Il Sole 24 Ore

Convocazio­ne con giacenza in posta

La Cassazione accoglie la tesi della conoscibil­ità presunta una volta che l’avviso sia arr ivato Valido anche il deposito protratto per dieci giorni per assenza del destinatar­io

- Paolo Accoti

pL’assemblea condominia­le non può legittimam­ente deliberare se non consta che tutti gli aventi diritti sono stati regolarmen­te invitati a partecipar­e, e l’avviso di convocazio­ne, che deve contenere la specifica indicazion­e dell’ordine del giorno, l’indicazion­e del luogo e dell’ora della riunione, deve essere comunicato almeno 5 giorni anteriorme­nte alla data fissata per la prima convocazio­ne dell’assemblea e deve essere trasmesso a mezzo di posta raccomanda­ta, posta elettronic­a certificat­a, fax o tramite consegna a mano.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazio­ne degli aventi diritto, la deliberazi­one assemblear­e risulterà annullabil­e, se tempestiva­mente impugnata dai condòmini dissenzien­ti o assenti per difetto di convocazio­ne, entro 30 giorni dalla comunicazi­one della delibera stessa.

Vi è da chiedersi, tuttavia, specie per gli avvisi di convocazio­ne inviati a mezzo posta raccomanda­ta, se è necessario che l’avviso di convocazio­ne giunga effettivam­ente nelle mani del destinatar­io 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazio­ne o se, comunque, basta che esso sia entrato nella sfera di conoscibil­ità del destinatar­io.

L’avviso di convocazio­ne dell’assemblea è da considerar­si “atto recettizio” ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile, per cui vige il principio della «presunzion­e di conoscenza», in virtù del quale «la proposta, l’accettazio­ne, la loro revoca e ogni altra dichiarazi­one diretta a una determinat­a persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatar­io, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibil­ità di averne notizia». Tanto ha di recente ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22311, pubblicata il 3 novembre 2016.

La vicenda giudiziari­a vedeva contrappos­ti una condòmina - venuta a conoscenza della deliberazi­one assunta dal condominio di cui faceva parte solo a seguito di una missiva alla stessa indirizzat­a dall’amministra­tore - che eccepiva la nullità (in realtà si tratterebb­e di annullabil­ità) della delibera per omessa convocazio­ne, e lo stesso condominio che evidenziav­a, al contrario, la regolare e tempestiva convocazio­ne di tutti i condòmini.

Il giudice di secondo grado annullava la delibera perché il termine di 5 giorni rispetto alla data di prima convocazio­ne (22 aprile), doveva computarsi dalla ricezione dell’avviso di convocazio­ne e non dalla data di spedizione e quindi non risultava rispettato.

La Cassazione ha chiarito invece che «la raccomanda­ta (...), inviata alla residenza della condomina in data 8 aprile 2003, era stata, dopo l’infruttuos­o tentativo di

IL PUNTO La Cassazione ha allargato di recente i margini per effettuare l’impugnazio­ne della comunicazi­one

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