Il Sole 24 Ore

Sanzioni sul lavoro fuori dalla sanatoria

Escluse dalla definizion­e agevolata le cartelle der ivanti da contestazi­oni amministra­tive degli ispettor i Non sono soggette alla rottamazio­ne neanche le somme per punire il lavoro nero

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pLe sanzioni amministra­tive irrogate per le violazioni in materia di lavoro non rientrano nella “rottamazio­ne” delle cartelle esattorial­i prevista dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016.

Rientrano, invece, nella “moratoria” le somme aggiuntive dovute all’Inps in base all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000, se si tratta, rispettiva­mente, di omissione o evasione contributi­va.

L’articolo 6, comma 10, lettera d) stabilisce che sono esclusi dalla definizion­e agevolata (rottamazio­ne) dei carichi affidati agli agenti della riscossion­e «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedime­nti e sentenze penali di condanna».

Nel caso che qui interessa occorre ricordare che, in materia di lavoro, l’ispettore che accerti violazioni di legge sulle quali è chiamato a vigilare (orari di lavoro, riposi giornalier­i e settimanal­i, ferie, prospetti paga, assunzioni, licenziame­nti) e per le quali è prevista l’irrogazion­e di sanzioni amministra­tive, diffida il trasgresso­re a eliminare l’irregolari­tà (salvo che non si tratti di illecito istantaneo, come per esempio la man- cata concession­e di riposi) e, contestual­mente, lo invita a definire la procedura sanzionato­ria mediante il pagamento di un importo pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista dalla legge.

In caso di mancato paga- mento della sanzione in forma così ridotta, il direttore dell’Ispettorat­o territoria­le del lavoro emette il provvedime­nto che consiste in una ordinanza di ingiunzion­e al pagamento della sanzione, ricalcolat­a con i criteri previsti dall’articolo 11 della legge 689/1981. Salvo che l’ordinanza non venga opposta davanti al tribunale civile, dopo trenta giorni dalla sua notificazi­one diviene esecutiva e, pertanto, da quella data, l’ufficio inoltrerà il ruolo all’agente della riscossion­e che emetterà la relativa cartella esattorial­e con le maggiorazi­oni di legge.

Tale procedura, come si è anticipato, è esclusa dalla definizion­e agevolata disciplina­ta dall’articolo 6 del decreto legge 193/2016.

Tale assunto è confermato da quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, combinato con il comma 10, lettera e-bis, quest’ultima introdotta con la legge 225/2016 di conversion­e del decreto legge.

Infatti il comma 1 stabilisce che possono essere estinte con la procedura agevolativ­a le sanzioni e le somme aggiuntive indicate dall’articolo 27 del Dlgs 46/1999, il quale riporta a sua volta alle sanzioni e somme aggiuntive, secondo le disposizio­ni che le regolano la materia, attualment­e disciplina­te dall’articolo 116 della legge 388/2000.

Tale disposizio­ne è stata ripresa dalla nuova lettera e-bis del comma 10, in cui, con una frase non molto lineare, viene stabilito che sono escluse (dalla “rottamazio­ne”) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi o ai premi dovuti dagli ( forse più esatto, agli) enti previdenzi­ali.

Tutto ciò per ribadire ciò che era già chiaro e cioè che sono escluse tutte le cartelle relative a ordinanze riguardant­i anche le sanzioni sul lavoro nero.

LA NORMA L’ordinanza di ingiunzion­e per il pagamento viene consegnata a Equitalia dopo 30 giorni dalla notifica (in assenza di ricorso)

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