La disclosure «apre» a nuovi Paesi
La voluntary disclosure 2.0 apre a diversi Paesi rispetto ai precedenti considerati collaborativi. L’articolo 5 octies comma 1 lettera h del Dl 167/90 sul monitoraggio fiscale modificato dal decreto fiscale convertito, infatti, sancisce chiaramente che le misure sanzionatorie minime premiali fissate dalla precedente procedura di collaborazione volontaria, prevista per le violazioni dell’obbligo di monitoraggio fiscale, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui alla black list delle persone fisiche (decreto Mef 4 maggio 1999) e alla black list delle società (decreto Mef 21 novembre 2001), operano anche quando sia entrato in vigore prima della vigenza della nuova legge un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 26 del modello di conven- zione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Ocse. L’agevolazione è prevista dalla nuova normativa anche qualora sia entrato in vigore prima della legge di conversione un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’Ocse e denominato Tax information exchange agreement (Tiea). Quindi oltre alla Svizzera al Liechtenstein; Monaco e Singapore che erano inseriti nella precedente lista di Paesi collaborativi ai fini della procedura ora entrano anche Andorra , Hong Kong , le isole Cayman, le isole Cook, Guernsey, Gibilterra, l’isola di Man e lo Stato di Jersey.
Rimane ancora da chiarire il nodo Panama. Infatti è stata pubblicata la legge 3 novembre 2016 n. 208 di ratifica della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica di Panama, con protocollo aggiuntivo, firmata il 30 dicembre 2010. La legge è entrata in vigore dal giorno della sua pubbli- cazione in Gazzetta, sebbene le disposizioni dell’accordo saranno pienamente efficaci il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui si è perfezionata la reciproca notificazione degli strumenti di ratifica.
La possibilità però nella nuova disclosure di usufruire dello sconto massimo sia in termini di annualità accertabili che di quantificazione delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW, relativamente alle disponibilità detenute a Panama, Paese con cui l’Italia ha sottoscritto un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni, è ancora dubbia, in ragione della infelice formulazione letterale della nuova norma con riferimento al regime intertemporale tra l’entrata in vigore di tale articolo e la piena vigenza dell’accordo. Il dubbio riveste interesse anche alla luce della prassi interpretativa dell’Agenzia nella precedente procedura. La circolare 10/E/2015 rappresentava infatti due casi contrap- posti quelle di un immobile ubicato in un Paese white list, la cui effettiva disponibilità in capo a un contribuente italiano era stata schermata attraverso la fittizia intestazione a una società panamense, che veniva considerato comunque detenuto a Panama, contrariamente, alle attività finanziarie illecitamente detenute dai contribuenti italiani presso istituti bancari Svizzeri, considerati detenuti comunque nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto che la relazione bancaria fosse stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un Paese black list.
Dall’interpretazione che verrà data sul nodo Panama dipenderanno molte adesioni e introiti per l’Erario, ci si limita solo a evidenziare che un’interpretazione tesa a escludere Panama dai nuovi Paesi collaborativi sarebbe discriminante rispetto al favore concesso ai Paesi collaborativi della precedente disclosure.