Ambulanti «favoriti» da concessioni lunghe
pEccessiva una durata minima di 9 anni, criteri di assegnazione troppo sbilanciati a favore dei requisiti di anzianità, un “nuovo” periodo transitorio che di fatto blocca le concessioni per gli ambulanti per altri 9-12 anni.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato boccia senza mezze misure l’intesa Stato-Regioni formalizzata il 24 gennaio 2013 e anche la successiva risoluzione del ministero per lo Sviluppo economico (numero 34181/2016) che regola un secondo periodo transitorio troppo “garantista” rispetto a chi già ha una concessione.
Analizzando (in seguito alla direttiva Bolkestein 2006/123 Ce)la normativa vigente e i complessi criteri di attribuzione dei punteggi in vista delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in un parere trasmesso nei giorni scorsi alla Conferenza unificata Stato-Regioni, alla Conferenza delle Regioni e al ministero dello Sviluppo economico, l’Autorità garante per la concorrenza ribadisce che «un termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l’ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell’offerta»; con la conseguenza di creare una «cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento». Riferendosi, in particolare, alla precedente disciplina del commercio su aree pubbliche, l’Autorità ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, « anche tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere» che «non richiede particolari investimenti». Un principio costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l’opportunità di «ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità».
Peraltro, una durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale al rispetto di tali principi e l’Autorità - nell’esercizio delle proprie funzioni consultive relativamente ai vari settori produttivi affidati in concessione - ha sempre affermato che la durata «dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale».
Pertanto, considerato lo specifico settore in esame, caratterizzato di norma da limitati investimenti soprattutto di natura strutturale, «una durata minima di 9 anni (7 nel caso di mercati turistici) individuata su tutto il territorio nazionale può risultare sproporzionata e non rispettosa» dei principi di concorrenza e di efficienza del mercato nello specifico settore del commercio ambulante.
Quanto alla valutazione, nell’assegnazione della concessione, dell’anzianità o dell’esperienza pregressa acquisita dall’operatore già presente nella stessa area (di fatto un prolungamento di 9-12 anni delle concessioni), l’Antitrust evidenzia il rischio di un “favor” che potrebbe di fatto dissimulare una forma di rinnovo automatico della concessione. Una condizione che si pone, si legge ancora nel parere, «in contrasto con l’articolo 12 della Direttiva servizi, in base al quale, l’assegnazione di un titolo autorizzatorio (che già deve avere una durata limitata) “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”».