Ripartizione spese estesa ai consorzi
pIl consorzio di edifici, diffuso nelle località turistiche, per la dottrina si distingue tra obbligatorio (per legge o per finalità collettive) e facoltativo (nascente da contratto). Al consorzio si applicano le norme sulla comunione prevista dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile che riguardano la proprietà comune a più persone. Le norme sul condominio di edifici sono speciali rispetto a questa disciplina e comunque anche al condominio (articolo 1139 del Codice civile), si applicano in via residuale le norme sulla comunione.
Una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 24957/2016, ha equiparato i due istituti per la ripartizione delle spese. Il caso trattato riguardava una delibera che stabiliva il pagamento di oneri consortili e che veniva poi revocata. La questione era se ugualmente continuasse a sussistere il credito azionato dal consorzio. La Cassazione ha dato ragione al con- sorziato sulla base dell’articolo 2377, ultimo comma , del Codice civile, relativo alla annullabilità delle delibere societarie.
Tale norma, benché dettata con riferimento alle Spa, è applicabile alla assemblea di condominio «ove si aggiunge che, qualora un condomino abbia dedotto a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di una delibera assembleare, l’invalidità di quest’ultima per aver adottato un erroneo criteri odi ripartizione delle spese condominiali, la sostituzione di detta delibera con altra che, adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere». La Corte conclude che la disposizione dell’articolo 2377 può essere applicata alla deliberazioni dell’assemblea di un consorzio e quindi, almeno sotto il profilo del riparto spese,consorzio e condominio sono equiparati.