Il Sole 24 Ore

01 LA SENTENZA 22311...

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La Suprema Corte richiama l’articolo 1335 del Codice civile per cui è dal momento in cui la comunicazi­one giunge all’indirizzo del destinatar­io, sia pure assente, che la stessa entra nella sfera di conoscenza del ricevente e ciò avviene dal tempo del rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, «e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata (...)». Quindi, «la raccomanda­ta, nel caso di momentanea assenza del destinatar­io (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibil­ità del destinatar­io nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale» recapito, posta in giacenza presso l’ufficio postale in data 9.4.2003, previo rilascio del relativo avviso, per essere poi materialme­nte ritirata dalla condomina solo in data 18 aprile 2003», da ciò la tempestivi­tà della convocazio­ne.

La Suprema Corte richiama l’articolo 1335 del Codice civile per cui è dal momento in cui la comunicazi­one giunge all’indirizzo del destinatar­io, sia pure assente, che la stessa entra nella sfera di conoscenza del ricevente e ciò avviene dal tempo del rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, «e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cass. 7370/98; Cass. 2847/97; Cass. 8399/96; Cass. 14909/81; Cass. 628/78. Cfr. da ultimo Cass. 16330/2016)».

Quindi, «la raccomanda­ta, nel caso di momentanea assenza del destinatar­io (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibil­ità del destinatar­io nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale».

Non solo: di recente la Cassazione si è spinta più in là, con la sentenza 25791/2016: «la regola da applicare per individuar­e la data di perfeziona­mento della comunicazi­one a mezzo raccomanda­ta con avviso di riceviment­o, in caso di mancato recapito della raccomanda­ta all'indirizzo del destinatar­io, è quella che la comunicazi­one si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».

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