La «competenza» bilancia gli utili su più annualità
Gli imprenditori in regime di contabilità semplificata, con ricavi 2016 sotto le soglie previste dall’articolo 18 del Dpr 600/73, ai fini della determinazione del reddito a decorrere dal 2017, si trovano di fronte a una scelta di convenienza e cioè se entrare nel regime per cassa o se rimanere nel criterio di competenza optando per il regime della contabilità ordinaria. Si può ritenere che molti piccoli imprenditori sceglieranno la terza via e cioè quella della registrazione, assumendo i ricavi ed i costi registrati nella contabilità dell’Iva, indipendentemente dalla cassa e dalla competenza.
In ogni caso in linea di massima il criterio di cassa è di per se favorevole in quanto consente di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati, meno le spese sostenute; quindi il reddito imponibile è di fatto conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.
Il criterio di cassa ha come deterrente la contabilizzazione degli incassi e pagamenti, che però a maggior ragione dovrebbe essere effettuata anche optando per il regime della contabilità ordinaria; tuttavia il comma 4 dell’articolo 18 prevede che i contribuenti obbligati alla tenuta della contabilità Iva possono adempiere all’obbligo di riportare gli incassi e pagamenti annotando l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti qualora il saldo non sia avvenuto nell’anno della registrazione, con l’indicazione delle fatture cui i mancati incassi e pagamenti si riferiscono. In sostanza, l’obbligo della annotazione degli incassi e pagamenti avviene al contrario riportando soltanto quelli che non si sono verificati.
Un effetto straordinario ma vantaggioso riguarda il primo anno di applicazione del regime per cassa; infatti il nuovo regime di contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica tale criterio o quello delle registrazioni. La norma dispone che il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, del- l’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una chiusura in perdita che non potrà essere riportata negli anni successivi ma in deduzione dal reddito complessivo del periodo di imposta.
Il regime di competenza potrà essere adottato solamente mediante l’opzione per la contabilità ordinaria. Questo sistema di determinazione del reddito ha il vantaggio di mantenere equilibrio nella distribuzione del reddito fiscale nel tempo mediante l’imputazione delle rimanenze finali anche per i lavori eseguiti e non ultimati che assumeranno rilevanza nell’anno della ultimazione. Al contrario, nel regime per cassa il reddito potrà essere disomogeneo nei vari anni; si supponga, ad esempio, il caso di un artigiano che riceve un forte acconto per una commessa che svilupperà nell’anno successivo anche acquistando successivamente il materiale: il risultato sarà quello di avere un reddito elevato nell’anno dell’acconto ed eventualmente una perdita fiscale nell’anno dopo. L’opzione per la contabilità ordinaria comporta costi amministrativi e richiede in primo luogo la redazione della situazione patrimoniale di partenza (legge 689/1974).