Voluntary-bis con calcoli dettagliati
La bozza di relazione diffusa ieri dalle Entrate richiede di qualificare la tipologia di reddito alla base degli investimenti emersi
Con l’autoliquidazione più dati da fornire - Va precisato se la sanatoria comprende i contanti
Profondo restyling per la relazione di accompagnamento alla voluntary-bis. È quanto emerge dalla bozza diffusa ieri dalle Entrate che presenta differenze sostanziali rispetto alla versione utilizzata nella prima disclosure. I (notevoli) adattamenti ruotano attorno alla complessa procedura di autoliquidazione, che tuttavia rappresenta una facoltà per chi presenterà la domanda, in assenza della quale sarà l’Agenzia a liquidare il dovuto in contraddittorio con il contribuente.
Prosegue così la fase di consultazione, aperta in occasione della pubblicazione della bozza di istanza di adesione (online dal 16 dicembre), per raccogliere le osservazioni degli operatori da inviare all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.
I contenuti
La richiesta di accesso alla procedura, come per la prima finestra di regolarizzazione, deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a ricostruire gli investimenti e/o le attività finanziarie detenuti all’estero e a determinare i maggiori imponibili, anche domestici. Relazione e documentazione a corredo vanno trasmesse all’Agenzia entro il 30 settembre 2017, data entro cui dovranno anche essere presentate eventuali istanze integrative (le “prime” istanze vanno presentate invece entro il 31 luglio 2017).
La nuova relazione si compone di più sezioni. e Una sezione introduttiva in cui il contribuente ricostruisce tutte le violazioni connesse all’ambito oggettivo della procedura, specificando se la regolarizzazione ha ad oggetto anche contanti o valori al portatore (circostanza, quest’ultima, da segnalare anche nell’istanza dichiarando che l’origine dei contanti o dei valori al portatore non deriva da condotte diverse da quelle integranti alcuni specifici delitti tributari e i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). r Una seconda sezione recante un «prospetto di riconciliazione» tra la documentazione presentata e quanto riportato nell’istanza. Questa sezione, oltre all’indicazione dei soggetti collegati, accoglie le informazioni necessarie per determinare, in particolare: 1 l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria esteri (ai fini del calcolo delle sanzioni da monitoraggio fiscale), nonché i redditi che sono serviti per costituirli e quelli derivanti dalla loro dismissione o impiego; 1 l’ammontare delle attività e dei redditi oggetto di emersione ove non vi fossero violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale; 1 gli eventuali maggiori imponibili con riferimento a imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie, Ivafe, ritenute e contributi previdenziali.
Il contribuente deve classificare i redditi in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir e allegare un prospetto di calcolo degli importi dovuti facendo anche ricorso, secondo l’Agenzia, ai software di compilazione dei modelli Unico relativi ai periodi di imposta oggetto della procedura. Al riguardo, tuttavia, dato il già elevato tasso di complessità della procedura (di fatto occorre la riliquidazione delle dichiarazioni di periodo) e l’aumento degli oneri documentali a carico dei contribuenti, potrebbe essere opportuno che l’Agenzia fornisse un software per l’autoliquidazione. t Una terza sezione in cui indicare ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della procedura (ad esempio, eventuali dichiarazioni riservate da scudo fiscale).
In caso di mancata opzione per l’autoliquidazione, la relazione evidentemente conterrà le sole informazioni riguardanti i maggiori imponibili (e non anche le imposte e le sanzioni). Resterà, in ogni caso, cruciale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il contribuente è tenuto a rilasciare al professionista circa la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite soprattutto con la relazione accompagnatoria e che rimane il cuore della procedura.