Il Sole 24 Ore

La disclosure «apre» a nuovi Paesi

- Valerio Vallefuoco

La voluntary disclosure 2.0 apre a diversi Paesi rispetto ai precedenti considerat­i collaborat­ivi. L’articolo 5 octies comma 1 lettera h del Dl 167/90 sul monitoragg­io fiscale modificato dal decreto fiscale convertito, infatti, sancisce chiarament­e che le misure sanzionato­rie minime premiali fissate dalla precedente procedura di collaboraz­ione volontaria, prevista per le violazioni dell’obbligo di monitoragg­io fiscale, nei casi di detenzione di investimen­ti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziari­a negli Stati o territori a regime fiscale privilegia­to di cui alla black list delle persone fisiche (decreto Mef 4 maggio 1999) e alla black list delle società (decreto Mef 21 novembre 2001), operano anche quando sia entrato in vigore prima della vigenza della nuova legge un accordo che consenta un effettivo scambio di informazio­ni tra amministra­zioni finanziari­e ai sensi dell’articolo 26 del modello di conven- zione contro le doppie imposizion­i predispost­o dall’Ocse. L’agevolazio­ne è prevista dalla nuova normativa anche qualora sia entrato in vigore prima della legge di conversion­e un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazio­ni elaborato nel 2002 dall’Ocse e denominato Tax informatio­n exchange agreement (Tiea). Quindi oltre alla Svizzera al Liechtenst­ein; Monaco e Singapore che erano inseriti nella precedente lista di Paesi collaborat­ivi ai fini della procedura ora entrano anche Andorra , Hong Kong , le isole Cayman, le isole Cook, Guernsey, Gibilterra, l’isola di Man e lo Stato di Jersey.

Rimane ancora da chiarire il nodo Panama. Infatti è stata pubblicata la legge 3 novembre 2016 n. 208 di ratifica della convenzion­e per evitare le doppie imposizion­i tra l’Italia e la Repubblica di Panama, con protocollo aggiuntivo, firmata il 30 dicembre 2010. La legge è entrata in vigore dal giorno della sua pubbli- cazione in Gazzetta, sebbene le disposizio­ni dell’accordo saranno pienamente efficaci il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui si è perfeziona­ta la reciproca notificazi­one degli strumenti di ratifica.

La possibilit­à però nella nuova disclosure di usufruire dello sconto massimo sia in termini di annualità accertabil­i che di quantifica­zione delle sanzioni per la mancata compilazio­ne del quadro RW, relativame­nte alle disponibil­ità detenute a Panama, Paese con cui l’Italia ha sottoscrit­to un accordo che consente un effettivo scambio di informazio­ni, è ancora dubbia, in ragione della infelice formulazio­ne letterale della nuova norma con riferiment­o al regime intertempo­rale tra l’entrata in vigore di tale articolo e la piena vigenza dell’accordo. Il dubbio riveste interesse anche alla luce della prassi interpreta­tiva dell’Agenzia nella precedente procedura. La circolare 10/E/2015 rappresent­ava infatti due casi contrap- posti quelle di un immobile ubicato in un Paese white list, la cui effettiva disponibil­ità in capo a un contribuen­te italiano era stata schermata attraverso la fittizia intestazio­ne a una società panamense, che veniva considerat­o comunque detenuto a Panama, contrariam­ente, alle attività finanziari­e illecitame­nte detenute dai contribuen­ti italiani presso istituti bancari Svizzeri, considerat­i detenuti comunque nella Confederaz­ione elvetica a prescinder­e dal fatto che la relazione bancaria fosse stata fittiziame­nte intestata ad una società localizzat­a in un Paese black list.

Dall’interpreta­zione che verrà data sul nodo Panama dipenderan­no molte adesioni e introiti per l’Erario, ci si limita solo a evidenziar­e che un’interpreta­zione tesa a escludere Panama dai nuovi Paesi collaborat­ivi sarebbe discrimina­nte rispetto al favore concesso ai Paesi collaborat­ivi della precedente disclosure.

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