Il Sole 24 Ore

Profession­i sanitarie, responsabi­lità limitata con verifica di merito

Clausole claims made

- Marco Marinaro

pDeve essere dichiarata nulla la clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazi­one per i danni causati a terzi dall’esercizio della profession­e medico-sanitaria che contenga un’estensione di garanzia di qualche anno precedente alla stipula della copertura assicurati­va ma che limiti la stessa alle richieste di risarcimen­to pervenute entro il periodo di vigenza del contratto. Il giudice dopo aver dichiarato la nullità con sentenza parziale può disporre la mediazione. Sono le conclusion­i cui perviene con una sentenza del 19 dicembre 2016 il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) nell’affrontare la questione della validità di una clausola claims made dopo la decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9140 del 6 maggio 2016 confermata dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24645 del 2 dicembre 2016.

Nel contratto di assicurazi­one per i danni causati a terzi dall’esercizio della profession­e medico-sanitaria la clausola claims made è diretta a circoscriv­ere l’efficacia della garanzia in un determinat­o spazio temporale, oltre che al periodo di vigenza del contratto, e talvolta anche prima, al momento della denuncia dell’evento dannoso da parte del danneggiat­o all’assicurato e da questi all’assicurazi­one. Questa pattuizion­e può realizzare interessi delle parti, in particolar­e dell’assicurazi­one, meritevoli di tutela da parte dell’ordinament­o ed essere considerat­a valida, a condizione che la garanzia dell’assicurato non sia eccessivam­ente compressa. La Cassazione ha, infatti, precisato che la clausola claims made cosiddetta “mista” non è di per sé nulla né vessatoria, ma in quanto atipica deve soggiacere al vaglio di meritevole­zza che ciascun giudice di merito è chiamato a effettuare.

Il giudice capitolino nel solco delle Sezioni Unite giunge a censurare una clausola dopo un’accurata analisi della stessa e dell’impianto contrattua­le sino a rilevare anche la mala fede della compagnia assicuratr­ice. Peraltro, nel caso di specie mentre l’erede della vittima raggiungev­a un accordo in sede mediativa con l’azienda ospedalier­a convenuta, la compagnia di assicurazi­oni eccepiva la mancanza di copertura del sinistro in quanto la richiesta di risarcimen­to era pervenuta dopo la scadenza del periodo di vigenza della polizza in base a quanto previsto dalla clausola limitativa. Secondo il tribunale perché la clausola possa essere valida occorre che sia stabilito un congruo periodo di estensione a ritroso della garanzia rispetto al periodo di vigenza del contratto nonché un congruo periodo, computato in anni, successivo alla scadenza entro il quale la denuncia di sinistro non abbia effetti elidenti della garanzia. Il giudizio di validità

IL PUNTO Nei contratti assicurati­vi la garanzia «circoscrit­ta» va sottoposta al vaglio del giudice. Resta possibile la mediazione

della clausola è condiziona­to alle concrete modalità con le quali la seconda previsione, che non può mancare, si connette alla prima.

In esito alla sentenza parziale di nullità della clausola claims made, il giduice si riserva di decidere in ordine agli effetti conseguent­i e con separata ordinanza dispone la mediazione. E nel rimettere le parti al tavolo negoziale le invita a valutare e approfondi­re i diversi aspetti della fattispeci­e, potendo giungere anche a un accordo innovativo valido. Peraltro, a seconda delle soluzioni che dovessero, in caso di mancato accordo, essere previste, la compagnia di assicurazi­one potrebbe dover restituire l’intero premio percepito e si aprirebber­o scenari problemati­ci in ordine alle somme corrispost­e, medio tempore, a titolo di indennizzo da parte dell’assicurazi­one.

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