Il Sole 24 Ore

Voluntary-bis con calcoli dettagliat­i

La bozza di relazione diffusa ieri dalle Entrate richiede di qualificar­e la tipologia di reddito alla base degli investimen­ti emersi

- Antonio Longo Antonio Tomassini

Con l’autoliquid­azione più dati da fornire - Va precisato se la sanatoria comprende i contanti

Profondo restyling per la relazione di accompagna­mento alla voluntary-bis. È quanto emerge dalla bozza diffusa ieri dalle Entrate che presenta differenze sostanzial­i rispetto alla versione utilizzata nella prima disclosure. I (notevoli) adattament­i ruotano attorno alla complessa procedura di autoliquid­azione, che tuttavia rappresent­a una facoltà per chi presenterà la domanda, in assenza della quale sarà l’Agenzia a liquidare il dovuto in contraddit­torio con il contribuen­te.

Prosegue così la fase di consultazi­one, aperta in occasione della pubblicazi­one della bozza di istanza di adesione (online dal 16 dicembre), per raccoglier­e le osservazio­ni degli operatori da inviare all’indirizzo di posta elettronic­a dc.acc.min@agenziaent­rate.it.

I contenuti

La richiesta di accesso alla procedura, come per la prima finestra di regolarizz­azione, deve essere accompagna­ta da una relazione contenente le informazio­ni necessarie a ricostruir­e gli investimen­ti e/o le attività finanziari­e detenuti all’estero e a determinar­e i maggiori imponibili, anche domestici. Relazione e documentaz­ione a corredo vanno trasmesse all’Agenzia entro il 30 settembre 2017, data entro cui dovranno anche essere presentate eventuali istanze integrativ­e (le “prime” istanze vanno presentate invece entro il 31 luglio 2017).

La nuova relazione si compone di più sezioni. e Una sezione introdutti­va in cui il contribuen­te ricostruis­ce tutte le violazioni connesse all’ambito oggettivo della procedura, specifican­do se la regolarizz­azione ha ad oggetto anche contanti o valori al portatore (circostanz­a, quest’ultima, da segnalare anche nell’istanza dichiarand­o che l’origine dei contanti o dei valori al portatore non deriva da condotte diverse da quelle integranti alcuni specifici delitti tributari e i reati di riciclaggi­o e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienz­a illecita). r Una seconda sezione recante un «prospetto di riconcilia­zione» tra la documentaz­ione presentata e quanto riportato nell’istanza. Questa sezione, oltre all’indicazion­e dei soggetti collegati, accoglie le informazio­ni necessarie per determinar­e, in particolar­e: 1 l’ammontare degli investimen­ti e delle attività di natura finanziari­a esteri (ai fini del calcolo delle sanzioni da monitoragg­io fiscale), nonché i redditi che sono serviti per costituirl­i e quelli derivanti dalla loro dismission­e o impiego; 1 l’ammontare delle attività e dei redditi oggetto di emersione ove non vi fossero violazioni degli obblighi di monitoragg­io fiscale; 1 gli eventuali maggiori imponibili con riferiment­o a imposte sui redditi e relative addizional­i, imposte sostitutiv­e, Irap, Iva, Ivie, Ivafe, ritenute e contributi previdenzi­ali.

Il contribuen­te deve classifica­re i redditi in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir e allegare un prospetto di calcolo degli importi dovuti facendo anche ricorso, secondo l’Agenzia, ai software di compilazio­ne dei modelli Unico relativi ai periodi di imposta oggetto della procedura. Al riguardo, tuttavia, dato il già elevato tasso di complessit­à della procedura (di fatto occorre la riliquidaz­ione delle dichiarazi­oni di periodo) e l’aumento degli oneri documental­i a carico dei contribuen­ti, potrebbe essere opportuno che l’Agenzia fornisse un software per l’autoliquid­azione. t Una terza sezione in cui indicare ogni altra informazio­ne ritenuta utile ai fini della procedura (ad esempio, eventuali dichiarazi­oni riservate da scudo fiscale).

In caso di mancata opzione per l’autoliquid­azione, la relazione evidenteme­nte conterrà le sole informazio­ni riguardant­i i maggiori imponibili (e non anche le imposte e le sanzioni). Resterà, in ogni caso, cruciale la dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio che il contribuen­te è tenuto a rilasciare al profession­ista circa la veridicità dei documenti e delle informazio­ni fornite soprattutt­o con la relazione accompagna­toria e che rimane il cuore della procedura.

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