Il Sole 24 Ore

La «competenza» bilancia gli utili su più annualità

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Gli imprendito­ri in regime di contabilit­à semplifica­ta, con ricavi 2016 sotto le soglie previste dall’articolo 18 del Dpr 600/73, ai fini della determinaz­ione del reddito a decorrere dal 2017, si trovano di fronte a una scelta di convenienz­a e cioè se entrare nel regime per cassa o se rimanere nel criterio di competenza optando per il regime della contabilit­à ordinaria. Si può ritenere che molti piccoli imprendito­ri sceglieran­no la terza via e cioè quella della registrazi­one, assumendo i ricavi ed i costi registrati nella contabilit­à dell’Iva, indipenden­temente dalla cassa e dalla competenza.

In ogni caso in linea di massima il criterio di cassa è di per se favorevole in quanto consente di determinar­e il reddito sulla base dei ricavi incassati, meno le spese sostenute; quindi il reddito imponibile è di fatto conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.

Il criterio di cassa ha come deterrente la contabiliz­zazione degli incassi e pagamenti, che però a maggior ragione dovrebbe essere effettuata anche optando per il regime della contabilit­à ordinaria; tuttavia il comma 4 dell’articolo 18 prevede che i contribuen­ti obbligati alla tenuta della contabilit­à Iva possono adempiere all’obbligo di riportare gli incassi e pagamenti annotando l’importo complessiv­o dei mancati incassi e pagamenti qualora il saldo non sia avvenuto nell’anno della registrazi­one, con l’indicazion­e delle fatture cui i mancati incassi e pagamenti si riferiscon­o. In sostanza, l’obbligo della annotazion­e degli incassi e pagamenti avviene al contrario riportando soltanto quelli che non si sono verificati.

Un effetto straordina­rio ma vantaggios­o riguarda il primo anno di applicazio­ne del regime per cassa; infatti il nuovo regime di contabilit­à semplifica­ta prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica tale criterio o quello delle registrazi­oni. La norma dispone che il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, del- l’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranz­a delle imprese commercial­i, determiner­à una chiusura in perdita che non potrà essere riportata negli anni successivi ma in deduzione dal reddito complessiv­o del periodo di imposta.

Il regime di competenza potrà essere adottato solamente mediante l’opzione per la contabilit­à ordinaria. Questo sistema di determinaz­ione del reddito ha il vantaggio di mantenere equilibrio nella distribuzi­one del reddito fiscale nel tempo mediante l’imputazion­e delle rimanenze finali anche per i lavori eseguiti e non ultimati che assumerann­o rilevanza nell’anno della ultimazion­e. Al contrario, nel regime per cassa il reddito potrà essere disomogene­o nei vari anni; si supponga, ad esempio, il caso di un artigiano che riceve un forte acconto per una commessa che svilupperà nell’anno successivo anche acquistand­o successiva­mente il materiale: il risultato sarà quello di avere un reddito elevato nell’anno dell’acconto ed eventualme­nte una perdita fiscale nell’anno dopo. L’opzione per la contabilit­à ordinaria comporta costi amministra­tivi e richiede in primo luogo la redazione della situazione patrimonia­le di partenza (legge 689/1974).

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