Sanzioni sul lavoro fuori dalla sanatoria
Escluse dalla definizione agevolata le cartelle der ivanti da contestazioni amministrative degli ispettor i Non sono soggette alla rottamazione neanche le somme per punire il lavoro nero
pLe sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di lavoro non rientrano nella “rottamazione” delle cartelle esattoriali prevista dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016.
Rientrano, invece, nella “moratoria” le somme aggiuntive dovute all’Inps in base all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000, se si tratta, rispettivamente, di omissione o evasione contributiva.
L’articolo 6, comma 10, lettera d) stabilisce che sono esclusi dalla definizione agevolata (rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna».
Nel caso che qui interessa occorre ricordare che, in materia di lavoro, l’ispettore che accerti violazioni di legge sulle quali è chiamato a vigilare (orari di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, ferie, prospetti paga, assunzioni, licenziamenti) e per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative, diffida il trasgressore a eliminare l’irregolarità (salvo che non si tratti di illecito istantaneo, come per esempio la man- cata concessione di riposi) e, contestualmente, lo invita a definire la procedura sanzionatoria mediante il pagamento di un importo pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista dalla legge.
In caso di mancato paga- mento della sanzione in forma così ridotta, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro emette il provvedimento che consiste in una ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione, ricalcolata con i criteri previsti dall’articolo 11 della legge 689/1981. Salvo che l’ordinanza non venga opposta davanti al tribunale civile, dopo trenta giorni dalla sua notificazione diviene esecutiva e, pertanto, da quella data, l’ufficio inoltrerà il ruolo all’agente della riscossione che emetterà la relativa cartella esattoriale con le maggiorazioni di legge.
Tale procedura, come si è anticipato, è esclusa dalla definizione agevolata disciplinata dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016.
Tale assunto è confermato da quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, combinato con il comma 10, lettera e-bis, quest’ultima introdotta con la legge 225/2016 di conversione del decreto legge.
Infatti il comma 1 stabilisce che possono essere estinte con la procedura agevolativa le sanzioni e le somme aggiuntive indicate dall’articolo 27 del Dlgs 46/1999, il quale riporta a sua volta alle sanzioni e somme aggiuntive, secondo le disposizioni che le regolano la materia, attualmente disciplinate dall’articolo 116 della legge 388/2000.
Tale disposizione è stata ripresa dalla nuova lettera e-bis del comma 10, in cui, con una frase non molto lineare, viene stabilito che sono escluse (dalla “rottamazione”) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi o ai premi dovuti dagli ( forse più esatto, agli) enti previdenziali.
Tutto ciò per ribadire ciò che era già chiaro e cioè che sono escluse tutte le cartelle relative a ordinanze riguardanti anche le sanzioni sul lavoro nero.
LA NORMA L’ordinanza di ingiunzione per il pagamento viene consegnata a Equitalia dopo 30 giorni dalla notifica (in assenza di ricorso)