Il Sole 24 Ore

Traffico di organi: 12 anni di carcere

- Patrizia Maciocchi

pCarcere fino a 12 anni per i trafficant­i di organi umani.

Dopo l’approdo nella Gazzetta Ufficiale (299 del 23 dicembre 2016) sarà operativa dal 1° gennaio 2017 la legge (236/2916) che introduce il delitto di traffico di organi prelevati da persone viventi: un reato con un giro d’affari globale stimato in quasi un miliardo e mezzo di dollari. La stretta, su un traffico che colpisce i più deboli e chi si trova in stato di bisogno, avviene attraverso la modifica del Codi- ce penale e un intervento sia sulla legge 91/1999 in materia di traffico di organi destinati al trapianto sia sulla legge 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi. Con il provvedime­nto viene introdotto, all’articolo 601-bis del Codice penale, il nuovo delit- to di traffico di organi prelevati da persona vivente: il reato è punito con il carcere da tre a 12 anni e la multa da 50 mila a 300 mila euro. Sanzioni pesanti che colpiscono chi, violando la disciplina del prelievo e trapianto da donatore, commercia, vende, acquista o comunque procura organi prelevati da una persona in vita. Sanzione accessoria nel caso il colpevole sia un medico o un sanitario: per loro scatta l’interdizio­ne perpetua dall’esercizio della profession­e.

Nel mirino del legislator­e finisce anche il turismo dei trapian- ti. È, infatti, prevista la reclusione da tre a sette anni anche per chi organizza o propaganda viaggi, oppure pubblicizz­a o diffonde, anche attraverso la via informatic­a o telematica, annunci finalizzat­i al traffico di organi. Scatta la circostanz­a aggravante, prevista dall’articolo 416, comma 5 del Codice penale, per l’associazio­ne a delinquere che ha come obiettivo il traffico di organi da vivente o da cadavere. Il provvedime­nto inasprisce, inoltre, il trattament­o sanzionato­rio previsto dall’articolo 22 bis, comma 1 della legge 91/1999, per chi svolge a scopo di lucro opera di mediazione nella donazione di organi da vivente, innalzando il massimo della pena ad anni 8 di reclusione. Mano pesante che anche sulle pene da infliggere a chi promuove o organizza l’associazio­ne: in questo caso si rischiano da cinque a 15 anni di carcere, mentre gli anni vanno da 4 a nove per chi vi partecipa.

Con le nuove norme, per ragioni di coordiname­nto, viene abrogato l’articolo 7 della legge 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi: una disposizio­ne che puniva con la reclusione da tre mesi a un anno e con multa chiunque, a scopo di lucro, svolgeva il ruolo di mediatore nella donazione di un rene.

LE ALTRE CONDOTTE Reclusione da 3 a 7 anni anche per chi organizza e propaganda viaggi o diffonde annunci per favorire le violazioni

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