Attenzione nella scelta della data e del luogo
pNonostante la disciplina normativa dettagliata sull’assemblea, alcuni aspetti critici non contemplati dalle norme, se trascurati, possono portare alla invalidità delle delibere approvate.
Innanzitutto va tenuto presente che l’articolo 1136 del Codice civile, che prevede che fra l’assemblea di prima e di seconda convocazione deve passare almeno un giorno, va inteso non già nel senso che devono trascorrere 24 ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta perlomeno nel giorno successivo alla prima (Cassazione sentenza 22685/2014).
Quando poi più soggetti sono comproprietari della stessa unità di norma è legittimo l’invio della convocazione (e del verbale) a uno solo di loro se si può presupporre che avviserà gli atri (Tribunale di Genova, sentenza 1127/2016).
Problemi delicati possono sorgere pure riguardo al luogo e al giorno dell’assemblea. Non è vietato utilizzare, previo accordo con i condòmini, anche un locale distante dal condominio o anche (per le seconde case) in una città diversa se tutti o quasi i condòmini vivono in essa.
Lo stesso vale riguardo alla data della convocazione: deve essere pure stabilita in base alla specifica situazione del condominio. Se un edificio usato per le ferie si trova in montagna si può convocare l’assemblea nel periodo delle festività di fine anno (in cui si presume che sarà maggiore la presenza dei condomini), mentre per quello ubicato in una località marina il periodo preferibile può essere quello estivo.
La scelta della data dell’assemblea però altri aspetti. Di norma non si convocano assemblee di domenica o nelle festività civili) anche se nulla vieta che, previo accordo dei condòmini, si fissi l’adunanza proprio in quei giorni. Si pone comunque la questione se sia legittima la convocazione in un giorno che costituisce una ricorrenza religiosa non cattolica; sebbene una sentenza abbia dato risposta affermativa (Tribunale di Roma 10229/2009), va detto che in tal modo non viene rispettata la regola basilare secondo cui, ovviamente entro i limiti della ragionevolezza, deve essere scelta sempre la data che consente di assicurare la massima partecipazione dei condomini.
pIl
zione,