Il verbale rimane valido anche senza nomi di battesimo
pNel verbale d’assemblea, basta indicare il cognome dei condomini o sono indispensabili anche i nomi di battesimo?
Già la Corte di cassazione aveva affermato che, per ogni deliberazione, devono essere indicati i nomi di assenzienti, dissenzienti e astenuti, l’identificazione del soggetto votante: in tal caso, occorrerà indicare anche i nomi di battesimo.
Con la sentenza n. 23903/2016, la Corte, rigettando i numerosi motivi di ricorso proposti dal condòmino, affronta e risolve un campionario di temi in materia d’impugnazione di delibere condominiali, precisando con chiarezza che: e l’annullabilità della delibera assembleare di condominio per mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea non può essere fatta valere allorché il condòmino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea: la partecipazione all’adunanza sana il difetto formale; r il condòmino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condòmino, trattandosi di vizio che inerisce l’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile; t l’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale, non può essere rilevata quale motivo d’impugnazione della delibera da parte del condomino dissenziente nel merito, il quale non abbia preliminarmente eccepito in quella sede l’irregolarità della convocazione; u il verbale dell’assemblea ha natura di scrittura privata, e non di atto pubblico, e l’eventuale falso ideologico in esso contenuto non integra il delitto di falsità in scrittura privata (articolo 485 del Codice penale), né altre ipotesi di falso documentale punibile. Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito della sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, per la cui impugnazione può farsi ricorso ad ogni mezzo di prova. Sul condòmino che impugni la delibera assembleare incombe, tuttavia, l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.