Il Sole 24 Ore

Il verbale rimane valido anche senza nomi di battesimo

- Alessandro M. Colombo

pNel verbale d’assemblea, basta indicare il cognome dei condomini o sono indispensa­bili anche i nomi di battesimo?

Già la Corte di cassazione aveva affermato che, per ogni deliberazi­one, devono essere indicati i nomi di assenzient­i, dissenzien­ti e astenuti, l’identifica­zione del soggetto votante: in tal caso, occorrerà indicare anche i nomi di battesimo.

Con la sentenza n. 23903/2016, la Corte, rigettando i numerosi motivi di ricorso proposti dal condòmino, affronta e risolve un campionari­o di temi in materia d’impugnazio­ne di delibere condominia­li, precisando con chiarezza che: e l’annullabil­ità della delibera assemblear­e di condominio per mancata comunicazi­one dell’avviso di convocazio­ne dell’assemblea non può essere fatta valere allorché il condòmino, nei cui confronti la comunicazi­one è stata omessa, sia presente in assemblea: la partecipaz­ione all’adunanza sana il difetto formale; r il condòmino regolarmen­te convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazio­ne di altro condòmino, trattandos­i di vizio che inerisce l’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpreta­zione evolutiva fondata sull’articolo 66, comma 3, delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile; t l’omessa indicazion­e di un argomento, poi deliberato, nell’ordine del giorno di un’assemblea condominia­le, non può essere rilevata quale motivo d’impugnazio­ne della delibera da parte del condomino dissenzien­te nel merito, il quale non abbia preliminar­mente eccepito in quella sede l’irregolari­tà della convocazio­ne; u il verbale dell’assemblea ha natura di scrittura privata, e non di atto pubblico, e l’eventuale falso ideologico in esso contenuto non integra il delitto di falsità in scrittura privata (articolo 485 del Codice penale), né altre ipotesi di falso documental­e punibile. Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominia­le, munito della sottoscriz­ione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienz­a delle dichiarazi­oni dei sottoscrit­tori e non si estende al contenuto della scrittura, per la cui impugnazio­ne può farsi ricorso ad ogni mezzo di prova. Sul condòmino che impugni la delibera assemblear­e incombe, tuttavia, l’onere di sovvertire la presunzion­e di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

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