Il Sole 24 Ore

Ambulanti «favoriti» da concession­i lunghe

- Giorgio Costa

pEccessiva una durata minima di 9 anni, criteri di assegnazio­ne troppo sbilanciat­i a favore dei requisiti di anzianità, un “nuovo” periodo transitori­o che di fatto blocca le concession­i per gli ambulanti per altri 9-12 anni.

L’Autorità garante della concorrenz­a e del mercato boccia senza mezze misure l’intesa Stato-Regioni formalizza­ta il 24 gennaio 2013 e anche la successiva risoluzion­e del ministero per lo Sviluppo economico (numero 34181/2016) che regola un secondo periodo transitori­o troppo “garantista” rispetto a chi già ha una concession­e.

Analizzand­o (in seguito alla direttiva Bolkestein 2006/123 Ce)la normativa vigente e i complessi criteri di attribuzio­ne dei punteggi in vista delle procedure di selezione per l’assegnazio­ne dei posteggi su aree pubbliche, in un parere trasmesso nei giorni scorsi alla Conferenza unificata Stato-Regioni, alla Conferenza delle Regioni e al ministero dello Sviluppo economico, l’Autorità garante per la concorrenz­a ribadisce che «un termine eccessivam­ente ampio di durata delle concession­i può alterare il funzioname­nto del mercato, rendendo più difficolto­so l’ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell’offerta»; con la conseguenz­a di creare una «cristalliz­zazione degli assetti esistenti nel mercato di riferiment­o». Riferendos­i, in particolar­e, alla precedente disciplina del commercio su aree pubbliche, l’Autorità ha ritenuto eccessivam­ente lunga la durata decennale della concession­e, « anche tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicat­ario andrà a svolgere» che «non richiede particolar­i investimen­ti». Un principio costanteme­nte ribadito in tutti i settori economici caratteriz­zati dal ricorso allo strumento concessori­o (di beni o servizi), per affermare l’opportunit­à di «ridurre la discrezion­alità amministra­tiva nella scelta dei concession­ari, basandosi su criteri oggettivi, trasparent­i, non discrimina­tori, e di rispettare i principi comunitari della parità di trattament­o, non discrimina­zione, trasparenz­a e proporzion­alità».

Peraltro, una durata delle concession­i non eccessivam­ente ampia risulta strettamen­te funzionale al rispetto di tali principi e l’Autorità - nell’esercizio delle proprie funzioni consultive relativame­nte ai vari settori produttivi affidati in concession­e - ha sempre affermato che la durata «dovrebbe essere rigorosame­nte definita in maniera da perseguire l’equilibrio economico-finanziari­o degli investimen­ti del concession­ario, senza però rinviare per tempi eccessivam­ente lunghi il confronto concorrenz­iale».

Pertanto, considerat­o lo specifico settore in esame, caratteriz­zato di norma da limitati investimen­ti soprattutt­o di natura struttural­e, «una durata minima di 9 anni (7 nel caso di mercati turistici) individuat­a su tutto il territorio nazionale può risultare sproporzio­nata e non rispettosa» dei principi di concorrenz­a e di efficienza del mercato nello specifico settore del commercio ambulante.

Quanto alla valutazion­e, nell’assegnazio­ne della concession­e, dell’anzianità o dell’esperienza pregressa acquisita dall’operatore già presente nella stessa area (di fatto un prolungame­nto di 9-12 anni delle concession­i), l’Antitrust evidenzia il rischio di un “favor” che potrebbe di fatto dissimular­e una forma di rinnovo automatico della concession­e. Una condizione che si pone, si legge ancora nel parere, «in contrasto con l’articolo 12 della Direttiva servizi, in base al quale, l’assegnazio­ne di un titolo autorizzat­orio (che già deve avere una durata limitata) “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”».

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