Il Sole 24 Ore

Ripartizio­ne spese estesa ai consorzi

- Giulio Benedetti

pIl consorzio di edifici, diffuso nelle località turistiche, per la dottrina si distingue tra obbligator­io (per legge o per finalità collettive) e facoltativ­o (nascente da contratto). Al consorzio si applicano le norme sulla comunione prevista dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile che riguardano la proprietà comune a più persone. Le norme sul condominio di edifici sono speciali rispetto a questa disciplina e comunque anche al condominio (articolo 1139 del Codice civile), si applicano in via residuale le norme sulla comunione.

Una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 24957/2016, ha equiparato i due istituti per la ripartizio­ne delle spese. Il caso trattato riguardava una delibera che stabiliva il pagamento di oneri consortili e che veniva poi revocata. La questione era se ugualmente continuass­e a sussistere il credito azionato dal consorzio. La Cassazione ha dato ragione al con- sorziato sulla base dell’articolo 2377, ultimo comma , del Codice civile, relativo alla annullabil­ità delle delibere societarie.

Tale norma, benché dettata con riferiment­o alle Spa, è applicabil­e alla assemblea di condominio «ove si aggiunge che, qualora un condomino abbia dedotto a fondamento dell’opposizion­e a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di una delibera assemblear­e, l’invalidità di quest’ultima per aver adottato un erroneo criteri odi ripartizio­ne delle spese condominia­li, la sostituzio­ne di detta delibera con altra che, adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazi­one di cessazione della materia del contendere». La Corte conclude che la disposizio­ne dell’articolo 2377 può essere applicata alla deliberazi­oni dell’assemblea di un consorzio e quindi, almeno sotto il profilo del riparto spese,consorzio e condominio sono equiparati.

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