia eccessivamente compressa. La Cassazione ha, infatti, precisato che la clausola claims made cosiddetta “mista” non è di per sé nulla né vessatoria, ma in quanto atipica deve soggiacere al vaglio di meritevolezza che ciascun giudice di merito è chiamato a effettuare.
Il giudice capitolino nel solco delle Sezioni Unite giunge a censurare una clausola dopo un’accurata analisi della stessa e dell’impianto contrattuale sino a rilevare anche la mala fede della compagnia assicuratrice. Peraltro, nel caso di specie mentre l’erede della vittima raggiungeva un accordo in sede mediativa con l’azienda ospedaliera convenuta, la compagnia di assicurazioni eccepiva la mancanza di copertura del sinistro in quanto la richiesta di risarcimento era pervenuta dopo la scadenza del periodo di vigenza della polizza in base a quanto previsto dalla clausola limitativa. Secondo il tribunale perché la clausola possa essere valida occorre che sia stabilito un congruo periodo di estensione a ritroso della garanzia rispetto al periodo di vigenza del contratto nonché un congruo periodo, computato in anni, successivo alla scadenza entro il quale la denuncia di sinistro non abbia effetti elidenti della garanzia. Il giudizio di validità
IL PUNTO Nei contratti assicurativi la garanzia «circoscritta» va sottoposta al vaglio del giudice. Resta possibile la mediazione
della clausola è condizionato alle concrete modalità con le quali la seconda previsione, che non può mancare, si connette alla prima.
In esito alla sentenza parziale di nullità della clausola claims made, il giduice si riserva di decidere in ordine agli effetti conseguenti e con separata ordinanza dispone la mediazione. E nel rimettere le parti al tavolo negoziale le invita a valutare e approfondire i diversi aspetti della fattispecie, potendo giungere anche a un accordo innovativo valido. Peraltro, a seconda delle soluzioni che dovessero, in caso di mancato accordo, essere previste, la compagnia di assicurazione potrebbe dover restituire l’intero premio percepito e si aprirebbero scenari problematici in ordine alle somme corrisposte, medio tempore, a titolo di indennizzo da parte dell’assicurazione.