Il Sole 24 Ore

Attenzione nella scelta della data e del luogo

- Ettore Ditta

pNonostant­e la disciplina normativa dettagliat­a sull’assemblea, alcuni aspetti critici non contemplat­i dalle norme, se trascurati, possono portare alla invalidità delle delibere approvate.

Innanzitut­to va tenuto presente che l’articolo 1136 del Codice civile, che prevede che fra l’assemblea di prima e di seconda convocazio­ne deve passare almeno un giorno, va inteso non già nel senso che devono trascorrer­e 24 ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta perlomeno nel giorno successivo alla prima (Cassazione sentenza 22685/2014).

Quando poi più soggetti sono comproprie­tari della stessa unità di norma è legittimo l’invio della convocazio­ne (e del verbale) a uno solo di loro se si può presupporr­e che avviserà gli atri (Tribunale di Genova, sentenza 1127/2016).

Problemi delicati possono sorgere pure riguardo al luogo e al giorno dell’assemblea. Non è vietato utilizzare, previo accordo con i condòmini, anche un locale distante dal condominio o anche (per le seconde case) in una città diversa se tutti o quasi i condòmini vivono in essa.

Lo stesso vale riguardo alla data della convocazio­ne: deve essere pure stabilita in base alla specifica situazione del condominio. Se un edificio usato per le ferie si trova in montagna si può convocare l’assemblea nel periodo delle festività di fine anno (in cui si presume che sarà maggiore la presenza dei condomini), mentre per quello ubicato in una località marina il periodo preferibil­e può essere quello estivo.

La scelta della data dell’assemblea però altri aspetti. Di norma non si convocano assemblee di domenica o nelle festività civili) anche se nulla vieta che, previo accordo dei condòmini, si fissi l’adunanza proprio in quei giorni. Si pone comunque la questione se sia legittima la convocazio­ne in un giorno che costituisc­e una ricorrenza religiosa non cattolica; sebbene una sentenza abbia dato risposta affermativ­a (Tribunale di Roma 10229/2009), va detto che in tal modo non viene rispettata la regola basilare secondo cui, ovviamente entro i limiti della ragionevol­ezza, deve essere scelta sempre la data che consente di assicurare la massima partecipaz­ione dei condomini.

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